Cassazione Civile, Ordinanza n. 31720/2021 del 04/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte non è entrata nel merito dei motivi di ricorso perché il ricorrente ha depositato atto di rinuncia conforme all'art. 390 c.p.c.; di conseguenza ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Non sono state pronunciate spese, poiché la parte intimata non si è costituita e non ha svolto difese.
Esito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Un soggetto aveva stipulato con una società poi fallita due contratti preliminari aventi a oggetto unità immobiliari, ricevute in consegna incomplete e interamente pagate nel prezzo. Non essendo stato possibile stipulare il definitivo, il promissario acquirente aveva introdotto, prima del fallimento, un giudizio ex art. 2932 c.c. per ottenere una sentenza costitutiva di trasferimento, trascrivendo la domanda. Dopo la dichiarazione di fallimento, aveva chiesto al giudice delegato l'ammissione al passivo della domanda di rivendicazione degli immobili, o comunque l'ammissione con riserva in attesa dell'esito del giudizio ex art. 2932 c.c., e in subordine il credito per il controvalore degli immobili. Il tribunale fallimentare aveva rigettato l'opposizione ritenendo che il preliminare non trasferisse la proprietà, che il promissario acquirente non fosse titolare di un diritto reale idoneo alla rivendica ex art. 103 l. fall., che la domanda di rivendica condizionata all'esito di un diverso giudizio fosse improponibile e che la domanda sul controvalore fosse inammissibile perché proposta per la prima volta in sede di opposizione. In cassazione il ricorrente denunciava, con il primo motivo, violazione degli artt. 92, 93 e 103 l. fall., dell'art. 2652 n. 2 c.c. e dell'art. 2932 c.c., sostenendo che la trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c. anteriore al fallimento rendesse la successiva sentenza opponibile alla massa e impedisse l'apprensione del bene da parte del curatore; con il secondo motivo deduceva vizio di motivazione, lamentando motivazione apparente e l'omesso chiarimento del principio per cui il preliminare trascritto e la domanda ex art. 2932 c.c. dovessero fondare un vero diritto reale opponibile alla procedura.
Norme richiamate
art. 2932 c.c.
richiamato come base della domanda di esecuzione in forma specifica del preliminare; la decisione di merito del tribunale ne escludeva effetti traslativi immediati sul bene
art. 2652 n. 2 c.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere l'opponibilità alla massa della domanda trascritta ex art. 2932 c.c.
art. 92 l. fall.
richiamato per la disciplina delle domande da insinuare al passivo e della loro eventuale qualificazione
art. 93 l. fall.
richiamato dal ricorrente e dal tribunale in tema di insinuazione al passivo
art. 103 l. fall.
richiamato in relazione alla domanda di rivendica, che il tribunale ha escluso per mancanza di un diritto reale del promissario acquirente
art. 390 c.p.c.
ritenuto soddisfatto dall'atto di rinuncia depositato in cassazione, con conseguente estinzione del giudizio
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso in cassazione, se conforme ai requisiti di legge, determina l'estinzione del giudizio senza necessità di esame dei motivi.
- In assenza di costituzione della parte intimata, non vi è luogo a pronuncia sulle spese di lite.
- La domanda di esecuzione in forma specifica del preliminare e la sua trascrizione possono essere invocate per sostenere l'opponibilità del risultato traslativo alla procedura concorsuale, ma nel caso deciso la Corte non si pronuncia sul merito per intervenuta rinuncia.
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, la domanda di ammissione deve essere formulata nei termini e con l'oggetto dedotti nella fase propria dell'insinuazione; il tribunale aveva ritenuto inammissibile una richiesta di controvalore proposta solo in opposizione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 4 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31556/2021 del 04/11/2021
- ordinanza_civile · 4 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31557/2021 del 04/11/2021
- ordinanza_civile · 4 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31559/2021 del 04/11/2021
- ordinanza_civile · 4 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31562/2021 del 04/11/2021
- ordinanza_civile · 4 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31563/2021 del 04/11/2021
- ordinanza_civile · 4 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31564/2021 del 04/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →