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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06053/2026 del 17/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2005 con recupero a tassazione di costi ritenuti relativi a operazioni inesistenti, ai fini IVA, IRES e IRAP. La CTR della Basilicata aveva rigettato l'appello della società, valorizzando le dichiarazioni rese in verifica fiscale da un soggetto che aveva ammesso di aver emesso fatture per operazioni oggettivamente inesistenti e ritenendo tali dichiarazioni corroborate dalla asserita inesistenza dell'organizzazione imprenditoriale della società. In cassazione la società ha dedotto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 39 e 395 c.p.c. e nullità per ne bis in idem, sostenendo che la CTR aveva emesso nello stesso giorno una precedente sentenza su appelli riuniti e una seconda sentenza identica, con pronuncia già resa sulla stessa impugnazione; 2) nullità della sentenza per violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia su vari motivi di appello e motivazione solo apparente, limitata al richiamo della decisione di primo grado; 3) violazione dell'art. 14, comma 4-bis, l. 537/1993 e omesso esame di fatto decisivo; 4) violazione dell'art. 7 d.lgs. 546/1992 e degli artt. 2727 e 2729 c.c. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo perché la ricorrente non aveva provato il passaggio in giudicato della precedente sentenza richiamata, mentre ha accolto il secondo motivo ravvisando una motivazione apparente della sentenza della CTR, del tutto priva di una effettiva disamina dei motivi di appello e del percorso logico-giuridico seguito; ha dichiarato assorbiti gli altri due motivi.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, ha rigettato il primo e ha dichiarato assorbiti il terzo e il quarto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione di rinvio è conseguenza del vizio di motivazione apparente riscontrato nella sentenza d'appello, che non esponeva alcuna reale valutazione dei motivi di gravame.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È invocato per denunciare la violazione di legge relativa al preteso ne bis in idem e alla nullità della sentenza impugnata.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È invocato per denunciare la nullità della sentenza per asserita omessa pronuncia e motivazione apparente.

  • art. 39 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel primo motivo in relazione alla dedotta preclusione da decisione già resa.

  • art. 395 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel primo motivo a sostegno della dedotta nullità per violazione del principio del ne bis in idem.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    La Corte ribadisce che il processo tributario impone una motivazione concisa ma effettiva, idonea a esplicitare le ragioni di fatto e di diritto della decisione.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato in relazione all'omessa pronuncia sui motivi di appello dedotti dalla parte contribuente.

  • art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4

    È richiamato come parametro dell'obbligo di motivazione della sentenza, la cui violazione integra motivazione apparente o mancante.

  • art. 111 Cost., comma 6

    È richiamato quale fondamento costituzionale dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 14, comma 4-bis, l. n. 537 del 1993

    È evocato nel terzo motivo, poi assorbito, relativo alla deducibilità dei costi da operazioni inesistenti.

  • art. 7 d.lgs. n. 546 del 1992

    È evocato nel quarto motivo, poi assorbito, in tema di poteri istruttori e prova nel processo tributario.

  • art. 2727 c.c.

    È evocato nel quarto motivo, poi assorbito, in tema di presunzioni semplici.

  • art. 2729 c.c.

    È evocato nel quarto motivo, poi assorbito, in tema di requisiti delle presunzioni semplici.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato nell'elenco dei motivi di appello e nel contesto della distribuzione dell'onere della prova in materia tributaria.

  • art. 43, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973

    È richiamato tra le eccezioni di rito sollevate in appello e riportate nella sentenza di merito.

  • art. 12, comma 5, l. n. 212 del 2000

    È richiamato tra le eccezioni di rito sollevate in appello e riportate nella sentenza di merito.

  • artt. 55 e 64 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Sono richiamati tra le eccezioni di rito sollevate in appello e riportate nella sentenza di merito.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la motivazione della sentenza è solo apparente quando il giudice si limita a dichiarare di condividere la decisione di primo grado senza confrontarsi, neppure sinteticamente, con i motivi di appello e senza esporre il percorso logico-giuridico seguito.
  • La motivazione per relationem è legittima solo se consente di individuare le ragioni della decisione; non basta un richiamo apodittico alla sentenza di primo grado privo di autonoma disamina delle censure formulate dalla parte appellante.
  • La nullità per pretesa duplicazione del giudizio o violazione del ne bis in idem non è ravvisabile se la parte non dimostra il passaggio in giudicato della precedente decisione invocata.
  • Quando viene accertato un vizio di motivazione apparente della sentenza di appello, la pronuncia va cassata con rinvio al giudice di merito affinché esamini effettivamente i motivi di gravame.
  • I motivi di ricorso che presuppongono l'esame del merito o di ulteriori questioni restano assorbiti quando la cassazione intervenga per un vizio processuale che impone il rinnovo della decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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