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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 29961/2023 del 27/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente, docente con plurimi contratti di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche per gli a.s. 2016/17, 2017/18 e 2018/19, chiedeva il riconoscimento della Carta Docente (500 euro annui prevista dall'art. 1, co. 121, L. 107/2015) anche per i periodi di supplenza, lamentando la discriminazione derivante dalla riserva del beneficio ai soli docenti di ruolo, alla luce della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE e della giurisprudenza della Corte di Giustizia. Il Tribunale di Taranto ha rimesso alla Corte di Cassazione questioni sul diritto alla Carta per i supplenti, sulla natura dell'obbligazione (retributiva o no, pecuniaria o meno), sulle modalità di soddisfacimento, sui vincoli del DPCM attuativo e sul regime di prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha enunciato principi di diritto vincolanti: (1) la Carta Docente prevista dall'art. 1, co. 121, L. 107/2015 spetta anche ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31/8 (art. 4, co.1 L. 124/1999) o incarichi fino al termine delle attività didattiche (30/6, art. 4, co.2 L.124/1999); (2) la natura dell'obbligazione è pecuniaria e di pagamento «di scopo» (la somma è destinata a specifici acquisti formativi), non retributiva; (3) se il beneficio non è stato tempestivamente riconosciuto, i docenti che, al momento della pronuncia, risultino ancora interni al sistema delle docenze (iscritti nelle graduatorie, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) hanno diritto all'adempimento in forma specifica (attribuzione della Carta tramite il sistema previsto) per l'importo perduto, con interessi e rivalutazione dalla data del diritto all'accredito; (4) se, invece, al momento della pronuncia il docente è fuoriuscito dal sistema (cessazione dal servizio o cancellazione dalle graduatorie), spetta il risarcimento dei danni allegati e provati o liquidati equitativamente fino al valore della Carta spettante salvo prova di maggior danno; (5) la Corte ha evitato di decidere sul trattamento delle supplenze «brevi» o sull'eventuale applicazione pro rata temporis per rapporti di durata inferiore, rimandando la definizione a specifici contenziosi futuri; (6) sul piano prescrizionale, l'azione per l'adempimento soggiace al termine quinquennale (art. 2948, n.4 c.c.), con decorrenza dal momento in cui il diritto poteva essere fatto valere (conferimento incarico o apertura alla registrazione sulla piattaforma), mentre l'azione risarcitoria è soggetta al termine decennale.

Norme richiamate

  • Legge 13 luglio 2015, n. 107, art. 1, comma 121 (Carta Docente)

    «al fine di sostenere la formazione continua dei docenti ... è istituita ... la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo ... importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico»

    La norma è stata interpretata come istitutiva di un beneficio finalizzato alla formazione annuale; nella parte in cui riserva il diritto solo ai docenti di ruolo è stata ritenuta incompatibile con il principio di parità di trattamento dell'Accordo quadro e, pertanto, disapplicata parzialmente per i supplenti annuali/fino al termine delle attività didattiche.

  • Legge 8 marzo 1999, n. 124, art. 4, commi 1 e 2

    Definisce le supplenze annuali (fino al 31/8) e le supplenze fino al termine delle attività didattiche (30/6). La Corte ha ritenuto che i docenti incaricati ai sensi di questi commi siano comparabili ai docenti di ruolo ai fini della Carta e pertanto abbiano diritto al beneficio.

  • Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, clausola 4 (parità di trattamento) e clausola 6

    Clausola 6: «i datori di lavoro dovrebbero agevolare l’accesso dei lavoratori a tempo determinato a opportunità di formazione adeguate, per aumentarne le qualifiche, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale»

    La clausola 4 è stata considerata norma eurounitaria di immediata applicazione che vieta discriminazioni non oggettivamente giustificate tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato; ha prevalso sulla norma interna che escludeva i supplenti dall'accesso alla Carta. La clausola 6 conferma l'obbligo di favorire l'accesso alla formazione dei precari, ma lascia margini interpretativi sul 'come' e sul caso delle supplenze brevi.

