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Legge

L.R. Veneto 3/2008

Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 22 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di personale, affari istituzionali, rapporti con gli enti locali", dell'articolo 96 della legge regionale ...

Normativa regionaleL.R. Veneto 3/2008Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Veneto n. 3/2008 chiarisce l’ambito della stabilizzazione del personale precario del servizio sanitario, estendendola ai dirigenti del ruolo sanitario, e integra la disciplina degli incarichi con collocamento in aspettativa senza assegni per i dipendenti regionali. Interpreta inoltre la norma sulla stabilizzazione del personale regionale già prevista per il 2008, con effetti legati al processo allora in corso. In vigore dal giorno successivo alla pubblicazione del 1° luglio 2008.

Interpretazione autentica e integrazioni sulla stabilizzazione del personale regionale e sanitario, incarichi dirigenziali e segreterie degli organi regionali

Interpretazione autentica e integrazioni su personale regionale e sanitario

La legge regionale del Veneto n. 3 del 26 giugno 2008 interviene su norme già vigenti in materia di personale regionale, incarichi fiduciari e stabilizzazione del personale precario. Il provvedimento ha portata limitata al territorio della Regione del Veneto e si colloca nel quadro delle misure di riordino del personale e del completamento dei processi di stabilizzazione avviati nel 2007-2008.

Stabilizzazione del personale precario del servizio sanitario regionale

La legge chiarisce che la formula riferita al “personale precario del servizio sanitario” comprende anche tutti i profili professionali dirigenziali del ruolo sanitario, oltre ai medici e ai veterinari. L’effetto è quello di estendere l’ambito soggettivo della precedente disciplina regionale sulla stabilizzazione a domanda del personale sanitario precario.

Incarichi con contratto di diritto privato e aspettativa senza assegni

Per gli incarichi conferiti con contratto di diritto privato a dipendenti regionali, la legge prevede espressamente il collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell’incarico. La previsione è estesa sia agli incarichi disciplinati dall’organizzazione amministrativa del Consiglio regionale sia a quelli previsti per le segreterie dei componenti della Giunta regionale.

Stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato dalla Regione del Veneto

La disciplina interpretativa sull’articolo 96 della legge finanziaria regionale 2008 stabilisce che le misure di stabilizzazione si applicano anche al personale assunto ai sensi di precedenti norme regionali in materia di personale e di segreterie/strutture regionali, con previsione di una specifica procedura selettiva riservata.

Sono ricompresi:

  • il personale assunto ai sensi degli articoli 178 e 179 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12;
  • il personale assunto ai sensi degli articoli 8 e 19 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1.

Tuttavia, i soggetti che, per la qualifica oggetto di stabilizzazione, abbiano già superato una selezione pubblica per l’assunzione presso la Regione del Veneto o presso altro ente pubblico sono esentati da un’ulteriore procedura selettiva.

Graduatorie concorsuali e sospensione dello scorrimento

La legge proroga la validità delle graduatorie concorsuali ancora efficaci, ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato tramite scorrimento, per un periodo pari alla sospensione necessaria al completamento prioritario del processo di stabilizzazione richiamato dalla normativa regionale del 2007 e del 2008. Durante la sospensione dello scorrimento, la Regione può utilizzare le stesse graduatorie per assunzioni a tempo determinato nei casi consentiti dalla legge.

La programmazione triennale del fabbisogno deve comunque prevedere forme di assunzione che garantiscano un adeguato accesso dall’esterno.

Computo dell’anzianità di servizio ai fini della stabilizzazione

Per il personale a tempo determinato assunto dalla Regione del Veneto prima della data di riferimento dell’articolo 96 della legge finanziaria regionale 2008, il requisito di anzianità utile alla stabilizzazione può essere raggiunto considerando anche contratti successivi, se stipulati ai sensi delle medesime norme regionali, purché il personale sia assegnato alle stesse strutture e svolga le medesime funzioni.

Decorrenza ed efficacia

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto, avvenuta il 1° luglio 2008. Le previsioni sulla stabilizzazione risultano legate a processi e graduatorie riferiti al periodo 2007-2008, quindi oggi hanno rilievo sostanzialmente storico e non operativo.

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