Salta al contenuto
Regolamento

R.R. Emilia-Romagna 11/2011

REGOLAMENTO REGIONALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE REGIONALE 6 MARZO 2007, n. 4. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE DERIVANTI DA AZIENDE AGRICOLE E PICCOLE AZIENDE AGRO-ALIMENTARI

Normativa regionaleR.R. Emilia-Romagna 11/2011Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento disciplina in Emilia-Romagna lo spandimento agronomico di effluenti di allevamento, digestato, biomasse e acque reflue di aziende agricole e piccole agroalimentari, distinguendo zone vulnerabili e non vulnerabili ai nitrati. Definisce divieti, distanze, stoccaggi, registri e comunicazioni alle Province. Le regole sulle acque reflue valgono solo per i casi indicati e per quantitativi entro le soglie previste.

Utilizzazione agronomica di effluenti zootecnici, biomasse, digestato e acque reflue in Emilia-Romagna

Utilizzazione agronomica di effluenti, biomasse, digestato e acque reflue in Emilia-Romagna

Il regolamento regionale disciplina, nel territorio dell’Emilia-Romagna, le modalità di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle biomasse, del digestato e delle acque reflue provenienti da aziende agricole e da piccole aziende agro-alimentari. La disciplina è articolata in modo diverso per le zone vulnerabili ai nitrati e per le zone non vulnerabili.

Ambito di applicazione e principi generali

La norma si applica all’utilizzazione agronomica di effluenti zootecnici, acque di vegetazione dei frantoi oleari, acque reflue agricole e agroalimentari, nonché ai criteri per biomasse e digestato. Prevede inoltre i contenuti della comunicazione alla Provincia e richiama, per alcuni profili, le ulteriori norme tecniche stabilite dal Direttore generale competente.

L’utilizzazione deve seguire un sistema di bilancio dell’azoto che tenga conto di:

  • idoneità territoriale e aree vietate;
  • periodi di distribuzione e di stoccaggio;
  • capacità minima di stoccaggio e trattamenti;
  • standard di qualità e quantità;
  • criteri di fertilizzazione e fertirrigazione;
  • trasporto e distribuzione con tecniche idonee a limitare le emissioni.

È vietata la utilizzazione congiunta di effluenti di allevamento, acque di vegetazione dei frantoi e fanghi di depurazione. Per le acque di vegetazione e le sanse umide resta ferma la disciplina regionale specifica già richiamata. Per il recupero di rifiuti organici, le disposizioni del regolamento costituiscono riferimento per la gestione dell’azoto distribuito nel terreno.

Definizioni rilevanti

Il testo definisce in modo dettagliato i principali concetti operativi, tra cui:

  • utilizzazione agronomica;
  • zona vulnerabile da nitrati e aree assimilate;
  • acque reflue di aziende agricole e di piccole aziende agroalimentari;
  • letami, liquami, effluenti palabili e non palabili;
  • fertilizzanti azotati, biomasse, digestato e impianto di digestione anaerobica;
  • stoccaggio, trattamento, accumulo temporaneo, fertirrigazione e detentore.

Rilevano anche soglie e delimitazioni particolari, tra cui:

  • aziende agroalimentari lattiero-casearie, vitivinicole e ortofrutticole con acque reflue non superiori a 4.000 m³/anno e azoto non superiore a 1.000 kg/anno prima dello stoccaggio;
  • allevamenti di piccole dimensioni con produzione di azoto al campo inferiore a 3.000 kg/anno;
  • allevamenti, aziende e contenitori esistenti, intesi come in esercizio al 2 febbraio 2007.

Disciplina nelle zone vulnerabili ai nitrati

Nelle zone vulnerabili e assimilate si applica il regime più restrittivo, comprensivo di divieti territoriali, limiti di pendenza, periodi di divieto, obblighi di stoccaggio, registrazione e comunicazione, nonché del Piano di utilizzazione agronomica annuale per le aziende che superano determinate soglie di azoto.

Sono vietate l’utilizzazione e la distribuzione:

  • su superfici non agricole, salvo verde pubblico o privato e aree di recupero ambientale;
  • nei boschi, salvo gli effluenti rilasciati dagli animali al pascolo brado;
  • su terreni gelati, innevati, con falda affiorante, frane in atto o saturi d’acqua, salvo colture che richiedono sommersione;
  • in orticoltura a coltura presente, su colture da frutto salvo impianti che proteggano integralmente la parte aerea;
  • su colture foraggere nelle tre settimane precedenti sfalcio o pascolamento.

