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Intesa e abuso

Provvedimento AGCM A565 n. 31386 del 26/11/2024

COMOCALOR/PREZZO DEL TELERISCALDAMENTO

AGCMA565

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’AGCM ha accertato che ComoCalor S.p.A., gestore del servizio di teleriscaldamento nella rete di Como, ha abusato della propria posizione dominante applicando nel 2022 prezzi eccessivamente gravosi agli utenti. L’Autorità ha ritenuto che la tariffa, indicizzata al prezzo del gas pur in presenza di una produzione del calore prevalentemente da termovalorizzazione dei rifiuti, non riflettesse i costi effettivi e consentisse a ComoCalor di appropriarsi di extraprofitti non giustificati. Sono state escluse responsabilità di A2A S.p.A., Acinque S.p.A. e Acinque Ambiente S.r.l. come soggetti direttamente destinatari della decisione, mentre la condotta è stata imputata solo a ComoCalor. Irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 286.600 euro e ordinata l’astensione da comportamenti analoghi.

ComoCalor S.p.A. abuso di posizione dominante nel teleriscaldamento di Como per prezzi eccessivamente gravosi; infrazione accertata e sanzione di 286.600 euro

ComoCalor/Prezzo del teleriscaldamento

L’Autorità ha concluso il procedimento A565 accertando che ComoCalor S.p.A., gestore del teleriscaldamento nel comune di Como, ha imposto nel 2022 prezzi eccessivamente gravosi agli utenti della rete. La decisione si colloca nel quadro dell’art. 3, comma 1, lettera a), l. 287/1990 e del test elaborato dalla giurisprudenza "United Brands" per gli abusi da prezzi eccessivi.

Parti e origine del procedimento

Il caso nasce da segnalazioni, emerse dal 2022, che lamentavano l’aumento delle tariffe del teleriscaldamento e la difficoltà di passare a sistemi alternativi di riscaldamento. L’istruttoria è stata avviata nei confronti di ComoCalor S.p.A., Acinque Ambiente S.r.l. e A2A S.p.A., poi estesa ad Acinque S.p.A. per il suo ruolo di direzione e coordinamento. L’Autorità ha esaminato il rapporto tra ComoCalor e Acinque Ambiente, nonché il contesto concessorio e societario del gruppo.

Il mercato del teleriscaldamento e la posizione dominante

L’AGCM ha ricostruito il teleriscaldamento come servizio di fornitura di calore prodotto centralmente e distribuito tramite rete chiusa. Ha ritenuto che il mercato rilevante fosse quello della singola rete di Como, distinto dai sistemi alternativi di riscaldamento. In tale mercato ComoCalor è stata considerata dominante, perché opera come monopolista locale e i potenziali vincoli concorrenziali derivanti da altri sistemi sono fortemente attenuati da switching costs monetari e non monetari, da ostacoli normativi, da vincoli condominiali e da fattori comportamentali.

Tariffa applicata e dinamica dei prezzi

La convenzione originaria del 1986 prevedeva che il prezzo del calore fosse sostanzialmente equiparato al costo finale della produzione con caldaia a metano, così da coordinare teleriscaldamento e sistema gas. Tale formula è rimasta invariata per anni. La tariffa binomia applicata da ComoCalor risultava però indicizzata al solo prezzo del gas, pur essendo il calore prodotto in larga misura dal termovalorizzatore di Acinque Ambiente e solo residualemente dal gas naturale. Tra il 2021 e il 2022 i prezzi sono cresciuti in modo molto rilevante; l’Autorità ha evidenziato che ComoCalor non ha adottato misure di contenimento, a differenza di altre reti del gruppo A2A che hanno introdotto formule più aderenti ai costi effettivi o blocchi parziali degli aumenti.

Costi di produzione e struttura economica della rete

La rete di Como è alimentata prevalentemente da calore proveniente dal termovalorizzatore di Como, con una quota residuale prodotta da caldaie a gas. L’AGCM ha ricostruito anche il prezzo di trasferimento intercompany del calore, osservando che una parte rilevante del calore acquistato da ComoCalor aveva costi molto contenuti, mentre il restante calore era comunque acquistato a valori inferiori al PUN. Ne è derivato che ComoCalor ha sofferto solo parzialmente dell’aumento del prezzo del gas sul lato dei costi, mentre ha trasferito integralmente sugli utenti gli effetti della tariffa indicizzata.

Accertamento dell’eccessività: RONA/WACC e cost-plus

Per verificare la sproporzione tra costi e prezzi, l’Autorità ha applicato il paradigma United Brands in due fasi. In primo luogo ha confrontato il rendimento del capitale di ComoCalor (RONA) con un WACC di riferimento del settore gas, ritenendo tale benchmark adeguato in assenza di una regolazione tariffaria pienamente operativa nel periodo in esame. Nel 2021 il RONA non evidenziava eccessi significativi; nel 2022, invece, il RONA è risultato sensibilmente superiore a qualsiasi WACC considerato.

In secondo luogo l’AGCM ha applicato due varianti del cost-plus:

  • un metodo che include costi riconosciuti e remunerazione del capitale;
  • un metodo basato su costi operativi maggiorati da un margine di redditività, parametrato al ROS di reti comparabili del gruppo A2A.

