L.R. Veneto 5/2008
Norme sulla sicurezza delle navi adibite alla navigazione marittima e addette al trasporto di persone all'interno della laguna veneta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale del Veneto disciplina la sicurezza della navigazione nella laguna veneta per navi adibite al trasporto persone. Definisce criteri su capienza massima, mezzi di salvataggio, dotazioni, segnali e documenti di bordo, con alcune deroghe per il servizio di linea e norme transitorie per i mezzi già presenti. Sono previste sanzioni del Codice della navigazione e una relazione annuale della Giunta al Consiglio.
Sicurezza delle navi per il trasporto di persone nella laguna veneta
Sicurezza delle navi per il trasporto di persone nella laguna veneta
La legge disciplina, per il solo territorio della laguna veneta, la sicurezza della navigazione delle navi adibite alla navigazione marittima e al trasporto di persone. Definisce criteri tecnici e dotazioni minime, con alcune deroghe rispetto alla disciplina statale di sicurezza della navigazione, soprattutto per il servizio di linea.
Ambito di applicazione e definizioni
La disciplina riguarda le navi impiegate nel trasporto di persone all’interno della laguna veneta. Ai fini della legge, assumono rilievo alcune definizioni specifiche:
- l’“autorità marittima” è la Capitaneria di porto di Venezia o di Chioggia, secondo la competenza;
- la “laguna veneta” è il bacino compreso tra la foce del Sile e la foce del Brenta;
- la “normativa di servizio” è l’insieme delle norme predisposte dall’esercente il servizio di linea e depositate presso l’autorità marittima, che integrano la legislazione vigente su sicurezza, personale, radio, prevenzione inquinamenti, emergenze e gestione di eventi particolari;
- il “servizio di linea” è il trasporto pubblico collettivo svolto con continuità o periodicità, con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite;
- il “servizio non di linea” è il trasporto pubblico collettivo o individuale a richiesta, non continuativo o periodico, con itinerari e orari definiti di volta in volta.
Determinazione dei passeggeri trasportabili
Il numero massimo di passeggeri trasportabili è determinato dall’autorità marittima considerando tre parametri: stabilità della nave, spazi disponibili per i passeggeri e dotazioni di salvataggio. Il numero finale è il minore tra quelli risultanti da tali criteri e viene indicato sul certificato di sicurezza.
Per il calcolo degli spazi, la norma distingue tra superfici coperte e scoperte; per le navi in servizio di linea si considerano i posti a sedere e i metri quadrati destinati ai passeggeri moltiplicati per quattro, con esclusione di panche, sedili, boccaporti di transito, vie di sfuggita, timoneria e zone di manovra d’ormeggio.
Mezzi di salvataggio collettivi
Gli obblighi variano in base alla stazza e al tipo di servizio:
- per le navi in servizio non di linea di stazza lorda superiore a 10 tonnellate e per le navi in servizio di linea di stazza superiore a 25 tonnellate, i mezzi collettivi devono coprire il 50% delle persone trasportabili;
- per le navi in servizio di linea tra 10 e 25 tonnellate, la dotazione è pari al 25% delle persone trasportabili;
- per le navi fino a 10 tonnellate non vi è obbligo di mezzi collettivi se il numero trasportato resta sotto 20 persone; altrimenti si applicano le dotazioni sopra indicate in base al tipo di servizio.
La dotazione è costituita da salvagenti anulari, in misura di uno ogni due persone, oppure da apparecchi galleggianti secondo quanto accertato in sede di visita. In ogni caso devono esserci anche specifici salvagenti anulari con boetta luminosa e sagola galleggiante, in numero minimo variabile in funzione della lunghezza fuori tutto della nave. Se la distanza tra galleggiamento e punto più basso dell’opera morta accessibile dall’acqua supera 50 cm, devono essere presenti mezzi fissi o manovrabili per la risalita a bordo.
