Provvedimento AGCM A563 n. 31384 del 26/11/2024
IREN/PREZZO DEL TELERISCALDAMENTO
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento riguarda il gruppo Iren e, in particolare, le reti di teleriscaldamento di Parma e Piacenza, rispetto alle quali era stata ipotizzata una violazione dell’art. 3, comma 1, lettera a), l. 287/1990 per aumenti di prezzo ingiustificatamente gravosi. L’Autorità ha esaminato il mercato del teleriscaldamento, la posizione di monopolio locale di Iren nelle due reti, l’andamento dei prezzi nel 2021-2023 e la redditività delle gestioni, anche alla luce delle metodologie tariffarie e dei criteri proposti da ARERA. All’esito dell’istruttoria, l’AGCM ha ritenuto non sufficientemente dimostrata la sproporzione tra costi e ricavi e ha deliberato che sono venuti meno i motivi di intervento, senza accertare l’infrazione né irrogare sanzioni.
Iren S.p.A., Iren Energia, Iren Ambiente e Iren Mercato: presunto abuso di posizione dominante nel teleriscaldamento di Parma e Piacenza per prezzi eccessivi; archiviazione per venir meno dei motivi di intervento
Iren / prezzo del teleriscaldamento di Parma e Piacenza
Il provvedimento riguarda il gruppo Iren e le reti di teleriscaldamento di Parma e Piacenza, rispetto alle quali era stata ipotizzata una violazione dell’art. 3, comma 1, lett. a), l. 287/1990 per prezzi eccessivi e ingiustificatamente gravosi. L’istruttoria si è conclusa con la constatazione che sono venuti meno i motivi di intervento, senza accertamento dell’infrazione e senza sanzioni.
Parti e avvio del procedimento
L’Autorità ha avviato il procedimento nei confronti di:
- Iren S.p.A.
- Iren Energia S.p.A.
- Iren Ambiente S.p.A.
- Iren Mercato S.p.A.
Le segnalazioni originarie denunciavano l’onerosità delle tariffe del teleriscaldamento, gli aumenti dei corrispettivi e le difficoltà di distacco dalla rete. L’AGCM ha avviato l’istruttoria il 23 maggio 2023 ai sensi dell’art. 14 l. 287/1990, rigettando in seguito gli impegni presentati dalle Parti il 28 novembre 2023. Il termine del procedimento è stato prorogato al 29 novembre 2024.
Settore del teleriscaldamento e contesto regolatorio
L’Autorità descrive il teleriscaldamento come un sistema di fornitura di calore alternativo alle caldaie a gas, alimentato da fonti diverse e spesso organizzato in assetto monopolistico locale. Il settore presenta forti economie di scala e di densità e, secondo ARERA, la sola pressione competitiva è rappresentata dalla possibilità di passare a sistemi di climatizzazione alternativi, possibilità tuttavia limitata da barriere tecniche ed economiche.
Il provvedimento ricostruisce anche l’evoluzione regolatoria:
- indagine conoscitiva ARERA del 2022;
- segnalazione a Governo e Parlamento n. 568/2022/I/TLR;
- modifica normativa dell’art. 10, comma 17, lett. e), d.lgs. 102/2014;
- avvio della regolazione tariffaria ARERA con metodo transitorio per il 2024;
- consultazioni per il regime tariffario definitivo.
Reti Iren oggetto di esame
Iren gestisce reti di teleriscaldamento in Piemonte, Liguria ed Emilia-Romagna. Ai fini del procedimento, l’attenzione si concentra su Parma e Piacenza, perché entrambe alimentate prevalentemente da fonti diverse dal gas naturale:
- Parma: rete sviluppata dal 1999, oltre 100 km, connessa al termovalorizzatore PAI;
- Piacenza: rete sviluppata dal 2008, circa 30 km, connessa al termovalorizzatore Tecnoborgo.
Le reti risultano gestite da Iren Energia, mentre Iren Mercato cura la commercializzazione e Iren Ambiente fornisce parte del calore tramite i termovalorizzatori. La tariffa, in assenza di una regolazione tariffaria ex ante all’epoca dei fatti, era liberamente determinata dal gruppo.
Condotta contestata: prezzi del teleriscaldamento e formula del costo evitato
Per le reti di Parma e Piacenza Iren applicava la formula del “costo evitato”, ossia un pricing agganciato al prezzo del gas naturale e alla tariffa del mercato tutelato. L’Autorità rileva che tale meccanismo determina l’andamento dei prezzi del teleriscaldamento in modo molto simile a quello del gas, anche quando il calore proviene in prevalenza da rifiuti o da altre fonti non soggette al medesimo incremento di costo.
Il provvedimento segnala anche che Iren aveva introdotto un “Bonus Iren Teleriscaldamento” per mitigare l’impatto degli aumenti sui clienti più vulnerabili.
Risultanze istruttorie economico-contabili
L’AGCM ha acquisito e analizzato:
- e-mail interne e documenti commerciali;
- dati contabili trimestrali 2021-marzo 2023;
- valori del capitale investito netto;
- conti economici aggiornati delle gestioni;
- dati sulla RAB e sugli ammortamenti secondo il costo storico rivalutato;
- informazioni sui crediti d’imposta e sui rapporti infragruppo.