Vicino ai corsi d’acqua, ai laghi e ad altri corpi idrici si applicano distanze minime differenziate tra letami, liquami e acque reflue. Sono inoltre previsti limiti specifici per la fascia fluviale A del PAI del Po.

Sulle superfici in pendenza:

  • è vietato l’uso di liquami oltre il 10% di pendenza media;
  • l’uso può arrivare fino al 15% con misure anti-ruscellamento e tecniche adeguate;
  • nelle aree agricole svantaggiate può arrivare fino al 30% con limiti per singola applicazione e frazionamento dei carichi di azoto e liquame.

Stoccaggio, accumulo e localizzazione dei contenitori nelle zone vulnerabili

I letami e i materiali assimilati devono essere stoccati per i periodi in cui l’impiego agronomico è limitato o vietato. Per gli allevamenti con più di 1.000 kg/anno di azoto al campo la capacità minima di stoccaggio è generalmente di 90 giorni; per le deiezioni avicunicole essiccate con processo rapido e sostanza secca oltre il 65% sale a 120 giorni. Per i materiali palabili da biomasse è prevista capacità minima di 90 giorni.

Per i liquami e i materiali assimilati, negli allevamenti con oltre 1.000 kg/anno di azoto in zona vulnerabile la capacità minima è di 180 giorni; per alcuni allevamenti bovini da latte, bufalini, equini e ovicaprini con adeguata dotazione di prati o cereali autunno-vernini può scendere a 120 giorni.

I contenitori esistenti al 2 febbraio 2007 devono essere adeguati entro il 1 febbraio 2012. Sono previsti anche divieti di localizzazione:

  • entro 10 metri da corsi d’acqua, laghi e bacini;
  • nelle zone di rispetto delle captazioni per acqua potabile;
  • nella fascia fluviale A del Po per i nuovi contenitori.

L’accumulo temporaneo è ammesso solo per letami e lettiere esauste di allevamenti avicunicoli, con limiti di durata, distanza e modalità di protezione dalle acque meteoriche; non è ammesso nelle aree di rispetto o troppo vicine a scoline, corsi d’acqua, laghi e fabbricati di terzi.

Distribuzione, tempi di divieto e tecniche operative nelle zone vulnerabili

La distribuzione dei fertilizzanti azotati è vietata in via ordinaria nel periodo autunno-invernale, di regola dal 1 novembre alla fine di febbraio, con un divieto minimo di 90 giorni dal 1 novembre al 31 gennaio per letami, concimi e ammendanti organici, nonché per i liquami su colture con copertura vegetale.

Le Province possono autorizzare sospensioni settimanali dei divieti, escluso il periodo 15 dicembre-15 gennaio nel caso di alcune deroghe, se sussistono condizioni oggettive di non saturazione del suolo e previsioni meteo favorevoli. La sospensione decade se intervengono precipitazioni.

Le modalità di distribuzione devono assicurare:

  • uniformità di applicazione;
  • riduzione delle perdite di nutrienti;
  • uso di tecniche di spandimento a bassa emissione;
  • incorporazione entro 24 ore di liquami, letami e ammendanti organici, salvo superfici inerbite o colture permanenti specificate.

Limiti quantitativi, PUA e criteri di efficienza nelle zone vulnerabili

Nelle zone vulnerabili l’apporto di azoto disponibile al campo non può superare, in via generale, 170 kg/ha/anno, salvo deroghe europee. Il calcolo si basa sull’azoto netto al campo e sui coefficienti di efficienza dell’azoto.

Le aziende che producono e utilizzano oltre 3.000 kg/anno di azoto da effluenti o altri fertilizzanti azotati devono predisporre un Piano di Utilizzazione Agronomica annuale entro il 31 marzo, conservandolo in azienda almeno un anno. Le eventuali varianti sono ammesse fino al 31 agosto.

Per tali aziende sono previsti coefficienti minimi medi di efficienza aziendale:

  • 60% per liquami suini e avicoli;
  • 50% per liquami bovini;
  • 40% per letami.

In alternativa al PUA, è possibile applicare i Disciplinari regionali di Produzione Integrata, restando comunque fermi i limiti MAS e l’intero apparato di norme e procedure collegato.

Comunicazione, registri e controlli nelle zone vulnerabili

Le imprese che producono o utilizzano effluenti o altri fertilizzanti azotati in zona vulnerabile devono presentare comunicazione alla Provincia almeno 30 giorni prima dell’avvio dell’attività, di norma per via telematica tramite il sistema informativo regionale. La comunicazione va rinnovata ogni cinque anni o aggiornata quando cambiano i dati essenziali.

