Circolare numero 172 del 19-7-1990
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna le istruzioni sulla fiscalizzazione degli oneri sociali dopo il D.L. 4 giugno 1990, n. 129, indicando le nuove misure di riduzione spettanti alle diverse categorie di imprese e ai datori di lavoro agricoli. Precisa inoltre che i benefici per donne e giovani assunti restano invariati e non cumulabili tra loro, e fornisce le modalità operative per l’esposizione nel mod. DM10/2-89 e per il recupero delle agevolazioni non conguagliate nel mese di giugno 1990.
Riduzioni di fiscalizzazione degli oneri sociali e modalità di recupero per giugno 1990
Fiscalizzazione degli oneri sociali dopo il D.L. 4 giugno 1990, n. 129
La circolare aggiorna le istruzioni operative in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali, dopo l’intervento del D.L. 4 giugno 1990, n. 129, che ha modificato le misure di agevolazione per alcuni settori produttivi e per specifiche categorie di imprese. Vengono inoltre richiamate le precedenti circolari n. 174/1988 e n. 128/1989, per inquadrare l’evoluzione della disciplina e le modalità di esposizione nel mod. DM10/2-89.
Quadro normativo di riferimento
La circolare ricorda che la circ. n. 174 del 5 agosto 1988 aveva fornito le istruzioni sulla fiscalizzazione degli oneri sociali spettante ai datori di lavoro interessati, individuando anche l’area delle imprese destinatarie del beneficio e l’importo della fiscalizzazione per ciascun ramo di attività. La circ. n. 128 del 7 giugno 1989 aveva poi aggiornato le riduzioni spettanti nel periodo dal 1 dicembre 1988 al 30 novembre 1989, con riferimento alla normativa allora vigente.
Successivamente, la legge 21 marzo 1990, n. 52, di conversione del D.L. 20 gennaio 1990, n. 3, aveva mantenuto invariate le misure di riduzione per il periodo dal 1 dicembre 1989 al 31 maggio 1990. La circolare evidenzia quindi che il D.L. 4 giugno 1990, n. 129 introduce invece innovazioni rilevanti per la fiscalizzazione spettante a determinati tipi di imprese.
Misure di riduzione per industria e artigianato
Per le imprese appartenenti ai rami dell’industria e dell’artigianato, con esclusione dell’edilizia, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del D.L. n. 129, cioè dal 5 giugno 1990, si applicano le seguenti agevolazioni contributive:
- il contributo per la TBC è dovuto nella misura ridotta dello 0,35% invece che nella misura del 2,01%;
- il contributo ex ENAOLI pari allo 0,16% non è dovuto;
- l’aliquota dello 0,20% istituita per la copertura degli oneri di assistenza malattia ai pensionati, inclusa nell’aliquota di contribuzione al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, non è dovuta;
- il contributo a carico del datore di lavoro per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale è dovuto nella misura ridotta del 4,10% invece che nella misura del 9,60%.
Imprese turistiche, commerciali e altre categorie assimilate
Per una serie di imprese e soggetti operanti in settori considerati beneficiari della fiscalizzazione, la circolare prevede una riduzione mensile di lire 39.500 per dipendente, per ogni mensilità fino alla sesta compresa, dal periodo di paga in corso al 1 giugno 1990 fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1990. Le categorie indicate sono:
- imprese alberghiere;
- aziende termali;
- pubblici esercizi, comprese le imprese di esercizio delle sale cinematografiche;
- agenzie di viaggio;
- complessi turistico-ricettivi dell’aria aperta di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217, nonché loro consorzi e società consortili, anche in forma cooperativa;
- imprese commerciali, loro consorzi e società consortili, anche in forma cooperativa, considerate esportatrici abituali ai sensi dell’art. 3-bis del D.L. 30 gennaio 1979, n. 20, convertito dalla legge 31 marzo 1979, n. 92;
- imprese con più di 15 dipendenti considerate commerciali ai fini previdenziali e assistenziali;
- enti, fondazioni e associazioni senza fini di lucro che erogano le prestazioni assistenziali di cui all’art. 22 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, comprese le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
- concessionari di impianti di trasporto con fune in servizio pubblico, aventi finalità turistiche, in zone montane.
Settore agricolo e settori privi di beneficio specifico
Per i datori di lavoro del settore agricolo continua ad applicarsi la riduzione del 60% dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per il personale dipendente.
Per le imprese appartenenti a settori per i quali la legislazione nazionale in materia di fiscalizzazione non prevede alcun beneficio, la circolare stabilisce una riduzione mensile di lire 39.500 per dipendente, per ogni mensilità fino alla sesta compresa. Rientrano espressamente in tale gruppo, a titolo esemplificativo, le imprese commerciali con meno di 16 dipendenti e le imprese edili.
Benefici per nuove assunzioni di donne e giovani
La circolare precisa che le disposizioni dell’art. 1, commi 5 e 6, del D.L. in esame non hanno modificato l’importo della riduzione mensile pari a lire 56.000 spettante per i nuovi assunti donne e giovani, né le condizioni richieste per il riconoscimento del beneficio. Viene inoltre chiarito che tali benefici non sono cumulabili tra loro e che sono concessi fino al periodo di paga in corso al 30 novembre 1990.
Modalità operative per la denuncia mensile DM10/2-89
Per l’indicazione in denuncia mensile dei diversi tipi di fiscalizzazione, la circolare rinvia alle istruzioni già emanate con precedenti documenti amministrativi. In particolare:
- per i benefici di cui alla lett. a), si richiamano i codici S198, S199 e S197;
- per i benefici di cui alle lett. b) e d), si richiama il rigo 37 per l’importo capitario di lire 21.000 e il codice S194 per l’ulteriore importo di lire 18.500;
- per i benefici di cui alla lett. e) relativi a donne e giovani assunti dopo il 30 novembre 1988, si richiamano i codici V872 e V873;
- per i benefici per le imprese agricole, si richiama il codice V860.
