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Sentenza

Sentenza del 18/12/2017 n. 1826 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

"Frode carosello" e onere della prova.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Amministrazione finanziaria è risultata soccombente perché nell’avviso di accertamento non ha fornito adeguata prova della consapevolezza della società circa la provenienza degli acquisti da una frode carosello. In mancanza della dimostrazione degli elementi oggettivi della frode e del coinvolgimento conoscitivo del contribuente, la contestazione non può sorreggere il recupero dell’IVA detratta.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l’onere della prova nelle operazioni ritenute inserite in una frode carosello. L’Amministrazione deve dimostrare, anche mediante presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti, gli elementi oggettivi riferibili al cedente, quali la natura di cartiera, l’assenza di una struttura operativa autonoma e il mancato versamento dell’IVA, nonché la consapevolezza o connivenza del cessionario. Deve inoltre indicare quali circostanze concrete avrebbero dovuto indurre un operatore normalmente diligente a sospettare l’irregolarità. Il contribuente, solo dopo tale dimostrazione, deve fornire la prova contraria della reale effettuazione dell’operazione o dell’impossibilità oggettiva, nonostante la dovuta diligenza, di conoscere la frode. La sola regolarità formale delle fatture, la consegna della merce o il pagamento del prezzo non sono elementi sufficienti.

Norme richiamate

  • Cassazione civile, sentenza n. 17818 del 9 settembre 2016

    L'Amministrazione finanziaria che contesti la cd. "frode carosello", deve provare, anche a mezzo di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, gli elementi di fatto attinenti al cedente e la connivenza da parte del concessionario.

    La prova della frode e della consapevolezza del cessionario grava anzitutto sull’Amministrazione. Il contribuente non è tenuto a dimostrare la propria buona fede finché l’Ufficio non abbia indicato elementi oggettivi e concreti idonei a far presumere la sua conoscenza o conoscibilità della frode.

Massime di principio

  • Nelle contestazioni di frode carosello l’Amministrazione deve provare sia l’irregolarità del cedente sia il collegamento conoscitivo del cessionario con la frode.
  • Le presunzioni possono essere utilizzate, ma devono essere gravi, precise e concordanti e devono riferirsi a circostanze concrete, non a mere anomalie generiche.
  • La regolarità formale della contabilità, il pagamento del prezzo e la consegna della merce non dimostrano da soli la buona fede del contribuente, ma neppure consentono automaticamente di presumere la sua partecipazione alla frode.
  • L’avviso di accertamento deve esplicitare gli elementi che avrebbero dovuto indurre un operatore diligente a sospettare l’irregolarità; in assenza di tale motivazione e prova, il recupero dell’IVA è illegittimo.
  • Una volta assolto l’onere probatorio dell’Ufficio, spetta al contribuente dimostrare di aver adottato la normale diligenza commerciale o di essere stato oggettivamente impossibilitato a conoscere la frode.

Testo integrale

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