Entrambe le analisi hanno mostrato per il 2022 eccessi rilevanti, con risultati coerenti anche al variare delle ipotesi di costo e di remunerazione. L’Autorità ha ritenuto i risultati robusti e ha considerato il 2021 non abusivo, mentre ha confinato la violazione al 2022.

Valutazione dell’iniquità

L’AGCM ha ritenuto i prezzi anche iniqui in senso assoluto. Il raddoppio delle tariffe nel 2022 non è stato giustificato da variazioni della qualità del servizio o da una crescita della domanda; al contrario, la domanda era lievemente in calo. L’Autorità ha escluso che il benchmark del costo evitato gas, invocato dalla Parte, fosse sufficiente a escludere l’illiceità, poiché quel criterio non riflette le specificità della rete di Como e il basso costo della fonte da rifiuti. Ha inoltre osservato che i consumatori erano "locked-in" dalla presenza di switching costs e dalla natura essenziale del servizio.

Difese delle parti e loro rigetto

ComoCalor ha sostenuto che la tariffa derivasse da prescrizioni del Comune e che lo shock del prezzo del gas fosse esogeno e imprevedibile. Ha anche invocato la mancanza di autonomia commerciale, la rilevanza del servizio d’interesse economico generale e la buona fede. L’Autorità ha respinto tali argomentazioni, rilevando che la convenzione lasciava comunque margini di modifica della formula tariffaria e che nessuna pressure irresistibile del Comune impediva a ComoCalor di intervenire sui prezzi. Sono state respinte anche le obiezioni sulla presunta interferenza con la regolazione ARERA e sulla configurabilità di un legittimo affidamento.

Soggetti del gruppo e imputazione della condotta

La condotta è stata imputata esclusivamente a ComoCalor S.p.A. L’AGCM non ha ritenuto di estendere l’accertamento sanzionatorio ad A2A S.p.A., Acinque S.p.A. o Acinque Ambiente S.r.l. in quanto non risultano direttamente responsabili della fissazione dei prezzi oggetto di contestazione nel periodo considerato.

Sanzione, durata e prescrizioni finali

L’infrazione è stata considerata grave in ragione della natura essenziale del servizio, della posizione monopolistica di ComoCalor e del contesto economico, ma la presenza di un quadro tariffario convenzionale e lo shock dei prezzi del gas hanno inciso in senso mitigante. La durata è stata limitata all’intero anno 2022. Ai fini sanzionatori, l’AGCM ha preso come base il fatturato 2022 del servizio di teleriscaldamento, applicando una percentuale del 5% e determinando una sanzione di 286.600 euro. È stato inoltre imposto a ComoCalor di cessare e non reiterare condotte analoghe in futuro.

Punti principali

Avvio e oggetto dell’istruttoria

Il procedimento A565 è stato avviato nel 2023 a seguito di segnalazioni sugli aumenti delle tariffe del teleriscaldamento a Como. L’istruttoria, inizialmente aperta nei confronti di ComoCalor S.p.A., Acinque Ambiente S.r.l. e A2A S.p.A., e poi estesa ad Acinque S.p.A., ha riguardato possibili violazioni dell’art. 3, comma 1, lettera a), l. 287/1990 per prezzi eccessivamente gravosi.

Mercato rilevante e posizione dominante

L’Autorità ha qualificato il teleriscaldamento come mercato del prodotto distinto rispetto agli altri sistemi di riscaldamento, con estensione geografica coincidente con la singola rete di Como. ComoCalor è stata ritenuta dominante in quanto monopolista locale nella gestione e vendita del calore nella rete, con concorrenza limitata ai sistemi alternativi e fortemente ridotta dagli switching costs e da ulteriori ostacoli tecnici, normativi e comportamentali.

Condotta tariffaria contestata

La tariffa applicata da ComoCalor era binomia ma sostanzialmente agganciata al prezzo del gas naturale, pur essendo il calore prodotto per la gran parte da termovalorizzazione dei rifiuti e solo in via residuale da gas. Nel 2021-2022 i prezzi sono aumentati in misura molto marcata; l’Autorità ha rilevato che ComoCalor non ha introdotto correttivi o misure di contenimento, mentre altre reti del gruppo A2A avevano adottato meccanismi più aderenti alle fonti di produzione o misure di calmierazione.

Valutazione dell’eccessività e dell’iniquità

Applicando il test United Brands, l’AGCM ha ritenuto sussistente sia una sproporzione eccessiva tra costi e prezzi sia l’iniquità dei prezzi. Sono stati utilizzati un confronto RONA/WACC e due analisi cost-plus (con WACC e con ROS/EBITDA): i risultati hanno mostrato, per il 2022, un eccesso significativo e coerente tra i diversi metodi. L’Autorità ha anche valorizzato l’assenza di giustificazioni legate a domanda o qualità del servizio e il fatto che i benefici derivanti dal basso costo della fonte rifiuti siano rimasti in capo a ComoCalor.

Esito e sanzione

L’AGCM ha accertato l’abuso di posizione dominante in violazione dell’art. 3, comma 1, lettera a), l. 287/1990, ha ordinato a ComoCalor di astenersi da condotte analoghe e ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria complessiva di 286.600 euro, da pagarsi entro 90 giorni dalla notificazione.

Come è indicizzato

Materieabuso di posizione dominanteart. 102 tfueart. 3 l. 287/1990prezzi eccessivimercato rilevanteteleriscaldamentosanzioni antitrust

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