Circolare numero 170 del 19-7-1990
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce quando le somme erogate al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro siano esenti o soggette a contribuzione. In particolare, sono esenti le somme corrisposte per incentivare l'esodo, inclusi prepensionamenti, cessazioni anticipate nei rapporti assistiti da stabilita' o a termine prima della scadenza e riduzioni di personale tramite licenziamenti collettivi. Restano invece imponibili le altre erogazioni non riconducibili a tali finalita' e prive dei requisiti dell'indennita' di anzianita' o del trattamento di fine rapporto; viene inoltre precisato il regime dell'indennita' sostitutiva del preavviso e l'effetto sostitutivo della nuova disciplina dal 1 giugno 1990.
Assoggettamento a contribuzione degli emolumenti corrisposti alla cessazione del rapporto di lavoro
Emolumenti corrisposti alla cessazione del rapporto di lavoro: assoggettamento a contribuzione
La circolare ridefinisce il regime contributivo degli importi corrisposti al lavoratore in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, coordinando l'orientamento amministrativo con la giurisprudenza della Corte di Cassazione e con la norma interpretativa introdotta dall'art. 4, commi 2-bis e 2-ter, del D.L. 30 maggio 1988, n. 173, convertito dalla legge 26 luglio 1988, n. 291. L'obiettivo e' distinguere le somme esenti da contribuzione per effettiva finalita' incentivante rispetto alle altre erogazioni imponibili.
Quadro normativo e principi richiamati
La circolare richiama l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, l'art. 2120 cod. civ. e, dopo la legge 29 maggio 1982, n. 297, l'art. 1 di tale legge. Secondo la Corte di Cassazione, l'elencazione delle voci escluse dalla retribuzione imponibile ha carattere tassativo e non consente estensioni analogiche. Ne discende che le erogazioni corrisposte alla cessazione del rapporto non sono automaticamente assimilabili all'indennita' di anzianita' o al trattamento di fine rapporto se non presentano i requisiti essenziali previsti dalla disciplina civilistica.
Somme esenti da contribuzione per incentivazione dell'esodo
In applicazione dell'art. 4, comma 2-bis, del D.L. n. 173/1988, sono escluse dalla retribuzione imponibile le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro per incentivare l'esodo dei lavoratori. La circolare precisa che rientrano in questa categoria tutte le somme erogate oltre le normali competenze di fine rapporto e destinate ad anticipare la risoluzione del rapporto rispetto alla sua naturale scadenza.
Sono espressamente ricomprese, a titolo esemplificativo:
- le somme per prepensionamento;
- le somme corrisposte per cessazione anticipata di rapporti a tempo indeterminato quando norme di legge o clausole contrattuali limitano il potere di recesso individuale del datore di lavoro, in particolare nei rapporti assistiti dal regime di stabilita' della legge 15 luglio 1966, n. 604 e successive modificazioni;
- le somme corrisposte per la cessazione anticipata di rapporti a termine prima della scadenza;
- le somme finalizzate a riduzioni di personale mediante licenziamenti collettivi.
La norma interpretativa ha efficacia anche per i periodi anteriori; inoltre il comma 2-ter dell'art. 4 fa salvi la validita' e l'efficacia dei versamenti contributivi effettuati sulle somme suddette prima del 27 luglio 1988, data di entrata in vigore della legge di conversione.
Somme imponibili non finalizzate all'esodo
Le somme corrisposte alla cessazione del rapporto di lavoro che non siano volte a incentivare l'esodo e che non abbiano i connotati essenziali dell'indennita' di anzianita' o del trattamento di fine rapporto devono essere assoggettate a contribuzione, indipendentemente dalla denominazione attribuita. La circolare menziona, a titolo esemplificativo:
- premi di fedelta' riconosciuti ai dipendenti che risolvono il rapporto dopo aver maturato una certa anzianita';
- gratifiche di fine rapporto.
Con effetto dall'1 giugno 1990 la circolare n. 451 C.V. del 3 marzo 1978 non e' piu' operante; le relative disposizioni sono sostituite da quelle della presente circolare. Restano tuttavia confermate le situazioni e i rapporti gia' definiti in base alla precedente disciplina. I contenziosi pendenti e le eventuali regolarizzazioni attivate da datori di lavoro o lavoratori devono essere trattati secondo i nuovi criteri.
