Provvedimento AGCM I873 n. 31392 del 03/12/2024
PRODUTTORI DI CAVI IN RAME
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’AGCM ha avviato un’istruttoria nei confronti di otto imprese produttrici di cavi in rame e di AICE per una presunta intesa orizzontale nel mercato italiano dei cavi in rame a bassa tensione. La segnalazione in clemenza prospetta un coordinamento, almeno dal 2005, sui prezzi di listino e sul primo sconto verso i distributori e, dal 2008, sull’adozione in sede associativa di un "Sistema di Vendita" per determinare in modo comune la componente prezzo riferita al rame e varie condizioni accessorie. L’Autorità ritiene che, ove confermate, tali condotte possano integrare una restrizione della concorrenza per oggetto, idonea a incidere sull’intero territorio nazionale e sul commercio tra Stati membri.
I873 Produttori di cavi in rame: avvio istruttoria per presunta intesa orizzontale tra i principali produttori italiani di cavi in rame a bassa tensione e AICE, volta al coordinamento dei prezzi e delle condizioni di vendita, in violazione dell’art. 101 TFUE.
I873 – Produttori di cavi in rame: avvio istruttoria per presunta intesa sui prezzi e sul Sistema di Vendita
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’istruttoria nei confronti di alcuni dei principali produttori italiani di cavi in rame a bassa tensione e dell’associazione di categoria AICE. Il procedimento nasce da una domanda di clemenza e riguarda una possibile intesa orizzontale concernente l’allineamento dei prezzi di listino, del primo sconto e delle condizioni commerciali di vendita, nonché la definizione condivisa della componente di prezzo riferita al rame.
Parti e origine della segnalazione
La segnalazione è stata presentata il 12 ottobre 2023 e successivamente integrata più volte. Secondo il leniency applicant, i principali produttori italiani di cavi in rame a bassa tensione avrebbero coordinato le proprie politiche commerciali almeno dal 2005. In particolare, avrebbero dapprima concordato un prezzo di listino unico da comunicare ai distributori e, a partire dal 5 novembre 2008, avrebbero definito in ambito associativo una formula comune per l’adeguamento del prezzo in funzione del costo del rame.
Le imprese coinvolte sono:
- Bruno Baldassari & F.lli S.p.A.
- General Cavi S.p.A.
- ICEL S.c.p.A.
- IRCE S.p.A.
- La Triveneta Cavi S.p.A.
- Mondini Cavi S.p.A.
- Pecso Cavi S.r.l.
- Prysmian Cavi e Sistemi Italia S.r.l.
- ANIE AICE – Associazione Italiana Industrie Cavi e Conduttori Elettrici
Contesto industriale e mercato interessato
Il mercato interessato è quello della produzione e commercializzazione di cavi in rame a bassa tensione, in particolare cavi standard senza alogeni (LSOH) e schermati destinati ad applicazioni residenziali e industriali. L’Autorità rileva che si tratta di un mercato nazionale di circa 1,7 miliardi di euro nel 2022, con una struttura concentrata e con pochi operatori di grandi dimensioni. I principali produttori italiani sarebbero infatti in grado di coprire una parte molto ampia delle vendite complessive.
Dal lato della domanda operano soprattutto distributori specializzati, che assorbono circa il 90% della produzione, mentre il restante 10% è acquistato da tecnici-installatori in casi particolari.
Condotte contestate
Secondo la ricostruzione degli atti, le Parti avrebbero coordinato tre profili principali:
- allineamento dei prezzi di listino applicati ai distributori;
- determinazione comune del primo sconto;
- utilizzo di una medesima formula per calcolare la componente di prezzo riferita al rame e applicazione di condizioni accessorie uniformi.
Il c.d. "Sistema di Vendita" sarebbe stato elaborato in ambito AICE con l’obiettivo di ridurre l’incertezza del mercato sulla principale voce di costo del prodotto, il rame, che incide in modo significativo sul prezzo finale del cavo. Il meccanismo avrebbe di fatto trasformato la componente rame in un elemento di prezzo sostanzialmente fisso e uniforme tra i produttori. Il sistema avrebbe inoltre disciplinato termini di pagamento, sovrapprezzi per imballaggi o formati speciali, penali per annullamento ordini, trasporto e riacquisto delle bobine.
Valutazioni dell’Autorità
L’AGCM ritiene, in questa fase preliminare, che gli elementi raccolti facciano emergere un possibile coordinamento delle politiche di prezzo tra concorrenti diretti, idoneo ad attenuare la pressione competitiva su una variabile fondamentale del mercato come il prezzo. La standardizzazione del prodotto e la rilevanza della componente rame rendono, secondo l’Autorità, particolarmente significativo il coordinamento ipotizzato.
Il provvedimento afferma che tali condotte, ove confermate, potrebbero configurare un’intesa orizzontale illecita sotto forma di accordo e/o pratica concordata, in violazione dell’art. 101, paragrafo 1, TFUE. L’Autorità ritiene inoltre che la condotta, interessando l’intero territorio nazionale, sia potenzialmente idonea a pregiudicare il commercio tra Stati membri.
