Cassazione Penale, Sentenza n. 09450/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza che ha revocato la misura alternativa della semilibertà, concessa al ricorrente con provvedimento del 26/06/2025, per la successiva notizia di reato relativa a presunti maltrattamenti in famiglia denunciati dalla compagna. Il ricorrente, tramite difesa (avv. Ettore Zagarese), deduce violazione di legge e difetto/mancanza di motivazione, censurando un automatismo decisionale fondato solo sulla denuncia, l'assenza di ascolto della persona offesa e l'esistenza di dichiarazioni difensive che ribalterebbero la dinamica (sostenendo che il ricorrente sarebbe la vittima). Il Tribunale aveva già sospeso la misura in data 19/09/2025 a causa della notizia di reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo di impugnazione fosse, in gran parte, una richiesta di rivalutazione dei fatti e delle prove, settore nel quale il giudice di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito salvo l'esistenza di omissioni, contraddizioni o illogicità manifeste e decisive, non riscontrate nel provvedimento impugnato. La Corte ha inoltre richiamato i principi consolidati sul giudizio di revoca della semilibertà (valutazione globale dell'idoneità al trattamento; revoca prevista ex art. 51 Ord. pen.; effetto della revoca di norma solo per il futuro con imputazione dei periodi già scontati). Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro tremila alla Cassa delle ammende; è stata disposta, se ricorrono le condizioni, l'annotazione ai sensi dell'art. 52, comma 1, del d.lgs. 196/2003.
Norme richiamate
art. 51 Ord. pen.
Consente la revoca della semilibertà nei casi tassativamente indicati (comportamento non idoneo al trattamento o assenze ingiustificate); la misura ha contenuto afflittivo e la revoca va valutata con cautela
art. 52, comma 1, d.lgs. 20 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali)
Previsione di annotazione nei registri di dati personali connessa al procedimento, disposta se ricorrono le condizioni
art. 606, co. 1, lett. e) cod. proc. pen.
Limita le censure in cassazione che consistono nella semplice rivalutazione del fatto e delle prove; inammissibili le critiche meramente fattuali salvo omissioni, contraddizioni o illogicità manifeste
Giurisprudenza consolidata (Sez. 1, n. 57634 del 21/09/2017, Testi e altre pronunce richiamate)
Principio secondo cui la revoca della semilibertà per comportamento incompatibile ha effetto generalmente solo per il futuro; devono essere riconosciuti in detrazione i periodi di pena espiati in costanza della misura
Massime di principio
- La revoca della semilibertà richiede una valutazione globale del percorso trattamentale e non può essere decisa automaticamente sulla sola base di una denuncia: il giudice deve motivare la rilevanza e l'attendibilità degli elementi emersi.
- In sede di cassazione è inammissibile la mera rivalutazione dei fatti e delle prove; per ottenere l'annullamento occorre dimostrare omissioni, contraddizioni o illogicità manifeste e decisive nella motivazione del provvedimento impugnato.
- La sospensione o revoca della misura può essere tempestata da notizie di reato: l'esistenza di una denuncia può legittimare provvedimenti cautelari/interlocutori, ma la conferma o la revoca definitiva deve fondarsi su valutazione motivata dell'idoneità al trattamento.
- Anche quando la revoca sia disposta per comportamento incompatibile, la prassi giurisprudenziale tende a riconoscere effetti prevalentemente prospettici e a imputare in detrazione i periodi già scontati, salvo specifiche ragioni ostative.
- Chi impugna deve produrre elementi probatori decisivi e far emergere vistose vizi di motivazione per trasformare una questione fattuale in un vizio idoneo a fondare la cassazione; altrimenti si rischiano condanna alle spese e alla Cassa delle ammende.
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