Mezzi di salvataggio individuali
Le navi devono disporre di cinture di salvataggio sufficienti per il 100% delle persone trasportabili, più il 10% per bambini. Per gli adulti, le cinture possono essere sostituite con salvagenti anulari nella misura di uno ogni due persone.
Per le navi di stazza superiore a 10 tonnellate in servizio di linea è prevista una deroga: possono avere cinture per l’equipaggio e cinture corrispondenti al 10% del numero massimo di passeggeri, ripartite tra adulti e bambini o adattabili. La deroga è ammessa solo se l’esercente garantisce un servizio di pronto intervento per le emergenze, con unità ed equipaggi pronti a muovere secondo un piano di emergenza concordato con l’autorità marittima di Venezia quale Maritime rescue sub center.
Caratteristiche dei mezzi di salvataggio e regime transitorio
Tutti i mezzi di salvataggio devono essere di tipo approvato e sistemati a bordo secondo il regolamento di sicurezza. I mezzi già presenti a bordo alla data di entrata in vigore della legge possono rimanere fino alla necessaria sostituzione per vetustà o deterioramento, purché dotati degli accessori previsti, comprese le strisce retroriflettenti.
Segnali di soccorso, fanali e segnali sonori
Tutte le navi devono essere dotate di:
- segnali di soccorso di tipo approvato, in numero di quattro sulle navi oltre 25 tonnellate e di due sulle navi pari o inferiori a 25 tonnellate;
- fanali regolamentari;
- un segnale sonoro conforme alle norme per prevenire gli abbordi in mare.
Sono ammesse deroghe tecniche rispetto alla COLREG 1972 per il posizionamento dei fanali e per le caratteristiche del segnale sonoro, purché l’organismo riconosciuto e affidato ne valuti l’idoneità in relazione alla specifica navigazione; le deroghe sono rilasciate dall’autorità marittima tenendo conto dei percorsi effettuati.
Pubblicazioni nautiche, dotazioni di bordo, bussole e documenti
Le navi in servizio non di linea devono avere una carta nautica aggiornata della laguna veneta. Le navi in servizio di linea possono esserne esentate se i comandanti sono istruiti e aggiornati sulla conformazione della laguna, dei canali e delle linee esercitate.
Sono richiesti, per le navi non di linea e per quelle di linea oltre 25 tonnellate, un orologio, uno scandaglio a mano, una coperta termica, una scaletta per il recupero di uomo in mare e una cassetta di medicazione. Le navi di stazza inferiore non hanno tali obblighi né quello relativo ad alcune ulteriori dotazioni previste dal regolamento di sicurezza.
Le navi di stazza pari o superiore a 5 tonnellate devono avere una bussola magnetica con illuminazione, con funzione di governo principale; resta fermo l’obbligo di manutenzione, collaudo e revisione periodiche, ma non è richiesta la tabella di deviazione. Le prescrizioni sulle pubblicazioni e dotazioni non si applicano alle navi di stazza inferiore a 5 tonnellate.
I documenti e certificati di sicurezza obbligatori devono essere tenuti a bordo anche in copia autenticata dall’armatore.
Rapporti con la disciplina statale e deroghe
Alle navi interessate non si applicano alcune specifiche disposizioni del regolamento di sicurezza della navigazione e della vita umana in mare. Per tutto ciò che non è espressamente regolato dalla legge regionale, restano applicabili la legge statale sulla sicurezza della navigazione e il regolamento di sicurezza, nei limiti di compatibilità.
Sanzioni
L’inosservanza delle disposizioni regionali comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal Codice della navigazione, in particolare dagli articoli 1224 e 1231.
Monitoraggio e revisione della disciplina
La Giunta regionale, acquisiti i dati necessari dalla Direzione marittima di Venezia, deve predisporre una relazione annuale sull’impatto delle disposizioni sulla sicurezza della navigazione, con eventuali proposte di modifica, da trasmettere al Consiglio regionale entro il 31 dicembre di ogni anno.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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