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Legge

L.R. Veneto 6/2008

Modifica della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32 "Agenzia Regionale Socio Sanitaria".

Normativa regionaleL.R. Veneto 6/2008

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Veneto n. 6/2008 introduce il comma 2-bis all’articolo 5 della l.r. n. 32/2001: quando un dipendente regionale riceve l’incarico di dirigente responsabile di area dell’Agenzia Regionale Socio Sanitaria, viene collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell’incarico. Norma ancora vigente ma di portata limitata alla disciplina organizzativa dell’ente.

Modifica dell'articolo 5 della legge regionale veneta n. 32/2001 sull'Agenzia Regionale Socio Sanitaria

Modifica della disciplina dell’Agenzia Regionale Socio Sanitaria

La legge regionale del Veneto n. 6 dell’11 luglio 2008 interviene in modo puntuale sulla legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, che disciplina l’Agenzia Regionale Socio Sanitaria. L’intervento riguarda esclusivamente l’organizzazione interna e, in particolare, il regime del personale regionale chiamato a svolgere funzioni dirigenziali nell’Agenzia.

Ambito della modifica

La norma inserisce nell’articolo 5 della legge istitutiva dell’Agenzia un nuovo comma 2-bis. La modifica si applica ai dipendenti regionali che ricevono l’incarico di dirigente responsabile di area presso l’Agenzia.

Effetti sul rapporto di lavoro dei dipendenti regionali incaricati

Il conferimento dell’incarico di dirigente responsabile di area a un dipendente regionale comporta il collocamento dello stesso in aspettativa senza assegni per l’intero periodo dell’incarico. Ne deriva che, per tutta la durata dell’incarico dirigenziale, il dipendente non percepisce retribuzione dalla Regione in relazione al rapporto di lavoro di origine.

Collegamento con la disciplina già vigente dell’articolo 5

La modifica si inserisce in un quadro già esistente in cui:

  • il Direttore dell’Agenzia organizza la struttura interna entro novanta giorni dalla nomina, articolandola per aree omogenee di attività, con approvazione della Giunta regionale;
  • a una o più aree omogenee è preposto un dirigente responsabile nominato dalla Giunta su proposta del Direttore, scelto tra soggetti con comprovata competenza, laurea ed esperienza dirigenziale almeno quinquennale;
  • il rapporto del dirigente è esclusivo, regolato da contratto di diritto privato e si estingue comunque entro novanta giorni dalla scadenza del mandato del Direttore;
  • l’Agenzia organizza la propria struttura nei limiti del finanziamento assegnato dalla Giunta e si avvale prevalentemente di personale proprio;
  • per le attività può inoltre erogare borse di studio e ricorrere, se necessario, a professionisti singoli o associati esperti nella materia.

Portata temporale e utilità pratica

La legge non contiene una disciplina transitoria né un termine di efficacia limitato. La sua utilità pratica riguarda la gestione del personale regionale eventualmente chiamato a ricoprire incarichi di direzione di area nell’Agenzia, stabilendo in modo espresso l’aspettativa senza assegni per il periodo dell’incarico.

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