Cassazione Penale, Sentenza n. 15098/2025 del 16/04/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza di condanna per il delitto di evasione deducendo la nullità della pronuncia per violazione della disciplina sul giudizio di appello cartolare: il difensore aveva inviato PEC il 7 agosto 2024 con richiesta espressa e tempestiva di trattazione orale, ma la Corte di appello ha comunque trattato il procedimento con rito scritto (cartolare). Si è quindi prospettata la violazione del diritto al contraddittorio e della normativa emergenziale che consente la trattazione scritta solo in assenza di richiesta tempestiva di trattazione orale.
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha qualificato la violazione come nullità assoluta ed insanabile della sentenza ai sensi dell'art. 179, comma 1, c.p.p., in quanto il processo è stato celebrato con rito camerale senza la presenza del difensore nonostante la rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale. Ha quindi annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli per un nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 589-bis c.p.p.
Richiamato dal ricorrente come norma violata per la mancata trattazione in presenza; la Corte non si sofferma sul testo di tale articolo ma valuta la nullità in base alla disciplina sul giudizio cartolare e sui diritti di difesa
art. 23-bis, d.l. n. 137/2020, conv. con modificazioni dalla l. n. 176/2020 (prorogato dall'art. 94, comma 2, d.lgs. n. 150/2022)
Stabilisce che il giudizio di appello si svolge per iscritto salvo che una parte richieda la trattazione orale nei modi e termini previsti. La Corte ha ritenuto che, se la richiesta di trattazione orale è tempestiva e rituale, lo svolgimento cartolare determina una violazione del diritto al contraddittorio.
art. 182, comma 2, c.p.p.
Richiamato nella giurisprudenza come possibile strada per eccepire nullità di carattere generale a regime intermedio; la Corte però preferisce l'orientamento che considera la violazione come nullità assoluta, non rimessa ai termini di cui all'art. 182, comma 2.
art. 179, comma 1, c.p.p.
La Corte ha ritenuto applicabile questo articolo per qualificare la nullità derivante dalla celebrazione del giudizio cartolare in assenza della trattazione orale richiesta come nullità assoluta ed insanabile, che impone l'annullamento della sentenza.
Massime di principio
- Se il difensore presenta una richiesta rituale e tempestiva di trattazione orale nel giudizio di appello, la celebrazione del processo in forma cartolare (scritto) costituisce, secondo l'orientamento qui ribadito, una nullità assoluta e insanabile che comporta annullamento e rinvio.
- La disciplina emergenziale (art. 23-bis d.l. 137/2020 e successive modifiche) consente il giudizio per iscritto solo in assenza di richiesta tempestiva di trattazione orale: la tempestività e la correttezza formale della richiesta sono quindi determinanti per la validità del rito.
- In presenza di conflitti giurisprudenziali sulla natura della nullità (relativa/intermedia vs assoluta), la Corte può preferire l'approccio che tutela in termini più stringenti il diritto al contraddittorio e alla presenza del difensore, qualificando la violazione come nullità assoluta.
- L'effetto pratico della nullità riconosciuta è l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio per un nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello, per garantire il rispetto del contraddittorio e della presenza difensiva.
- Per evitare il rischio di nullità, il difensore deve formulare la richiesta di trattazione orale nei modi e nei termini previsti dalla normativa e conservarne prova (PEC, deposito in cancelleria, ecc.). Se la richiesta non è tempestiva o non conforme, il giudizio cartolare può essere valido.
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