Circolare numero 171 del 19-7-1990
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare conferma i criteri già adottati dall’Istituto per giustificare l’assenza alla visita domiciliare di controllo quando il lavoratore si rechi dal proprio medico curante. Viene distinta la semplice concomitanza con l’orario di ambulatorio dalla visita per urgenza, precisando i requisiti di documentazione, immediatezza della produzione e valutazione sanitaria da parte della Sede. In particolare, la presenza all’ambulatorio è giustificativa solo se l’orario del curante coincide integralmente con le fasce di reperibilità e se il lavoratore fornisce una dichiarazione contestuale del medico, oltre a sottoporsi alla successiva visita ambulatoriale invitata dall’Istituto. Per i casi di urgenza, la giustificazione richiede sempre la stessa documentazione e la valutazione degli esiti della visita o della prestazione erogata, che deve consentire di apprezzare la necessità di recarsi dal curante nelle ore di reperibilità.
Chiarimenti sull’assenza alla visita di controllo per recarsi dal medico curante
Assenza alla visita di controllo per recarsi dal medico curante
La circolare chiarisce i criteri per considerare giustificata l’assenza del lavoratore alla visita domiciliare di controllo quando lo stesso si sia recato dal proprio medico curante. L’Istituto conferma l’orientamento già seguito e specifica la documentazione necessaria, distinguendo tra semplice concomitanza con l’orario di ambulatorio e casi di urgenza.
Quadro generale e conferma dell’orientamento dell’Istituto
La questione è stata sottoposta al Comitato amministratore delle prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, che ha condiviso l’impostazione già adottata dall’Istituto nelle circolari richiamate. La circolare ribadisce quindi i criteri già noti e si limita a precisare alcuni profili applicativi rilevanti per la gestione delle assenze alla visita di controllo.
Distinzione tra visita al curante e urgenza
Ai fini della giustificazione, la circolare impone di distinguere:
- la mera assenza dovuta alla contemporanea presenza presso l’ambulatorio del medico curante;
- l’assenza determinata da motivi di urgenza legati a una prestazione sanitaria richiesta con immediatezza.
La differenza è decisiva, perché la sola coincidenza con la visita dal curante non basta automaticamente a giustificare l’assenza alla visita domiciliare.
Concomitante visita ambulatoriale: condizioni di giustificabilità
Nel primo caso, la presenza dell’assicurato all’ambulatorio non è di per sé sufficiente a giustificare l’assenza. Deve essere dimostrata l’impossibilità di effettuare la visita in altro orario. Tale condizione si considera soddisfatta quando l’orario di ambulatorio del curante cade interamente nelle fasce di reperibilità, tenendo conto, se necessario, anche del tempo occorrente al lavoratore per rientrare al proprio domicilio.
Documentazione del curante e tempestività della produzione
Per giustificare l’assenza, il lavoratore deve produrre una dichiarazione del medico curante rilasciata contestualmente alla visita, oppure al massimo il giorno successivo, contenente l’indicazione dell’ora e del motivo della visita. La circolare precisa che la dichiarazione, da sola, non è sufficiente se non viene presentata con immediatezza.
La documentazione può essere comunque considerata tempestiva se esibita entro il termine previsto per la comunicazione dei motivi giustificativi dell’assenza, richiamato dalla delibera n. 99/1984, termine che decorre dalla data dell’invito alla visita ambulatoriale di controllo, con le relative avvertenze.
Obbligo di visita ambulatoriale successiva
Resta fermo che il lavoratore, qualora non abbia già ripreso il lavoro, deve presentarsi alla visita ambulatoriale cui sia stato invitato dopo l’assenza alla visita domiciliare. La produzione della documentazione del curante non esonera, quindi, dall’adempimento della successiva convocazione dell’Istituto.
