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Legge

L.R. Veneto 7/2008

Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale.

Normativa regionaleL.R. Veneto 7/2008

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Veneto n. 7/2008 promuove l’uso, la vendita e la valorizzazione dei prodotti agricoli regionali nella ristorazione collettiva, nella vendita diretta, nella distribuzione e nelle attività commerciali. Prevede quote minime di acquisto/impiego, spazi riservati, un contrassegno regionale e controlli. Gli effetti sono subordinati al parere positivo della Commissione UE e alla sua pubblicazione nel BUR.

Promozione del consumo di prodotti agricoli veneti

Promozione e sostegno del consumo di prodotti agricoli regionali

La legge della Regione Veneto disciplina interventi per orientare il consumo verso i prodotti agricoli di origine regionale, rafforzandone la commercializzazione, la trasparenza verso i consumatori e la valorizzazione nelle attività di ristorazione, vendita e distribuzione. La sua efficacia è subordinata al parere positivo di compatibilità della Commissione europea e alla pubblicazione del relativo avviso nel Bollettino ufficiale regionale.

Ambito e finalità

Il provvedimento mira a favorire il consumo e la commercializzazione dei prodotti provenienti da aziende agricole ubicate nel territorio regionale, garantendo una maggiore trasparenza dei prezzi e un’informazione adeguata su origine e specificità dei prodotti. Gli interventi riguardano:

  • l’impiego di prodotti regionali nella ristorazione collettiva pubblica;
  • l’incremento della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli;
  • l’acquisto di prodotti regionali da parte di imprese di ristorazione e ospitalità;
  • i controlli sulla corretta presentazione ed etichettatura dei prodotti freschi e trasformati;
  • la maggiore presenza dei prodotti regionali nella distribuzione. L’attuazione è affidata alla Regione, agli enti locali e agli enti strumentali regionali, secondo le rispettive competenze.

Ristorazione collettiva affidata da enti pubblici

I servizi di ristorazione collettiva affidati da enti pubblici devono utilizzare, nella preparazione dei pasti, prodotti agricoli di origine regionale in misura non inferiore al 50% del valore complessivo dei prodotti agricoli, anche trasformati, impiegati su base annua. Negli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari e agroalimentari destinati alla ristorazione collettiva, l’utilizzo di prodotti regionali in misura superiore a tale soglia costituisce titolo preferenziale per l’aggiudicazione. Restano salvi i contratti già in essere alla data di entrata in vigore della legge, fino alla loro scadenza. L’impiego di prodotti regionali deve essere reso noto agli utenti mediante idonei strumenti di informazione.

Vendita diretta degli imprenditori agricoli e mercati locali

I comuni devono riservare agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita diretta di prodotti agricoli veneti almeno il 20% del totale dei posteggi nei mercati al dettaglio su aree pubbliche. I comuni possono istituire nuovi posteggi, anche in deroga alla disciplina regionale sul commercio su aree pubbliche, fino al raggiungimento di tale quota. Inoltre, nell’ambito del piano comunale per il commercio, i comuni devono destinare aree per la realizzazione di farmer markets e di mercati dei prodotti agricoli locali riservati ai soli imprenditori agricoli, anche in deroga alla normativa regionale sul commercio su aree pubbliche.

Promozione, marchio regionale e circuito valorizzativo

Alle imprese di ristorazione o di vendita al pubblico operanti nel territorio regionale che, nell’anno, si approvvigionino per almeno il 30% in valore di prodotti agricoli di origine regionale, la Regione assegna un apposito contrassegno con lo stemma regionale, per finalità promozionali. Le caratteristiche del contrassegno sono definite con deliberazione della Giunta regionale. L’approvvigionamento deve risultare dalle fatture di acquisto, che devono indicare origine, natura, qualità e quantità dei prodotti. Le imprese ammesse sono inserite in un circuito regionale veicolato nelle attività promozionali della Regione Veneto. Entro 180 giorni dalla pubblicazione della legge, la Giunta deve adottare il regolamento di utilizzo del marchio e il programma di valorizzazione del circuito, comprensivo anche di sgravi fiscali e contributi specifici.

Spazi riservati nella distribuzione commerciale

Nelle strutture di vendita disciplinate dalla normativa regionale sul commercio, con esclusione degli esercizi di vicinato, devono essere previsti spazi appositi ed esclusivi per la vendita di prodotti agricoli regionali. Per le strutture già esistenti alla data di entrata in vigore della legge, l’obbligo si applica dal 1° gennaio 2009.

Controlli e vigilanza

La Regione, le province e i comuni esercitano i controlli per accertare le violazioni della legge nell’ambito delle rispettive competenze. Per tali attività si avvalgono degli organi di polizia amministrativa locale, anche tramite appositi gruppi di intervento. Per i controlli di conformità relativi alla commercializzazione degli ortofrutticoli freschi e dei prodotti trasformati, la Regione si avvale degli organi di polizia amministrativa locale secondo la disciplina ministeriale richiamata.

Decorrenza ed efficacia

L’efficacia complessiva della legge è subordinata a due condizioni:

  • acquisizione del parere positivo di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE;
  • pubblicazione del relativo avviso nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

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