Dall’istruttoria emerge che, nel 2021, la redditività di entrambe le reti era negativa o comunque molto contenuta; nel 2022 la rete di Parma presenta un risultato migliore ma comunque non tale, secondo l’Autorità, da dimostrare extra-profitti significativi; nel primo trimestre 2023 la situazione resta disomogenea ma non depone per una sproporzione sistematica tra costi e ricavi.
Perimetro societario e rapporti infragruppo
L’Autorità esamina anche la filiera infragruppo:
- Iren Mercato svolge sostanzialmente un servizio di commercializzazione per conto di Iren Energia;
- Iren Ambiente produce calore tramite i termovalorizzatori PAI e Tecnoborgo;
- il calore da termovalorizzazione era in parte valorizzato con un criterio di costo-opportunità;
- per Parma, nel 2021, il trasferimento del calore seguiva ancora una logica di costo evitato, poi modificata retroattivamente nel 2022.
L’AGCM considera tali elementi, ma ritiene che neppure includendo eventuali effetti economici lungo la filiera emergano extra-profitti idonei a sostenere la contestazione.
Valutazione giuridica: abuso per prezzi eccessivi
L’Autorità richiama l’art. 102, lett. a), TFUE e l’art. 3, lett. a), l. 287/1990, nonché la giurisprudenza United Brands, secondo cui un prezzo è abusivo quando non presenta un ragionevole rapporto con il valore economico della prestazione.
Nel caso di specie, l’AGCM applica il test di eccessività basato sul confronto tra ricavi e cost plus, con il costo del capitale misurato tramite il WACC. Viene dato rilievo anche alle indicazioni ARERA sul costo storico rivalutato e sul WACC regolatorio, utilizzando come riferimento minimo quello del settore gas.
Esito dei test di eccessività
Sulla base dei dati disponibili, l’Autorità conclude che:
- i test di eccessività con dati contabili non rivalutati non mostrano una sproporzione significativa e costante;
- i test basati sul costo storico rivalutato e sul WACC ARERA danno esito negativo per entrambe le reti nel 2021 e nel 2022;
- anche considerando i crediti d’imposta, i conguagli IVA, il Bonus Teleriscaldamento e i rapporti con Iren Ambiente, non emergono extra-profitti tali da integrare l’abuso.
Di conseguenza, l’AGCM non procede alla valutazione dell’iniquità dei prezzi, ritenendo non dimostrata la prima condizione dell’abuso contestato.
Decisione finale
Il provvedimento conclude che non sussistono le condizioni per contestare a Iren S.p.A., Iren Energia S.p.A., Iren Ambiente S.p.A. e Iren Mercato S.p.A. le condotte abusive della posizione dominante oggetto dell’atto di avvio. L’Autorità delibera quindi che, in base alle informazioni disponibili, sono venuti meno i motivi di intervento nei confronti delle Parti.
Non risultano irrogate sanzioni. Il provvedimento è impugnabile davanti al TAR Lazio nei termini di legge.
Punti principali
Parti e origine del procedimento
Il procedimento è stato avviato nei confronti di Iren S.p.A., Iren Energia S.p.A., Iren Ambiente S.p.A. e Iren Mercato S.p.A. a seguito di segnalazioni sulla crescita delle tariffe del teleriscaldamento e sulle difficoltà di distacco dalla rete, in particolare per le reti di Parma e Piacenza. L’Autorità ha ipotizzato una violazione dell’art. 3, comma 1, lettera a), l. 287/1990, qualificando la fattispecie come abuso di posizione dominante per prezzi ingiustificatamente gravosi.
Mercato del teleriscaldamento e posizione di Iren
L’AGCM ricostruisce il teleriscaldamento come servizio di fornitura di calore e acqua calda sanitaria fornito tramite reti locali, normalmente in assetto di monopolio naturale e verticalmente integrato. Per Parma e Piacenza il gruppo Iren è il monopolista locale, e la dimensione geografica del mercato coincide con ciascuna rete. L’Autorità ritiene che i sistemi di teleriscaldamento non siano pienamente sostituibili con il riscaldamento tradizionale a caldaia a gas, anche per gli switching costs e per le barriere tecniche, economiche e condominiali al distacco.
Condotta contestata e analisi economica
La contestazione si concentra sugli incrementi tariffari intervenuti tra fine 2021 e 2022, quando i prezzi delle reti di Parma e Piacenza hanno seguito l’andamento del gas naturale per effetto della formula del costo evitato. L’Autorità esamina i dati contabili acquisiti in ispezione, i margini economici delle reti, gli indicatori EBITDA, EBIT e ROI, nonché la RAB e gli ammortamenti calcolati secondo il costo storico rivalutato proposto da ARERA. Vengono considerati anche i rapporti infragruppo con Iren Ambiente, i ricavi da termovalorizzazione e i crediti d’imposta ricevuti da IEN.
Esito e valutazioni finali
L’AGCM conclude che non emergono elementi sufficienti per sostenere l’ipotesi di abuso: i test di eccessività non mostrano una sostanziale sproporzione tra costi e prezzi, o la mostrano solo in misura non significativa. Non viene quindi esaminata la seconda fase del test United Brands sull’iniquità. L’Autorità delibera che sono venuti meno i motivi di intervento nei confronti delle società del gruppo Iren, senza accertare l’infrazione e senza comminare sanzioni.
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