Esito e contenuto dispositivo
Il provvedimento non contiene un accertamento finale dell’infrazione né irroga sanzioni. L’AGCM dispone invece l’avvio dell’istruttoria ai sensi dell’art. 14 della legge n. 287/1990 nei confronti delle società e di AICE, assegna un termine di 60 giorni per l’esercizio del diritto di essere sentiti, indica la responsabile del procedimento e fissa il termine di conclusione al 30 giugno 2026.
Inquadramento giuridico
La valutazione dell’Autorità si fonda sull’art. 101 TFUE e sulla disciplina nazionale delle intese restrittive della concorrenza. Il provvedimento richiama inoltre il Regolamento (CE) n. 1/2003 quale quadro procedurale applicabile all’enforcement antitrust europeo e nazionale.
Punti principali
Origine del procedimento e segnalazione in clemenza
Il procedimento prende avvio da una domanda di ammissione al programma di clemenza presentata il 12 ottobre 2023 e più volte integrata. Secondo la segnalazione, i principali produttori italiani di cavi in rame a bassa tensione avrebbero posto in essere un cartello almeno dal 2005, fondato inizialmente sull’allineamento dei prezzi di listino e, dal 5 novembre 2008, sulla definizione comune degli adeguamenti della componente prezzo legata al costo del rame tramite una formula elaborata in ambito AICE.
Parti coinvolte
Le imprese destinatarie dell’istruttoria sono Bruno Baldassari & F.lli, General Cavi, ICEL, IRCE, La Triveneta Cavi, Mondini Cavi, Pecso Cavi, Prysmian Cavi e Sistemi Italia e l’associazione AICE. L’Autorità descrive tali operatori come i principali produttori italiani nel comparto dei cavi in rame a bassa tensione, mentre AICE è l’associazione di categoria che riunisce imprese attive nei cavi per energia e accessori, cavi per comunicazione e conduttori per avvolgimenti elettrici.
Condotta contestata e funzionamento del Sistema di Vendita
Le condotte ipotizzate riguardano il coordinamento dei prezzi di listino e del primo sconto praticato ai distributori, nonché l’adozione di un sistema comune per il calcolo della componente di prezzo relativa al rame. Tale "Sistema di Vendita" avrebbe reso sostanzialmente uniforme tra i produttori la valorizzazione del rame, trasformandola in una componente fissa del prezzo, e avrebbe disciplinato anche condizioni accessorie quali termini di pagamento, sovrapprezzi per imballaggi o formati speciali, penali per annullamento ordini, trasporto e riacquisto delle bobine.
Mercato interessato e rilevanza economica
Il mercato interessato è quello della produzione e commercializzazione di cavi in rame a bassa tensione, in particolare cavi standard senza alogeni (LSOH) e schermati destinati al trasporto di energia elettrica in applicazioni residenziali e industriali. L’Autorità evidenzia un mercato nazionale di dimensioni rilevanti, pari nel 2022 a circa 1,7 miliardi di euro, caratterizzato da elevata standardizzazione del prodotto e da una struttura concentrata, con pochi operatori principali che detengono quote molto significative.
Valutazioni dell’Autorità e qualificazione giuridica
Sulla base degli elementi agli atti, l’AGCM ritiene ipotizzabile un coordinamento delle politiche commerciali tra concorrenti che mira ad attenuare la pressione competitiva su una variabile essenziale come il prezzo. L’Autorità qualifica la fattispecie, in via preliminare, come possibile intesa orizzontale illecita, in forma di accordo e/o pratica concordata, suscettibile di violare l’art. 101, paragrafo 1, TFUE e di arrecare pregiudizio al commercio intraeuropeo.
Esito del provvedimento
Il provvedimento non accerta l’infrazione, ma dispone l’avvio dell’istruttoria ai sensi dell’art. 14 L. 287/1990 nei confronti delle imprese e di AICE. È fissato un termine di 60 giorni per l’esercizio del diritto di essere sentiti, viene indicata la responsabile del procedimento e il procedimento è destinato a concludersi entro il 30 giugno 2026.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da AGCM, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di AGCM
- Intesa e abuso · 3 dic 2024Provvedimento AGCM I871 n. 31408 del 03/12/2024
- Intesa e abuso · 26 nov 2024Provvedimento AGCM A557 n. 31383 del 26/11/2024
- Intesa e abuso · 26 nov 2024Provvedimento AGCM A565 n. 31386 del 26/11/2024
- Intesa e abuso · 26 nov 2024Provvedimento AGCM A564 n. 31385 del 26/11/2024
- Intesa e abuso · 26 nov 2024Provvedimento AGCM A563 n. 31384 del 26/11/2024
- Intesa e abuso · 11 dic 2024Provvedimento AGCM A568 n. 31417 del 11/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in AGCM →