Sentenza del 14/02/2017 n. 545 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
IRPEF - Accertamento con metodo sintetico - Acquisto di auto di grossa cilindrata - Spese di gestione - Onere della prova - Legittimità dell'avviso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha ribadito che l'accertamento sintetico è ammissibile, ma non preclude al contribuente la possibilità di fornire una prova contraria. Il contribuente deve dimostrare con idonea documentazione sia l'entità delle somme utilizzate sia la durata del loro possesso, così da collegarle effettivamente al sostenimento delle spese contestate. L'avviso è quindi legittimo se tale prova non viene fornita in modo puntuale e documentato.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha contestato la legittimità dell'accertamento sintetico IRPEF fondato sull'acquisto di un'automobile di grossa cilindrata e sulle relative spese di gestione. La questione riguardava, in particolare, l'onere della prova e la possibilità di dimostrare che il reddito presunto dall'Ufficio fosse stato finanziato, in tutto o in parte, mediante redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.
Norme richiamate
d.P.R. n. 600/1973, art. 38
Il contribuente può dimostrare che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.
La norma consente la prova contraria rispetto all'accertamento sintetico, ma richiede documentazione idonea a dimostrare sia l'ammontare delle somme sia la loro disponibilità per un periodo coerente con le spese sostenute.
Massime di principio
- L'acquisto e la gestione di un'automobile di elevato valore possono costituire elementi rilevanti per un accertamento sintetico, perché fanno presumere una capacità contributiva superiore a quella dichiarata.
- L'accertamento sintetico fondato su tali elementi non è automaticamente definitivo: il contribuente può fornire prova contraria dimostrando l'origine non imponibile delle somme utilizzate.
- Non è sufficiente indicare genericamente l'esistenza di risparmi, prestiti, donazioni o redditi esenti; occorre documentare l'importo, la provenienza e la durata della disponibilità delle somme.
- La prova deve essere idonea a collegare concretamente le risorse finanziarie alle spese contestate e deve risultare da documenti verificabili, come estratti conto, atti di finanziamento, dichiarazioni e documentazione bancaria.
- In assenza di una prova analitica e temporalmente coerente, l'Ufficio può legittimamente confermare la presunzione di maggior reddito derivante dalle spese sostenute.
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