Recupero delle agevolazioni non conguagliate nel mese di giugno 1990
Le aziende che occupano i lavoratori interessati e che non siano in grado di procedere, per il mese di giugno 1990, al conguaglio della fiscalizzazione spettante in base al D.L. n. 129 possono effettuare il recupero con la denuncia del mese di luglio, da presentare entro il 20 agosto 1990, oppure con la denuncia del mese di agosto, da presentare entro il 20 settembre 1990.
Ai fini dell’esposizione del recupero nel mod. DM10/2-89, la circolare distingue due ipotesi:
- le aziende di cui alla lett. a) devono indicare l’importo complessivo delle agevolazioni spettanti per il mese di giugno in un rigo bianco del quadro D, con la dicitura "REC. FISC. DL. 129/90" e il codice di nuova istituzione R146;
- le aziende di cui alle lett. b) e d) devono indicare il medesimo importo in un rigo bianco del quadro D, con la dicitura "REC. FISC. DL. 129/90" e il codice di nuova istituzione R147.
Sintesi finale
La circolare si concentra dunque sull’aggiornamento delle riduzioni contributive conseguenti al D.L. n. 129/1990, sulla conferma dei benefici per donne e giovani, e sulle modalità di esposizione e recupero delle agevolazioni nel sistema dichiarativo DM10/2-89. Il documento ha rilievo operativo soprattutto per i soggetti che gestiscono buste paga e conguagli contributivi, in quanto definisce misure, codici e termini di recupero applicabili al periodo di giugno 1990.
Punti principali
Aggiornamento del quadro normativo
Richiama la precedente disciplina già illustrata con la circ. n. 174/1988 e con la circ. n. 128/1989, ricordando che le misure erano rimaste invariate fino al 31 maggio 1990 in base alla legge n. 52/1990 di conversione del D.L. n. 3/1990. La circolare segnala poi che il D.L. 4 giugno 1990, n. 129 ha introdotto rilevanti modifiche alla fiscalizzazione per talune categorie di imprese, con decorrenza dal periodo di paga in corso all’entrata in vigore del decreto, cioè dal 5 giugno 1990.
Riduzioni per industria e artigianato
Per le imprese dei rami industria e artigianato, esclusa l’edilizia, dal periodo di paga in corso al 5 giugno 1990 si applicano: contributo TBC ridotto dallo 2,01% allo 0,35%; soppressione del contributo ex ENAOLI pari allo 0,16%; soppressione dell’aliquota dello 0,20% per la copertura degli oneri di assistenza malattia ai pensionati; contributo a carico del datore di lavoro per le prestazioni del SSN ridotto dal 9,60% al 4,10%.
Riduzione mensile per imprese turistiche, commerciali e assimilate
Per imprese alberghiere, aziende termali, pubblici esercizi, sale cinematografiche, agenzie di viaggio, complessi turistico-ricettivi all’aria aperta, consorzi e società consortili cooperative o consortili, imprese commerciali esportatrici abituali, imprese commerciali con più di 15 dipendenti considerate tali ai fini previdenziali e assistenziali, enti e associazioni senza fini di lucro che erogano prestazioni assistenziali e concessionari di impianti di trasporto a fune turistici in zone montane, è prevista dal 1 giugno 1990 al 30 novembre 1990 una riduzione mensile di lire 39.500 per dipendente, per ogni mensilità fino alla sesta compresa.
Settore agricolo e imprese senza beneficio specifico
Ai datori di lavoro del settore agricolo continua ad applicarsi la riduzione del 60% dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per il personale dipendente. Per i settori per i quali la legislazione nazionale non prevede alcun beneficio, come le imprese commerciali con meno di 16 dipendenti e le imprese edili, si applica la riduzione mensile di lire 39.500 per dipendente per ogni mensilità fino alla sesta compresa.
Benefici per nuove assunzioni di donne e giovani
La circolare precisa che l’art. 1, commi 5 e 6 del D.L. in esame non hanno modificato la riduzione mensile di lire 56.000 spettante per i nuovi assunti donne e giovani, né le condizioni per il suo riconoscimento. I due benefici non sono cumulabili tra loro e sono concessi fino al periodo di paga in corso al 30 novembre 1990.
Modalità operative sul mod. DM10/2-89
Per l’esposizione in denuncia mensile si rinvia alle istruzioni già fornite da precedenti circolari: per i benefici di cui alla lett. a) vanno usati i codici S198, S199 e S197; per i benefici di cui alle lett. b) e d) il rigo 37 per l’importo capitario di lire 21.000 e il codice S194 per l’ulteriore importo di lire 18.500; per i benefici di cui alla lett. e) i codici V872 per le donne e V873 per i giovani; per i benefici per le imprese agricole il codice V860.
Recupero delle agevolazioni di giugno 1990
Le aziende che non siano in grado di effettuare nel mese di giugno 1990 il conguaglio della fiscalizzazione spettante ai sensi del D.L. n. 129 possono recuperare l’importo con la denuncia di luglio da presentare entro il 20 agosto 1990 oppure con quella di agosto da presentare entro il 20 settembre 1990. Le aziende di cui alla lett. a) devono esporre l’importo complessivo delle agevolazioni di giugno in un rigo bianco del quadro D del mod. DM10/2-89, con la dicitura "REC. FISC. DL. 129/90" e il codice R146; quelle di cui alle lett. b) e d) devono usare la stessa dicitura con il codice R147.
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