Devono inoltre essere conservati:

  • il PUA, ove previsto;
  • il registro di utilizzazione di tutti i fertilizzanti azotati;
  • la documentazione tecnica prevista dagli allegati.

Sono esonerate dalla comunicazione le aziende con produzione annua di azoto non superiore a 1.000 kg; restano però obblighi informativi per alcune ipotesi di cessione a terzi e per gli utilizzatori non soggetti all’esenzione.

Le imprese devono registrare le distribuzioni entro 30 giorni, indicando appezzamenti, coltura, data, tipo di fertilizzante, titolo azotato e quantità. Dal 1 gennaio 2012 deve essere conservata anche la documentazione cartografica aziendale. Per il trasporto su rete viaria principale occorre la documentazione di accompagnamento, da conservare per almeno due anni.

Disciplina nelle zone non vulnerabili ai nitrati

Nelle zone non vulnerabili si applica una disciplina più ampia, ma con vincoli sostanzialmente analoghi su superfici vietate, pendenze, stoccaggio, trasporto, registri e comunicazioni.

Resta vietata l’utilizzazione su superfici non agricole, boschi e terreni in condizioni di gelo, neve, saturazione o frana, con le medesime esclusioni previste per le colture sommersione. Sono confermati i divieti di prossimità ai corsi d’acqua, alle acque lacuali e di transizione e alla fascia fluviale A.

Sulle pendenze:

  • oltre il 10% è vietato l’uso dei liquami;
  • fino al 15% è consentito con misure anti-ruscellamento;
  • fino al 30% è consentito nelle aree agricole svantaggiate, con limiti per applicazione e obbligo di seconda coltura in casi specifici.

Stoccaggio, accumulo e localizzazione dei contenitori nelle zone non vulnerabili

Per gli effluenti e i fertilizzanti da biomasse con azoto superiore a 1.000 kg/anno si applicano tempi minimi di stoccaggio diversi a seconda della tipologia:

  • 90 giorni per letami e assimilati palabili;
  • 120 giorni per liquami e assimilati non palabili;
  • 90 giorni per alcuni allevamenti bovini da latte, bufalini, equini e ovicaprini con particolare assetto colturale.

Per quantità pari o inferiori a 1.000 kg/anno restano applicabili le prescrizioni locali, con obblighi minimi di raccolta, contenimento dei liquidi e tenuta dei manufatti.

L’accumulo temporaneo dei letami è ammesso solo alle condizioni fissate dal regolamento, con divieti di prossimità a scoline, corsi d’acqua, laghi, zone umide e fabbricati di terzi. I contenitori di stoccaggio non possono essere localizzati entro 10 metri dai corsi d’acqua e dai laghi, né nelle zone di rispetto delle captazioni, mentre nella fascia fluviale A non possono essere collocati nuovi contenitori.

Trasporto e documentazione nelle zone non vulnerabili

Il trasporto finalizzato all’utilizzazione agronomica non è soggetto alla parte IV del d.lgs. 152/2006 né al regolamento CE 1069/2009. Se avviene sulla rete viaria principale, deve essere accompagnato da copia della comunicazione o, per gli allevamenti soggetti ad AIA, dall’indicazione dell’autorizzazione integrata ambientale. La documentazione va conservata per almeno due anni.

Criteri di utilizzazione, limiti MAS e PUA nelle zone non vulnerabili

Nelle zone non vulnerabili la quantità di azoto da effluenti disponibile al campo non deve superare 340 kg/ha/anno. Le aziende soggette ad AIA e gli allevamenti bovini sopra 500 UBA devono predisporre il PUA annuale; se dimostrano rese superiori ai valori standard, devono elaborare un bilancio complessivo dell’azoto.

Restano fermi i criteri di buona pratica agricola, l’uniformità di distribuzione, il frazionamento delle dosi, l’adozione di tecniche a minore impatto emissivo, la corretta irrigazione e l’integrazione con i disciplinari regionali di produzione integrata.

Periodi di divieto alla distribuzione nelle zone non vulnerabili

È vietata la distribuzione di fertilizzanti azotati dal 1 novembre al 31 gennaio. Le Province possono concedere deroghe temporanee per specifiche colture e per alcune tipologie di fertilizzanti, oppure sospendere il divieto per periodi settimanali, se sussistono condizioni meteorologiche e idriche adeguate. La sospensione decade con nuove precipitazioni.