Ipotesi di urgenza e contenuto della documentazione sanitaria
Nell’ipotesi in cui l’assenza sia motivata da urgenza, la giustificazione è riconosciuta solo se l’urgenza viene positivamente valutata e se risultano comunque rispettate le condizioni già indicate per la prima ipotesi, cioè:
- contestualità della dichiarazione del curante;
- presentazione alla visita ambulatoriale cui il lavoratore è stato invitato.
La circolare chiarisce inoltre che non è indispensabile che il medico attesti specificamente i motivi dell’urgenza. È però necessario che dalla dichiarazione risultino gli esiti della visita effettuata oppure il tipo di prestazione sanitaria erogata al lavoratore.
Valutazione da parte dei sanitari della Sede
In assenza di tali indicazioni, la prestazione viene considerata una semplice visita medico-generica. I sanitari della Sede, esaminando diagnosi e prestazioni eseguite, possono valutare se fosse effettivamente necessario recarsi dal curante in orario compreso nelle fasce di reperibilità.
La circolare ammette anche una nozione di urgenza riferita a situazioni in cui il lavoratore, pur in assenza di una riscontrabilità oggettiva delle cause, abbia comunque maturato una ragionevole convinzione di doversi rivolgere rapidamente al proprio medico.
Punti principali
Conferma degli orientamenti già in uso
La problematica viene sottoposta al Comitato amministratore delle prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, che condivide l’orientamento già seguito dall’Istituto. Vengono quindi confermati i criteri generali già noti, con alcune precisazioni operative.
Distinzione tra semplice visita al curante e urgenza
La circolare distingue due ipotesi: la mera concomitanza con una visita presso l’ambulatorio del medico curante e la visita resa necessaria da motivi di urgenza. Le due situazioni sono trattate diversamente ai fini della giustificazione dell’assenza alla visita di controllo domiciliare.
Giustificazione per concomitante visita ambulatoriale
La sola presenza dell’assicurato presso l’ambulatorio del curante non basta a giustificare l’assenza alla visita domiciliare. Occorre dimostrare che non fosse possibile fissare la visita in altro orario; tale condizione si considera soddisfatta quando l’orario di ambulatorio del curante cade interamente nelle fasce di reperibilità, tenendo conto anche del tempo necessario al rientro al domicilio.
Documentazione richiesta e immediatezza
In tale ipotesi il lavoratore deve esibire una dichiarazione del sanitario rilasciata contestualmente alla visita, o al massimo il giorno successivo, che indichi ora e motivo della visita. La documentazione non è ritenuta sufficiente se non prodotta con immediatezza; può comunque essere considerata tempestiva se esibita non oltre il termine per la comunicazione dei motivi giustificativi dell’assenza previsto dalla delibera n. 99/1984, decorrente dalla data dell’invito a visita ambulatoriale.
Obbligo di sottoporsi alla visita ambulatoriale
Il lavoratore, se non ha già ripreso servizio, deve comunque presentarsi alla visita ambulatoriale cui sia stato invitato a seguito dell’assenza alla visita domiciliare.
Ipotesi di urgenza
Quando l’assenza è dovuta a urgenza, la giustificazione è riconosciuta se l’urgenza è positivamente valutata e se sono rispettate le condizioni di contestualità della dichiarazione del curante e di presentazione alla visita ambulatoriale. La dichiarazione del medico non deve necessariamente indicare i motivi specifici dell’urgenza, ma deve riportare gli esiti della visita o il tipo di prestazione erogata.
Valutazione sanitaria della Sede
In assenza di indicazioni adeguate sugli esiti o sulla prestazione, la visita viene considerata una semplice visita medico-generica. I sanitari della Sede valutano, sulla base della diagnosi o delle prestazioni eseguite, se fosse necessario recarsi dal curante nelle fasce di reperibilità. Si ammette che l’urgenza possa derivare anche da situazioni in cui il lavoratore abbia ragionevolmente ritenuto di doversi recare quanto prima dal proprio medico, anche se le cause non risultino oggettivamente riscontrate.
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