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Legge

L.R. Veneto 9/2008

Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2007 in materia di foreste, usi civici, agricoltura, caccia e pesca.

Normativa regionaleL.R. Veneto 9/2008Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Veneto n. 9/2008 riordina numerose discipline del settore primario: foreste, usi civici, funghi, agricoltura, biomasse, apicoltura, caccia, pesca ed enoteche regionali. Aggiorna soggetti e procedure, adegua gli aiuti alla normativa UE e al PSR 2007-2013, introduce nuovi contributi e controlli, abroga alcune norme obsolete. Entrata in vigore: giorno successivo alla pubblicazione (29 luglio 2008).

Riordino e semplificazione normativa in materia di foreste, usi civici, agricoltura, caccia, pesca e apicoltura

Riordino e semplificazione normativa nel settore primario del Veneto

La legge regionale del Veneto n. 9 del 25 luglio 2008 coordina e aggiorna un ampio insieme di discipline regionali in materia di foreste, usi civici, agricoltura, apicoltura, caccia, pesca ed enoteche regionali. Interviene soprattutto per semplificare procedure, riallineare i beneficiari e gli aiuti alla normativa comunitaria e al PSR 2007-2013, e abrogare disposizioni non più utili.

Foreste e usi civici

Nel settore forestale la legge:

  • sposta in capo alla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, l’approvazione di diversi programmi e piani;
  • consente che il fondo di rotazione per le imprese boschive comprenda anche contributi in conto capitale, oltre ai finanziamenti agevolati;
  • concentra l’articolo sulla sola formazione professionale delle maestranze forestali;
  • conferma il ruolo della Giunta regionale nell’indagine, studio, ricerca, statistiche e cartografie forestali, nonché nell’approvazione annuale dei piani regionali di pianificazione e gestione forestale e difesa idrogeologica.

È inoltre abrogata la legge regionale n. 8/1981 sul rifinanziamento della legge forestale.

Per gli usi civici, la legge:

  • demanda alla Giunta regionale la disciplina delle procedure e modalità delle elezioni per i comitati di amministrazione separata dei beni di uso civico;
  • aggiorna le categorie di soggetti ammessi alla concessione delle terre di uso civico, includendo gli imprenditori agricoli professionali e prevedendo priorità per i residenti del comune interessato.

Biomasse legnose ed energia da fonti rinnovabili

Per le iniziative sulle biomasse legnose:

  • nelle colture legnose specializzate con turno di utilizzo superiore a cinque anni non è richiesto il contratto di vendita della biomassa;
  • i contributi sono concessi nel quadro del regime “de minimis” e del regime di esenzione per le PMI;
  • è abrogata la legge regionale n. 14/2003 sugli interventi agro-forestali per la produzione di biomasse, con salvezza dei procedimenti amministrativi già in corso.

Funghi epigei: divieti, vigilanza e sanzioni

La disciplina sulla raccolta dei funghi viene rafforzata e precisata. In particolare:

  • in aree di particolare degrado forestale su territorio regoliero o su terre di uso civico, le regole e le amministrazioni separate possono chiedere alla Giunta di vietare totalmente o parzialmente la raccolta;
  • i regolieri e gli aventi diritto di uso civico, se guardie giurate, possono svolgere attività di vigilanza;
  • le sanzioni amministrative sono tipizzate per singole violazioni, con confisca e distruzione del prodotto, cumulabilità delle sanzioni e revoca del tesserino in caso di reiterazione, con nuova possibilità dopo cinque anni;
  • gli introiti sanzionatori relativi al territorio regoliero e alle terre di uso civico, per la parte eccedente i costi di vigilanza, sono destinati al miglioramento dei beni agro-silvo-pastorali.

Agricoltura: adeguamento al diritto UE e al PSR 2007-2013

La parte più estesa della legge modifica la legge regionale n. 40/2003 sugli interventi in agricoltura. Tra gli interventi principali:

  • sostituzione dell’imprenditore agricolo a titolo principale con l’imprenditore agricolo professionale;
  • ridefinizione di zone montane, prodotti agricoli e produzioni di qualità;
  • riduzione e aggiornamento dei vincoli di destinazione dei beni agevolati a cinque anni dalla data di approvazione della domanda;
  • ampliamento degli investimenti ammissibili a miglioramento e innovazione tecnologica, organizzativa e strategica;
  • revisione dei limiti di aiuto, con maggiorazioni per zone montane, giovani imprenditori e microimprese;
  • introduzione di aiuti anche per imprese intermedie in alcuni investimenti, con tetto massimo del 20%;
  • aggiornamento delle priorità verso qualità, risparmio energetico, difesa dell’ambiente e innovazione;
  • disciplina del premio di primo insediamento per giovani agricoltori fino a 30.000 euro, con requisiti di età, insediamento recente e piano aziendale;
  • nuovo regime per organizzazioni di produttori, associazioni di produttori, programmi operativi e aiuti di avviamento;
  • nuova disciplina per il fondo di rotazione per le agrienergie e per gli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese in difficoltà;
  • previsione di un nuovo articolo sull’assistenza tecnica specialistica nel settore zootecnico, con aiuti fino all’80% della spesa riconosciuta.

