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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11862/2024 del 02/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della CTR che aveva rigettato il loro appello avverso avvisi di accertamento IVA (e IRAP originariamente) per l’anno 2004. L'Amministrazione aveva contestato l'utilizzo di fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti nell'ambito di una frode 'carosello' e aveva indicato Dal Grande e Avveduto come autori delle violazioni. I ricorrenti deducevano, tra l'altro, che la CTR non avesse valutato adeguatamente la sentenza penale di assoluzione da loro prodotta, che la prova offerta dall'Ufficio (in particolare il processo verbale di constatazione, PVC) non fosse idonea a provare la consapevolezza della frode, che il giudice di merito non avesse esercitato i poteri officiosi per acquisire gli atti penali e che fosse stata violata la loro posizione probatoria e il diritto di difesa; sostenevano inoltre di aver provato la propria buona fede e diligenza

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in via principale. Ha ritenuto preliminarmente che la controversia fosse limitata al recupero dell'IVA e alle relative sanzioni (perché l'Agenzia non aveva impugnato altre parti). La Corte ha affermato che la sentenza penale di assoluzione non ha efficacia automatica nel giudizio tributario e costituisce elemento di prova da valutare insieme alle altre risultanze; nel caso concreto la sentenza penale prodotta non risultava definitiva né corredata dagli atti sui quali si era basata, per cui non poteva assurgere neppure a valore indiziario pieno. Quanto al PVC, la Corte ha chiarito che esso ha diversa forza probatoria a seconda delle parti che attesta e che, nel caso di specie, la CTR aveva legittimamente ritenuto le risultanze del PVC, unitamente ad altri elementi, sufficienti a sostenere l'accertamento dell'Ufficio. La Corte ha inoltre rilevato che i ricorrenti non avevano fornito prove idonee a dimostrare la buona fede/diligenza massima richiesta e che le doglianze sulla motivazione della CTR si risolvevano in una richiesta di rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Il ricorso è quindi stato rigettato e i ricorrenti sono stati condannati a pagare le spese del giudizio (liquidate in dispositivo) e l'eventuale contributo unificato aggiuntivo ove dovuto. Si segnala che, nonostante la relazione del Pubblico Ministero avesse proposto l'accoglimento del primo motivo, la Corte ha comunque rigettato il ricorso.

Norme richiamate

  • codice di procedura civile

    art. 360, primo comma, nn. 3 e 4

    Viene utilizzato per inquadrare i motivi di cassazione: vizio di motivazione e nullità per omessa valutazione di prove o violazione di norme processuali; la Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione della prova di merito.

  • codice di procedura civile

    Richiamato in relazione all'onere e alla valutazione della prova; la Corte segnala che una presunta violazione di tale articolo è sindacabile solo se il giudice di merito ha posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o ha recepito elementi senza apprezzamento critico.

  • codice di procedura civile

    Attribuisce al giudice il potere di valutare liberamente le prove raccolte; la Corte ricorda che il giudice tributario deve apprezzare le sentenze penali nel contesto delle altre risultanze.

  • codice civile

    Disciplina l'onere della prova; la Corte conferma che grava sull'Amministrazione l'onere di provare la consapevolezza della frode e sul contribuente quello di provare la propria buona fede e l'effettiva esistenza delle operazioni.

  • codice civile

    Riguarda la fede privilegiata attribuita agli atti pubblici; la Corte precisa che il PVC ha diversa forza probatoria a seconda della parte attestata e non gode di fede privilegiata in ogni sua parte.

  • codice civile

    Richiamati in relazione alla valutazione dei mezzi di prova e alle presunzioni; la Corte ribadisce il principio della valutazione complessiva e del carattere non automatico delle presunzioni derivanti da circostanze come distruzione o occultamento di documenti.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    art. 7 (abrogato), art. 36

    L'art. 7 (all'epoca della controversia già abrogato) consentiva poteri officiosi più ampi; la Corte osserva che comunque l'uso dei poteri officiosi è discrezionale e non può supplire alle carenze probatorie della parte. L'art. 36 politico-procedurale è richiamato in relazione al diritto di difesa e alla motivazione.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Norma sul regime IVA e deducibilità: citata rispetto ai presupposti per la detrazione e al concetto di operazioni soggettivamente inesistenti; la Corte richiama l'onere dell'Amministrazione di dimostrare la consapevolezza del destinatario.

  • Direttiva 77/388/CEE (sesta direttiva)

    Riferimento ai principi comunitari sull'IVA, richiamati per inquadrare la disciplina sulla detrazione dell'IVA e le condizioni di buona fede dell'operatore.

  • Direttiva 2006/112/CE

    Riprende il principio comunitario sul regime IVA e sulle limitazioni alla detrazione in caso di operazioni inesistenti; utilizzata per supportare i criteri di valutazione della buona fede e della diligenza.

  • codice di procedura civile

    Richiamato in relazione al contraddittorio e alla necessità che il giudice si pronunci sulle eccezioni rilevanti; la Corte ha ritenuto che la CTR si sia espressa sufficientemente.

  • legge 24 dicembre 2012, n. 228

    Richiama la norma che ha introdotto disposizioni sul contributo unificato: la Corte segnala la possibile applicazione del contributo unificato addizionale in caso di rigetto del ricorso proposto dopo la data indicata.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    art. 13, comma 1-quater (richiamato)

    Norma tecnica sul contributo unificato; citata dalla Corte in relazione all'onere del contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario la sentenza penale, anche se assolutoria, non ha efficacia automatica e va valutata come elemento di prova tra gli altri: va prodotta la documentazione su cui si è basata la decisione penale per avere rilievo in sede tributaria.
  • L'Amministrazione finanziaria che contestia operazioni soggettivamente inesistenti deve provare non solo la fittizietà del fornitore ma anche, almeno in via indiziaria, la consapevolezza del destinatario della frode; la prova della consapevolezza si basa su elementi oggettivi e specifici.
  • Grava sul contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva sussistenza delle operazioni e la propria buona fede/diligenza massima; la mera esibizione di fatture, regolarità contabile o pagamenti non è di per sé sufficiente a superare l'accertamento.
  • Il processo verbale di constatazione ha diversa forza probatoria a seconda delle parti che riporta: alcune parti possono godere di fede privilegiata (fatti compiuti dall'operatore verificatore), altre parti (dichiarazioni di terzi, contenuti documentali) sono assunte fino a prova contraria e necessitano di specifica indicazione delle fonti per essere valutate pienamente.
  • I poteri officiosi del giudice tributario sono discrezionali e non possono essere usati per supplire alla mancata allegazione di prove da parte del ricorrente; servono solo a integrare elementi in situazioni di oggettiva incertezza.
  • Le doglianze che chiedono una rivalutazione del merito (sulla valutazione complessiva delle prove) sono in gran parte inammissibili in sede di legittimità: la cassazione controlla la correttezza del diritto e la regolarità del procedimento, non rifà il giudizio di fatto.
  • Quando l'Amministrazione non impugna una parte del provvedimento di primo grado, la controversia può ridursi alle sole questioni resistite, con conseguenze sul perimetro dell'impugnazione in grado successivo.

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