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Legge

L.R. Toscana 13/2015

Disposizioni per il sostegno alle attività delle agenzie sociali per la casa.

Normativa regionaleL.R. Toscana 13/2015Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, in Toscana, il riconoscimento, l’accreditamento e il sostegno economico delle agenzie sociali per la casa, soggetti privati senza lucro che favoriscono l’accesso abitativo delle fasce deboli. Prevede collaborazione con enti pubblici e gestione trasparente, ma i contributi regionali sono espressamente limitati all’anno 2015, con stanziamento di 300.000 euro.

Sostegno alle agenzie sociali per la casa

Sostegno alle agenzie sociali per la casa

La legge disciplina, per la Regione Toscana, un sistema di sostegno e coordinamento delle agenzie sociali per la casa, considerate strumenti di politica abitativa integrata a favore delle fasce deboli della popolazione. Il provvedimento mira a favorire modelli innovativi di abitare sociale e a rafforzare la collaborazione tra soggetti privati senza scopo di lucro e istituzioni pubbliche.

Finalità e ambito di intervento

La Regione interviene nell’ambito delle politiche pubbliche integrate per l’accesso alla casa, riconoscendo alle agenzie sociali per la casa una funzione di supporto al soddisfacimento del bisogno abitativo di persone e nuclei familiari svantaggiati. Le agenzie sono qualificate anche come laboratori di sperimentazione di modelli innovativi dell’abitare sociale.

Soggetti destinatari e attività ammesse

Le agenzie sociali per la casa sono soggetti giuridici privati senza finalità di lucro che operano per l’inserimento abitativo di individui e nuclei familiari che non riescono ad accedere alla locazione di mercato. Possono svolgere una pluralità di attività, tra cui:

  • reperimento di alloggi sul mercato libero con mediazione e garanzie verso i proprietari;
  • messa a disposizione di alloggi per accoglienza emergenziale, secondo percentuali minime e bacini territoriali definiti dalla Giunta regionale;
  • assegnazione di alloggi a nuclei o persone che non riescono a soddisfare autonomamente il bisogno abitativo;
  • recupero e ripristino di alloggi di proprietà o comunque nella disponibilità dell’agenzia, previa convenzione con il proprietario;
  • sostegno e mediazione sociale, culturale e linguistica;
  • informazione e orientamento continuativi all’utenza;
  • garanzie per insolvenze dovute a difficoltà economiche accertate e per eventuali danni agli immobili, con diritto di rivalsa sui responsabili;
  • sostegno economico temporaneo per l’accesso alla casa o per il suo mantenimento.

Collaborazione con enti pubblici e trasparenza

Le agenzie accreditate operano in collaborazione con gli enti pubblici territoriali di riferimento e con i soggetti gestori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. La collaborazione deve svolgersi secondo il protocollo sottoscritto ai fini dell’accreditamento e nel quadro della programmazione regionale e locale.

Le agenzie devono inoltre garantire:

  • piena trasparenza;
  • accessibilità degli atti;
  • massima partecipazione dei soggetti sociali e delle organizzazioni interessate.

Accreditamento e requisiti

L’accesso al sistema regionale di sostegno è riservato alle agenzie accreditate presso la struttura regionale competente. Per ottenere l’accreditamento, le agenzie devono documentare lo svolgimento di alcune attività tra quelle previste dalla legge e devono:

  • aver sottoscritto un protocollo con gli enti pubblici territoriali di riferimento o con i soggetti gestori degli alloggi ERP, che definisca la collaborazione;
  • aver adottato un regolamento di accesso ai servizi conforme allo schema-tipo regionale.

La struttura regionale competente inserisce le agenzie accreditate in un elenco soggetto a revisione annuale, previa verifica del permanere dei requisiti.

Atti attuativi della Giunta regionale

Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve approvare con deliberazione:

  • lo schema-tipo del protocollo di collaborazione;
  • lo schema-tipo del regolamento di accesso ai servizi;
  • la percentuale minima di alloggi e il bacino territoriale di riferimento per le forme di accoglienza emergenziale;
  • le modalità operative per la domanda di accreditamento.

La stessa scadenza di novanta giorni vale anche per la definizione delle modalità operative relative ai contributi regionali.

Rete delle agenzie

La Regione favorisce, nell’ambito degli strumenti di programmazione, la messa in rete delle agenzie accreditate, anche tramite strumenti telematici. L’obiettivo è rafforzare la risposta pubblica integrata al bisogno abitativo delle persone svantaggiate non in grado di accedere al mercato privato.

Contributi regionali e limiti temporali

Per il solo anno 2015 la Regione è autorizzata a concedere contributi alle agenzie accreditate, destinati a sostenere le attività previste dalla legge, con priorità per:

  • spese di gestione;
  • spese relative alle garanzie verso i proprietari.

Le domande, l’erogazione e la rendicontazione dei contributi devono essere disciplinate dalla Giunta regionale con apposita deliberazione entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge. La previsione ha quindi portata finanziaria e operativa limitata all’esercizio 2015.

Copertura finanziaria

Per l’attuazione della legge è autorizzata una spesa di 300.000 euro per l’anno 2015, coperta mediante gli stanziamenti dell’unità previsionale di base 213 “Sostegno alla locazione abitativa – Spese correnti” del bilancio di previsione 2015. È inoltre disposta la corrispondente variazione di bilancio, con riduzione dell’UPB 741 “Fondi – Spese correnti” e incremento dell’UPB 213 per pari importo.

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