Indennita' sostitutiva del preavviso
La circolare interviene anche sull'indennita' sostitutiva del preavviso. Per le somme corrisposte come tali, ma prive dei presupposti civilistici e lavoristici della vera indennita', l'esenzione contributiva puo' operare solo se le somme sono riconducibili alle ipotesi di esodo incentivato indicate al punto precedente. In mancanza di tale collegamento, le somme devono essere assoggettate a contribuzione nel mese di corresponsione.
Resta fermo il regime gia' previsto per la vera e propria indennita' sostitutiva del preavviso nei casi elencati dalla circolare n. 581 RCV del 22 gennaio 1982: tali importi sono soggetti a contribuzione secondo i criteri fissati dalla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 63 del 4 maggio 1973, confermati dalla circolare del 17 aprile 1987.
La circolare precisa inoltre che va considerata indennita' sostitutiva del preavviso, con il relativo trattamento contributivo, anche quella corrisposta al lavoratore licenziato per raggiunti limiti di eta', quando non esista una norma o clausola contrattuale che preveda l'automatica estinzione del rapporto al raggiungimento di tale eta'.
Punti principali
Quadro normativo e giurisprudenziale
La materia e' stata riesaminata alla luce della circolare INPS n. 451 C.V. del 3 marzo 1978, di numerose pronunce della Corte di Cassazione e della norma interpretativa introdotta dall'art. 4, commi 2-bis e 2-ter, del D.L. 30 maggio 1988, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 26 luglio 1988, n. 291.
Somme corrisposte per incentivare l'esodo
Sono escluse dalla retribuzione imponibile le somme erogate in occasione della cessazione del rapporto di lavoro in eccedenza alle normali competenze e finalizzate ad anticipare la risoluzione del rapporto. La circolare ricomprende nella fattispecie, tra l'altro, prepensionamenti, cessazioni anticipate di rapporti a tempo indeterminato con limiti legali o contrattuali al recesso, cessazioni anticipate di rapporti a termine e somme per riduzioni di personale mediante licenziamenti collettivi. La norma interpretativa ha efficacia anche per i periodi pregressi; il comma 2-ter salva inoltre la validita' dei versamenti contributivi effettuati prima del 27 luglio 1988.
Somme non finalizzate all'esodo
Le somme corrisposte alla cessazione del rapporto che non perseguono la finalita' di incentivare l'esodo e non presentano i connotati dell'indennita' di anzianita' o del TFR devono essere assoggettate a contribuzione, comunque siano denominate. A titolo esemplificativo sono citati i premi di fedelta' e le gratifiche di fine rapporto. Dal 1 giugno 1990 non e' piu' operante la circolare n. 451 C.V. del 3 marzo 1978, salvo la conferma delle situazioni e dei rapporti gia' definiti in base ad essa.
Contenzioso e regolarizzazioni pregresse
Le situazioni pregresse gia' definite sulla base della circolare n. 451 C.V. restano confermate. Il contenzioso pendente e le regolarizzazioni avviate su iniziativa di datori di lavoro o lavoratori devono invece essere trattati secondo i nuovi criteri dettati dalla circolare.
Indennita' sostitutiva del preavviso
Per le somme dichiarate come indennita' sostitutiva del preavviso, l'esenzione contributiva e' riconosciuta solo se le somme sono riconducibili alle ipotesi di esodo incentivato di cui al punto 1. In caso contrario, sono imponibili nel mese di corresponsione. Resta fermo che la vera e propria indennita' sostitutiva del preavviso, nei casi elencati dalla circolare n. 581 RCV del 22 gennaio 1982, continua ad essere soggetta a contribuzione secondo i criteri della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 63 del 4 maggio 1973 e della circolare del 17 aprile 1987. Viene inoltre precisato che e' da qualificare come indennita' sostitutiva del preavviso anche quella corrisposta al lavoratore licenziato per raggiunti limiti di eta', se manca una norma o clausola contrattuale che comporti l'automatica estinzione del rapporto al raggiungimento di tale eta'.
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