Molte misure sono espressamente subordinate a compatibilità comunitaria o risultano esentate dalla notifica, secondo i regolamenti UE richiamati.

Disposizioni transitorie e bandi PSR 2000-2006

La legge estende il regime transitorio previsto per i bandi di attuazione del PSR 2000-2006, chiarendo che il termine per l’adeguamento ai requisiti di competenza professionale, redditività e requisiti minimi ambientali, igienici e di benessere animale è di cinque anni dalla data di insediamento dei giovani agricoltori, anche per i bandi successivi a quelli originariamente considerati.

Serre in florovivaismo

Per gli imprenditori agricoli autorizzati alla produzione orto-floro-frutticola e ornamentale, è ammessa l’installazione di serre fisse o mobili; per le serre fisse è richiesta la presentazione della DIA, nel rispetto dei limiti edilizi regionali.

Regole e loro equiparazione allo IAP ai fini del PSR

Ai soli fini della partecipazione alle misure del PSR Veneto 2007-2013, le regole sono equiparate agli imprenditori agricoli professionali. Inoltre, per il patrimonio antico delle regole, si prevede una deroga alle norme sulla destinazione quando la destinazione sia già stata modificata prima dell’entrata in vigore della legge.

Utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici

La Giunta regionale deve definire, nell’ambito della disciplina statale sull’utilizzazione agronomica degli effluenti, periodi e fasce orarie stagionali per la circolazione dei mezzi di trasporto, cui devono adeguarsi i regolamenti di polizia rurale degli enti locali.

Apicoltura

La legge riforma in modo organico la disciplina apistica regionale. In sintesi:

  • introduce definizioni puntuali di arnia, alveare, apiario, postazione, nomadismo, apicoltore, imprenditore apistico e apicoltore professionista;
  • sostituisce il riferimento alle associazioni riconosciute con quello alle “forme associate”, che comprendono organizzazioni di produttori, associazioni e cooperative di apicoltori con almeno 100 soci e 650 alveari complessivi, e consorzi di tutela;
  • prevede contributi in conto capitale fino al 75% della spesa ammissibile per risanamento, profilassi, assistenza tecnica, formazione, promozione e acquisti strumentali;
  • disciplina la denuncia degli alveari e la transumanza stagionale, con termini stringenti per comunicazione, certificato sanitario e conservazione della documentazione;
  • aggiorna la composizione della consulta regionale e le modalità di vigilanza e assistenza tecnica.

Riproduzione animale: competenza sanzionatoria

Le funzioni di applicazione delle sanzioni amministrative in materia di riproduzione animale sono attribuite espressamente al dirigente regionale della struttura competente.

Caccia: controllo della fauna domestica inselvatichita

La delega provinciale al controllo della fauna selvatica viene estesa anche alla fauna domestica inselvatichita, con l’obiettivo di contenere i danni alle produzioni agricole e disciplinare anche specie come il piccione domestico inselvatichito.

Allevamento di specie ornitiche

La disciplina regionale sugli uccelli allevati per fini ornamentali o amatoriali viene aggiornata:

  • il titolo della legge è modificato per riferirsi a specie nate in ambiente domestico;
  • viene introdotta la figura della mera detenzione, libera da autorizzazione, per determinati esemplari;
  • sono precisati i requisiti documentali di provenienza e le modalità di inanellamento;
  • la rubrica dell’articolo sul registro diventa “Cessioni” e i commi iniziali del vecchio registro sono abrogati.

Pesca nelle acque interne

È abrogato il comma 2 dell’articolo 5-bis sulla previsione delle zone no kill e delle zone trofeo, eliminando il vincolo percentuale minimo e massimo. Restano la previsione delle zone nella carta ittica, la definizione delle modalità di pesca e gli obblighi informativi delle province.

Enoteche regionali

La Regione riconosce le enoteche regionali come strumenti di promozione dei vini di qualità e degli altri prodotti agroalimentari a indicazione di origine e qualità. Il riconoscimento richiede:

  • costituzione per atto pubblico e forma societaria;
  • previsione statutaria delle attività di promozione, informazione e conservazione della cultura rurale veneta;
  • spazi adeguati per esposizione, accoglienza, degustazione e vendita;
  • partecipazione di almeno due categorie tra enti pubblici, consorzi di tutela e produttori vitivinicoli;
  • adozione di un disciplinare conforme a quello tipo approvato dalla Giunta regionale entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Entrata in vigore e urgenza

La legge è dichiarata urgente e entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, quindi il 30 luglio 2008.

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