Comunicazione, registri e cessioni nelle zone non vulnerabili

I titolari delle imprese che producono o utilizzano effluenti o fertilizzanti da biomasse devono presentare comunicazione alla Provincia almeno 30 giorni prima dell’avvio dell’attività, con rinnovo quinquennale e aggiornamento in caso di variazioni. La comunicazione va integrata con documentazione tecnica, compresi registro e, se previsto, PUA.

Sono esentate dalla comunicazione le aziende con quantitativo annuo di azoto al campo pari o inferiore a 3.000 kg, pur permanendo obblighi di registrazione per talune fattispecie. Le imprese che utilizzano più di 3.000 kg/anno devono registrare le distribuzioni entro 30 giorni e conservare la documentazione cartografica dal 1 gennaio 2012.

La cessione a terzi richiede contratto scritto e assunzione di responsabilità da parte del detentore. Sono previste esenzioni dalla comunicazione per alcuni detentori senza allevamento, ma solo al ricorrere di condizioni puntualmente indicate, tra cui l’assenza di stoccaggio e trattamento e il limite di 6.000 kg/anno di azoto.

Disciplina delle acque reflue di aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari

Il titolo III disciplina l’utilizzazione agronomica delle acque reflue di aziende agricole e di aziende agroalimentari lattiero-casearie, vitivinicole e ortofrutticole con volumi non superiori a 4.000 m³/anno e con azoto non superiore a 1.000 kg/anno prima dello stoccaggio. L’utilizzo è consentito solo se non compromette la qualità dei corpi idrici e se l’apporto di acqua e azoto è commisurato ai fabbisogni colturali.

È ammessa anche l’utilizzazione finalizzata a veicolare prodotti fitosanitari o fertilizzanti, nei limiti della disciplina specifica.

Sono escluse talune acque reflue non idonee, tra cui:

  • acque da lavaggio di spazi esterni non collegati al ciclo produttivo;
  • acque di prima pioggia;
  • specifiche acque di processi enologici con sostanze prioritarie;
  • acque con detergenti, disinfettanti o tensioattivi, salvo lavaggi ordinari dei recipienti di vinificazione;
  • siero di latte, latticello, scotta e acque di processo di paste filate per aziende che trasformano oltre 100.000 litri/anno di latte.

Divieti, pendenze, periodi di sospensione e stoccaggio delle acque reflue

L’utilizzazione delle acque reflue è vietata su superfici non agricole, nei boschi e su terreni gelati, innevati, con falda affiorante, frane o saturi d’acqua. Sono previste distanze di rispetto dai corsi d’acqua, dalle acque lacuali, marino-costiere e di transizione, nonché dalla fascia fluviale A del Po.

Su appezzamenti con pendenza media tra 10% e 30% i volumi di adacquamento non devono superare 90 m³/ha. Su colture foraggere la distribuzione è vietata nelle tre settimane precedenti sfalcio o pascolamento.

La distribuzione è di norma vietata dal 1 dicembre al 31 gennaio, ma le Province possono sospendere o rimodulare i divieti in relazione a precipitazioni e umidità dei suoli.

Le acque reflue devono essere stoccate in contenitori a tenuta, dimensionati in base alle esigenze colturali e con capacità minima pari al volume medio annuale prodotto in 90 giorni. I contenitori devono essere collocati fuori dalle aree produttive e non possono essere localizzati entro 10 metri dai corsi d’acqua o nelle zone di rispetto delle captazioni; nella fascia fluviale A è vietata la localizzazione di nuovi contenitori.

Trasporto, registri e comunicazione per le acque reflue

Il trasporto delle acque reflue finalizzato all’utilizzazione agronomica non è soggetto al d.lgs. 152/2006. Se avviene su rete viaria pubblica principale, deve essere accompagnato dalla copia della comunicazione, utilizzabile fino ad aggiornamento della stessa.

Le imprese che utilizzano acque reflue devono registrare le distribuzioni entro 30 giorni e conservare registro e cartografia aziendale. I titolari devono presentare comunicazione alle Province entro 30 giorni dall’avvio delle attività e iscriversi all’anagrafe regionale delle aziende agricole. La comunicazione descrive l’impresa, la produzione, lo stoccaggio, i trattamenti, le superfici interessate e la documentazione tecnica da conservare in azienda.

Obsolescenza pratica dell’atto

L’atto non risulta formalmente abrogato nel testo fornito, ma è fortemente datato e riferito in più punti a scadenze già trascorse o a programmi 2007-2013 e adeguamenti fissati entro il 1 febbraio 2012. Per l’uso operativo odierno presenta quindi un’utilità pratica molto limitata, pur conservando rilievo storico e ricostruttivo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.