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direttiva

Direttiva 2003/76

Direttiva 2003/76/CE della Commissione, dell'11 agosto 2003, che modifica la direttiva 70/220/CEE del Consiglio relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32003L0076

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva interviene in modo mirato sulla disciplina europea delle emissioni dei veicoli a motore, modificando la direttiva 70/220/CEE. L’obiettivo è evitare ostacoli al libero scambio derivanti da alcune tecnologie OBD per veicoli alimentati a gas e adeguare le regole sui convertitori catalitici di ricambio. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 4 settembre 2004 e applicarle dalla stessa data.

Modifica tecnica della direttiva 70/220/CEE sulle emissioni dei veicoli a motore, con aggiornamento delle regole OBD per veicoli bicarburante a gas e della disciplina di omologazione dei convertitori catalitici di ricambio

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri, che devono recepire le modifiche alla direttiva 70/220/CEE, e indirettamente ai costruttori e ai servizi tecnici/autorità di omologazione coinvolti nell’omologazione CE dei veicoli a motore e dei componenti antinquinamento. L’ambito materiale riguarda in particolare i veicoli monocarburante e bicarburante a gas, i sistemi diagnostici di bordo (OBD) e i convertitori catalitici di ricambio. Non contiene una disciplina generale per tutti i veicoli, ma una modifica puntuale di allegati tecnici già esistenti; il testo è indicato come rilevante ai fini del SEE.

Direttiva 2003/76/CE della Commissione: modifiche tecniche alla disciplina sulle emissioni dei veicoli a motore

La direttiva 2003/76/CE interviene sulla direttiva 70/220/CEE, che costituisce una delle direttive particolari nell’ambito della procedura di omologazione CE dei veicoli prevista dalla direttiva 70/156/CEE. Il suo scopo è adeguare alcune prescrizioni tecniche in materia di sistemi diagnostici di bordo (OBD) per veicoli alimentati a gas e aggiornare la disciplina dei convertitori catalitici di ricambio, al fine di evitare ostacoli al libero scambio dovuti a tecnologie OBD di recente sviluppo e, al contempo, mantenere il livello di tutela ambientale.

Finalità e contesto normativo

La Commissione richiama il fatto che la direttiva 70/220/CEE, come modificata dalla direttiva 2002/80/CE, ha già introdotto prescrizioni specifiche per l’omologazione di veicoli monocarburante e bicarburante a gas in relazione agli OBD, oltre a disposizioni temporanee per i sistemi OBD di veicoli a gas con anomalie di secondaria importanza. In questo quadro, la nuova direttiva completa la disciplina con misure tecniche sulla trasmissione dei segnali diagnostici. Parallelamente, interviene sulle regole di omologazione dei convertitori catalitici di ricambio, affinché possano essere trattati come unità tecniche separate se del medesimo tipo di convertitori già omologati.

Ambito di applicazione

La direttiva vincola gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere, ma lascia loro la scelta di forma e mezzi per il recepimento. Sul piano materiale, riguarda:

  • i veicoli monocarburante e bicarburante a gas;
  • i sistemi diagnostici di bordo relativi alle emissioni;
  • i convertitori catalitici di ricambio;
  • le autorità di omologazione e i servizi tecnici chiamati a verificare la conformità.

La modifica è circoscritta agli allegati XI e XIII della direttiva 70/220/CEE. Il testo è qualificato come rilevante ai fini del SEE.

Modifica delle regole OBD per i veicoli bicarburante a gas

L’allegato XI viene modificato per chiarire e ampliare le modalità di valutazione e trasmissione dei segnali diagnostici. Il nuovo punto 3.3.3.4. include, tra i sistemi rilevanti, anche altri sistemi o componenti del controllo delle emissioni o del gruppo propulsore collegati a un computer, la cui avaria può determinare emissioni superiori ai limiti del punto 3.3.2.

Il nuovo punto 4.5.2 introduce una deroga alle prescrizioni del punto 6.6 dell’appendice 1, ma solo su richiesta del costruttore e previa accettazione dell’autorità di omologazione. Sono considerate conformi diverse soluzioni tecniche, tra cui:

  • trasmissione dei segnali diagnostici del carburante utilizzato con un unico indirizzo di partenza;
  • valutazione di una serie di segnali diagnostici per entrambi i carburanti;
  • selezione di una serie di segnali diagnostici tramite la posizione dell’interruttore del carburante;
  • valutazione e trasmissione di una serie di segnali diagnostici per entrambi i combustibili nel computer d’alimentazione, con memorizzazione dei dati storici relativi alla disponibilità di combustibile.

Resta inoltre ferma la possibilità, sempre su richiesta del costruttore, che l’autorità competente autorizzi altre opzioni.

Requisiti specifici di trasmissione dei segnali diagnostici

L’appendice 1 dell’allegato XI sostituisce integralmente il punto 6.6 con una disciplina più precisa per i veicoli bicarburante a gas. La logica è quella della separazione funzionale dei segnali riferiti a benzina e gas:

  • se i segnali specifici dei diversi sistemi di alimentazione sono memorizzati nello stesso computer, i segnali diagnostici per benzina e gas devono essere valutati e trasmessi indipendentemente;
  • se i segnali sono memorizzati in computer diversi, la valutazione e la trasmissione devono avvenire dal computer specifico del combustibile;
  • su impulso di uno strumento diagnostico, i segnali per il funzionamento a benzina devono essere trasmessi con un indirizzo di partenza e quelli per il funzionamento a gas con un altro indirizzo di partenza.

