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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20645/2026 del 18/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal collocamento in cassa integrazione guadagni straordinaria di una dipendente, che deduceva l’illegittimità della procedura per violazione dell’obbligo di rotazione e dei principi di correttezza e buona fede nella selezione del personale da sospendere. In primo grado la lavoratrice aveva ottenuto il riconoscimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, con ritenuta legittimità della procedura di CIGS ma illegittimità della mancata rotazione. In appello, invece, la società otteneva il rigetto della domanda, ritenendosi che gli accordi sindacali succedutisi nel tempo fossero idonei a sanare eventuali carenze delle comunicazioni preventive e che i criteri di rotazione fossero sufficientemente determinati. Nel ricorso per cassazione la lavoratrice deduceva: 1) violazione dell’art. 1, commi 7 e 8, L. n. 223/1991 e del d.P.R. n. 218/2000, sostenendo che mancassero o fossero generiche le comunicazioni preventive sui criteri di scelta e che gli accordi sindacali non potessero sanare tali vizi; 2) omesso esame dell’assenza, nei verbali di accordo successivi al 2004, di indicazioni dei criteri di scelta; 3) omesso esame del fatto decisivo relativo alla propria fungibilità con altri dipendenti, documentata anche da una missiva interna relativa alle risorse umane; 4) violazione delle norme sulla motivazione apparente e sulla corretta sussunzione della fattispecie; 5) violazione dell’art. 2697 c.c. per avere la Corte territoriale posto a carico della lavoratrice la prova della fungibilità. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili o infondati i primi, secondo e quinto motivi, ha accolto il terzo motivo perché la Corte d’appello aveva omesso di esaminare un documento decisivo che poteva incidere sulla prova della fungibilità, e ha dichiarato assorbito il quarto.

La decisione

La Corte ha accolto il terzo motivo di ricorso, ha rigettato il primo e il quinto, ha dichiarato inammissibile il secondo e assorbito il quarto; per l’effetto ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, per un nuovo esame limitato al motivo accolto e per la regolazione delle spese di lite anche del giudizio di legittimità. La cassazione con rinvio è disposta perché il giudice di merito dovrà riesaminare il fatto storico rappresentato dal documento prodotto dalla lavoratrice e verificarne la rilevanza probatoria sulla fungibilità delle mansioni, anche rispetto alle successive procedure di integrazione salariale.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 7 e 8, L. n. 223/1991

    le comunicazioni preventive e gli accordi sindacali nella procedura di CIGS possono incidere sulla legittimità della sospensione; gli accordi successivi possono avere efficacia sanante se idonei a soddisfare le finalità conoscitive ed esteriorizzanti delle comunicazioni previste dalla legge

  • d.P.R. n. 218/2000, art. 2

    richiamato dalla ricorrente come disciplina della procedura di CIGS e dei criteri di selezione/sospensione dei lavoratori

  • art. 83, comma 3, c.p.c.

    la procura speciale apposta mediante allegazione digitale di copia della procura cartacea notificata e depositata telematicamente è valida se non risulta univocamente esclusa la volontà di proporre ricorso per cassazione

  • art. 156, ult. co., c.p.c.

    l’eventuale vizio notificatorio è sanato dal tempestivo deposito del controricorso

  • art. 360, comma 1, c.p.c.

    i motivi di ricorso devono essere ricondotti ai vizi tipizzati; la mancata specificazione della corretta sussunzione può incidere sull’ammissibilità

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio denunciabile è l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti; non consente una rivalutazione del merito

  • art. 348 ter, ult. co., c.p.c.

    la doppia conforme preclude il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. se il ricorrente non indica e non dimostra la diversità delle rationes decidendi di primo e secondo grado

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato in relazione alla dedotta motivazione apparente o errore di sussunzione

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato in relazione al contenuto della motivazione della sentenza

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato come parametro costituzionale della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali

  • art. 2697 c.c.

    nel caso di accordo aziendale che preveda la rotazione in CIGS, il lavoratore che rivendichi il diritto al rientro deve provare la fungibilità e intercambiabilità delle mansioni; il datore di lavoro deve provare l’esistenza di ostacoli tecnico-organizzativi che impediscano la rotazione

Massime di principio

  • Negli accordi aziendali relativi alla CIGS, la mancata o insufficiente comunicazione preventiva sui criteri di scelta può essere sanata da successivi accordi sindacali, purché questi contengano elementi idonei a soddisfare le finalità informative e di trasparenza richieste dalla legge.
  • In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del contenuto delle comunicazioni e degli accordi sindacali né una diversa interpretazione del loro testo, trattandosi di apprezzamenti riservati al giudice di merito.
  • Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’individuazione di un fatto storico decisivo, discusso tra le parti, e non può risolversi nella richiesta di una rivalutazione complessiva del materiale istruttorio; in presenza di doppia conforme opera una specifica preclusione se non si allegano le diverse rationes delle due decisioni.
  • Ai fini della rotazione in CIGS, il lavoratore che invochi la fungibilità con altri dipendenti deve allegare e provare la concreta intercambiabilità delle mansioni; il datore di lavoro può opporre e deve provare eventuali ragioni tecnico-organizzative che impediscano l’attuazione della rotazione.
  • L’omesso esame di un documento che rappresenti un fatto storico potenzialmente decisivo impone la cassazione con rinvio, affinché il giudice di merito lo valuti espressamente e ne verifichi la rilevanza probatoria rispetto alla controversia.
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Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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