Direttiva 2003/79
Direttiva 2003/79/CE della Commissione, del 13 agosto 2003, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione del Coniothyrium minitans tra le sostanze attive (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva iscrive il Coniothyrium minitans nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, consentendo agli Stati membri di autorizzare prodotti fitosanitari che lo contengono, purché siano rispettate le condizioni stabilite dalla direttiva quadro. La misura segue la valutazione del fascicolo presentato dal notificante e il riesame effettuato in sede di comitato permanente, che non ha evidenziato criticità tali da richiedere il coinvolgimento dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare. Sono previsti termini precisi per il recepimento, l'applicazione e il riesame delle autorizzazioni esistenti.
Modifica della direttiva 91/414/CEE per iscrivere il Coniothyrium minitans tra le sostanze attive ammesse nei prodotti fitosanitari.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell'Unione europea e riguarda l'immissione in commercio e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva Coniothyrium minitans. Incide sull'allegato I della direttiva 91/414/CEE e, per effetto dell'iscrizione, sulle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che contengono tale microrganismo, sia come unica sostanza attiva sia in combinazione con altre sostanze attive già iscritte. Sono richiamati anche i profili del SEE. Non disciplina direttamente i singoli operatori economici, ma impone agli Stati membri attività di recepimento, riesame e adeguamento delle autorizzazioni.
Iscrizione del Coniothyrium minitans tra le sostanze attive della direttiva 91/414/CEE
La direttiva 2003/79/CE della Commissione interviene sulla disciplina comunitaria dei prodotti fitosanitari, modificando la direttiva 91/414/CEE per iscrivere il Coniothyrium minitans tra le sostanze attive dell'allegato I. La scelta deriva dalla valutazione del fascicolo presentato dal notificante e dal riesame effettuato dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
Finalità e presupposti della modifica
Dai controlli effettuati è emerso che i prodotti fitosanitari contenenti Coniothyrium minitans possono, in generale, soddisfare i requisiti dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE, in relazione agli impieghi esaminati e descritti nel rapporto di riesame della Commissione. Il riesame non ha fatto emergere questioni tali da richiedere la consultazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare.
Effetti dell'iscrizione sulla disciplina delle autorizzazioni
Con l'inserimento nell'allegato I, gli Stati membri possono autorizzare i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva, nel rispetto delle condizioni della direttiva 91/414/CEE. La direttiva sottolinea che, anche in assenza di principi uniformi specificamente adottati per i microrganismi, gli Stati membri devono applicare le disposizioni generali dell'articolo 4 della direttiva quadro al momento del rilascio delle autorizzazioni.
Obblighi degli Stati membri e termini di recepimento
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 30 giugno 2004 le misure nazionali necessarie per conformarsi alla direttiva e applicarle dal 1° luglio 2004. Le misure nazionali devono contenere un richiamo alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dal singolo Stato membro.
Riesame delle autorizzazioni esistenti
La direttiva impone un duplice meccanismo di revisione:
- entro il 30 giugno 2004, gli Stati membri devono riesaminare le autorizzazioni di ciascun prodotto contenente Coniothyrium minitans per verificare il rispetto delle condizioni dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e, se necessario, modificarle o revocarle;
- per i prodotti autorizzati contenenti Coniothyrium minitans come unica sostanza attiva o insieme ad altre sostanze attive già iscritte nell'allegato I alla data del 31 dicembre 2004, è previsto un riesame sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III della direttiva 91/414/CEE, al fine di verificare la conformità all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e). In caso di esito negativo o di necessità regolatoria, le autorizzazioni devono essere modificate o revocate entro il 30 giugno 2005.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il 1° gennaio 2004 ed è destinata agli Stati membri. L'allegato finale indica la modifica materiale dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, inserendo la sostanza attiva al fondo della tabella.
Disposizioni principali
Iscrizione della sostanza attiva
L'articolo 1 modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE secondo quanto indicato nell'allegato della direttiva, inserendo il Coniothyrium minitans tra le sostanze attive ammesse.
Recepimento da parte degli Stati membri
L'articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 30 giugno 2004 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, informandone immediatamente la Commissione. Le disposizioni si applicano dal 1° luglio 2004 e devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate alla pubblicazione ufficiale.
Riesame delle autorizzazioni dei prodotti contenenti Coniothyrium minitans
L'articolo 3, paragrafo 1, prevede che gli Stati membri riesaminino le autorizzazioni di ciascun prodotto fitosanitario contenente Coniothyrium minitans per verificare il rispetto delle condizioni dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE; se necessario, le autorizzazioni vanno modificate o revocate entro il 30 giugno 2004.
Riesame dei prodotti con più sostanze attive
L'articolo 3, paragrafo 2, dispone che ogni prodotto autorizzato contenente Coniothyrium minitans come unica sostanza attiva oppure insieme ad altre sostanze attive già iscritte nell'allegato I al 31 dicembre 2004 sia riesaminato sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III della direttiva 91/414/CEE; l'esito deve verificare la conformità all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), con eventuale modifica o revoca dell'autorizzazione entro il 30 giugno 2005.
Entrata in vigore e destinatari
L'articolo 4 stabilisce che la direttiva entra in vigore il 1° gennaio 2004. L'articolo 5 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.
Come è indicizzato
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