La disposizione richiama espressamente la norma ISO DIS 15031-5, intitolata "Veicoli stradali - Comunicazione tra il veicolo e l’apparecchiatura di prova esterna per la diagnosi relativa alle emissioni - Parte 5: Servizi di diagnosi relativi alle emissioni", datata 1º novembre 2001.

Convertitori catalitici di ricambio

Con l’inserimento del punto 4.4 nell’allegato XIII, la direttiva semplifica il procedimento di omologazione per i convertitori catalitici di ricambio. Quando il richiedente dimostra all’autorità o al servizio tecnico competente che il convertitore appartiene a un tipo indicato nel punto 1.10 dell’appendice 1 dell’allegato X, non è necessario verificare l’ottemperanza alle prescrizioni del punto 6 ai fini del rilascio del certificato di omologazione.

La norma riduce quindi gli oneri di prova in presenza di un collegamento a un tipo già riconosciuto, rafforzando la coerenza del sistema di omologazione senza modificare il principio del controllo tecnico.

Recepimento, applicazione ed entrata in vigore

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 4 settembre 2004 le misure nazionali necessarie per conformarsi alla direttiva. Le stesse disposizioni devono essere applicate a decorrere dal 4 settembre 2004.

Gli Stati membri devono inoltre:

  • comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure di recepimento;
  • trasmettere una tavola di concordanza tra tali misure e la direttiva;
  • comunicare le disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata.

L’articolo 3 prevede che la direttiva entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 indica come destinatari gli Stati membri.

Valutazione operativa per i professionisti

Per gli operatori del settore automotive e per i professionisti che assistono imprese e autorità, la direttiva ha portata soprattutto tecnica e di conformità. I punti di attenzione sono:

  • aggiornamento delle procedure di omologazione per veicoli bicarburante a gas;
  • verifica della compatibilità delle soluzioni OBD con le opzioni ammesse dal nuovo punto 4.5.2 e dal punto 6.6;
  • impatto sulle richieste di omologazione dei convertitori catalitici di ricambio, in presenza di un tipo già catalogato nell’allegato X;
  • necessità per gli Stati membri di recepire tempestivamente le modifiche entro il termine fissato.

La direttiva non introduce una disciplina generale nuova, ma raffina requisiti tecnici già esistenti, con effetti pratici immediati sui procedimenti di omologazione e sulla documentazione tecnica da presentare alle autorità competenti.

Disposizioni principali

Modifica degli allegati tecnici della direttiva 70/220/CEE

L’articolo 1 dispone che gli allegati XI e XIII della direttiva 70/220/CEE siano modificati secondo l’allegato della direttiva 2003/76/CE. Si tratta di una modifica tecnica, non di una riscrittura generale della disciplina.

OBD per veicoli bicarburante a gas: trasmissione dei segnali diagnostici

Nell’allegato XI vengono aggiornate le prescrizioni sui sistemi diagnostici di bordo. Il nuovo punto 4.5.2 consente, in deroga al punto 6.6 dell’appendice 1 e su richiesta del costruttore, diverse modalità di valutazione e trasmissione dei segnali diagnostici per il carburante utilizzato, inclusa la gestione tramite un unico indirizzo di partenza, la valutazione di segnali per entrambi i carburanti, la selezione tramite interruttore del carburante e la trasmissione indipendente per entrambi i combustibili nel computer d’alimentazione. L’autorità competente può autorizzare altre opzioni su richiesta del costruttore.

Requisiti specifici per i veicoli bicarburante a gas

L’appendice 1 dell’allegato XI sostituisce il punto 6.6, precisando che, nei veicoli bicarburante a gas, i segnali diagnostici relativi al funzionamento a benzina e a gas devono essere valutati e trasmessi indipendentemente. Se i segnali sono memorizzati nello stesso computer, la trasmissione avviene indipendentemente; se sono memorizzati in computer diversi, trasmette il computer specifico del combustibile. È inoltre previsto che, su impulso di uno strumento diagnostico, i segnali siano trasmessi con indirizzi di partenza distinti; il testo richiama la norma ISO DIS 15031-5 del 1º novembre 2001.

Convertitori catalitici di ricambio

Nell’allegato XIII è inserito il punto 4.4, secondo cui, quando il richiedente dimostra all’autorità o al servizio tecnico competente che il convertitore catalitico di ricambio rientra in un tipo già elencato nel punto 1.10 dell’appendice 1 dell’allegato X, non occorre verificare l’ottemperanza alle prescrizioni del punto 6 ai fini del rilascio del certificato di omologazione.

Obblighi di recepimento e applicazione

Ai sensi dell’articolo 2, gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 4 settembre 2004 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e devono applicarle dal 4 settembre 2004. Devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni e una tavola di concordanza, nonché le disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieambienteomologazione veicoliemissioni inquinantinormazione tecnicamercato interno

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