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Sentenza

Sentenza n. 1463/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento del 9.9.2022 e notificato in data 11.10.2022 con cui il Questore di Forli Cesena ha revocato il permesso di soggiorno per lungo periodo, con contestuale diniego del suo aggiornamento, rilasciato al ricorrente dalla Questura di Savona in data 18.06.2010

Giustizia amministrativa202300005

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, con contestuale diniego dell'aggiornamento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento questorile fondato su un giudizio di pericolosità sociale derivante da plurimi reati e pregiudizi commessi tra il 2012 e il 2022, tra cui due condanne per violazione dell'art. 73 d.P.R. 309/1990, una delle quali non definitiva secondo la prospettazione del ricorrente, oltre a ulteriori segnalazioni per reati in materia di stupefacenti e per guida in stato di ebbrezza. Sono stati dedotti violazione di legge ed eccesso di potere, motivazione meramente apparente, tautologica e apodittica, manifesta ingiustizia e difetto di istruttoria. In particolare, il ricorrente ha contestato l'assenza di elementi sufficienti a dimostrare la pericolosità sociale, l'esame superficiale delle condanne, la mancata considerazione delle condizioni fisiche conseguenti a un infortunio sul lavoro, il carattere non definitivo di una condanna, la lieve entità dei pregiudizi, nonché l'omessa valutazione complessiva della durata del soggiorno, dell'attività lavorativa, della situazione familiare e delle condizioni di salute.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, confermando la legittimità della revoca e del diniego di aggiornamento. Ha ritenuto applicabile l'art. 9, commi 4 e 7, d.lgs. 286/1998, secondo cui il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo può essere revocato quando vengano meno le condizioni per il rilascio, inclusa l'assenza di pericolosità per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Il giudice ha escluso ogni automatismo fondato sulle sole condanne penali, ma ha ritenuto che l'Amministrazione avesse formulato un giudizio concreto e attuale di pericolosità, fondato sulla gravità dei reati in materia di stupefacenti, sulla pluralità e reiterazione degli illeciti e sull'arco temporale considerato. La Questura aveva inoltre valutato, seppure sinteticamente, la durata del soggiorno in Italia e l'attività lavorativa, ritenendo prevalente il profilo di pericolosità; il ricorrente non aveva invece allegato né documentato la presenza di un nucleo familiare o di figli minori in Italia. Il TAR ha quindi escluso illogicità, irragionevolezza o difetto di istruttoria nella valutazione discrezionale dell'autorità di pubblica sicurezza. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000, oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 4, d.lgs. 286/1998

    Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. [...] Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio [...] il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.

    La valutazione della pericolosità sociale non può risolversi in un automatismo derivante dalle sole condanne penali, ma deve considerare la complessiva personalità e condotta di vita dello straniero, nonché la durata del soggiorno e l'inserimento sociale, familiare e lavorativo.

  • art. 9, comma 7, lett. c), d.lgs. 286/1998

    Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 è revocato (...) quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio, di cui al comma 4.

    La revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo è legittima quando, successivamente al rilascio, vengano meno le condizioni richieste per il rilascio, compresa l'assenza di pericolosità per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998

    È richiamato dal giudice quale disposizione dalla quale emerge il disvalore sociale dei reati in materia di stupefacenti, rilevante nella valutazione della pericolosità sociale.

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    La reiterazione di condanne per reati in materia di stupefacenti costituisce elemento valutabile, insieme agli ulteriori precedenti e segnalazioni, ai fini del giudizio concreto e attuale di pericolosità sociale.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale per lo svolgimento dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere disposta per il solo fatto dell'esistenza di condanne penali, ma richiede un autonomo e motivato giudizio di pericolosità sociale dello straniero.
  • Nel valutare la pericolosità sociale ai fini della revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, l'amministrazione può valorizzare la tipologia, la gravità, la pluralità e la reiterazione dei reati, nonché la condotta mantenuta in un arco temporale significativo.
  • La valutazione amministrativa deve considerare la situazione complessiva dello straniero, inclusi durata del soggiorno e inserimento sociale, familiare e lavorativo; tuttavia tali elementi non impediscono la revoca quando, motivatamente, risultino recessivi rispetto a una concreta e attuale pericolosità sociale.
  • Il giudice amministrativo esercita un sindacato di legittimità sul giudizio discrezionale dell'autorità di pubblica sicurezza, censurandolo solo in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza o carenze istruttorie rilevanti.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penaliPermesso UE per soggiornanti di lungo periodo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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