  • D.P.C.M. 28 novembre 2016

    Atterra le modalità di funzionamento della Carta (piattaforma, registrazione, codice di acquisto) e stabilisce regole operative (es. cessazione dal servizio determina l'impossibilità di fruire della Carta). La Corte ha ritenuto che, pur essendo vincolanti le regole operative, nulla osti ad attuare l'attribuzione ex post mediante accesso al sistema.

  • Codice Civile, art. 2948, n. 4

    Applicato per qualificare la prescrizione dell'azione di adempimento del diritto alla Carta come quinquennale, trattandosi di obbligazione pecuniaria periodica o annuale di pagamento di scopo.

  • Legge n. 724/1994, art. 22, comma 36

    Richiamata in riferimento agli interessi e alla rivalutazione dovuti dalla data del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione della somma; la Corte autorizza il decorso degli interessi secondo la normativa richiamata.

  • Art. 363-bis c.p.c. e art. 378 c.p.c.

    Art. 363-bis, co. 4: «la Corte ... pronuncia in pubblica udienza, con la requisitoria scritta del pubblico ministero e con facoltà per le parti costituite di depositare brevi memorie ...»

    Norme processuali che regolano il rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione e i termini di deposito delle memorie: la Corte ha precisato l'obbligo di comunicazione alle parti della fissazione dell'udienza e ha dichiarato regolare la discussione nonostante un deposito fuori termine perché gli scopi processuali sono stati raggiunti e le parti non hanno obiettato.

  • D.l. 69/2023, art. 15 (conversione L. 103/2023)

    Citato come elemento sistematico che nel 2023 ha esteso l'accesso alla Carta anche ai supplenti annuali, a conferma della possibilità pratica di attribuire il beneficio anche ex post; usato a supporto dell'interpretazione sul mantenimento del diritto al momento della permanenza nel sistema scolastico.

  • Leggi e principi europei (Carta dei Diritti Fondamentali, art. 14; TFEU art. 21)

    Richiamati nel quadro argomentativo del ricorrente; la Corte ha però basato la decisione principalmente sull'applicazione diretta della clausola 4 dell'Accordo quadro e sul bilanciamento tra politica scolastica nazionale e divieto di discriminazione europeo.

Massime di principio

  • I docenti incaricati con supplenze annuali (fino al 31/8) o fino al termine delle attività didattiche (30/6) sono equiparabili, ai fini della Carta Docente, ai docenti di ruolo se la prestazione è comparabile; pertanto il beneficio va riconosciuto anche ai supplenti di tali tipologie.
  • La Carta Docente ha natura di obbligazione pecuniaria «di scopo»: non è retribuzione ma il Ministero è tenuto a mettere a disposizione l'importo per acquisti formativi secondo le regole operative; ciò consente l'azione di adempimento in forma specifica mediante accesso al sistema.
  • Se il beneficio non è stato attribuito tempestivamente, chi al momento della pronuncia è ancora interno al sistema scolastico ha diritto all'adempimento in forma specifica (attribuzione della Carta) con interessi; chi è fuoriuscito ha diritto solo al risarcimento del danno, da provare o da liquidare equitativamente fino al valore della Carta spettante.
  • L'esclusione dei supplenti dalla Carta Docente, se non oggettivamente giustificata, è incompatibile con il principio di parità sancito dall'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE e va superata mediante disapplicazione parziale della norma nazionale contraria.
  • Le questioni relative a supplenze brevi, all'applicazione pro rata temporis o alla sommatoria di più supplenze temporanee per ottenere la piena spettanza del beneficio richiedono valutazioni specifiche e non sono state risolte in modo generale: vanno decise caso per caso in contenziosi successivi.
  • Sul piano prescrizionale l'azione per ottenere l'adempimento della Carta è soggetta al termine quinquennale (art. 2948, n.4 c.c.); l'azione risarcitoria segue il termine decennale. La decorrenza dell'azione per l'adempimento è dal momento in cui il diritto poteva essere fatto valere (conferimento incarico o apertura alla registrazione).
  • L'omessa presentazione, in precedenza, di una domanda al Ministero per fruire della Carta non impedisce il riconoscimento giudiziale del diritto: le modalità operative (es. registrazione SPID) sono meri requisiti di esercizio non ostativi al riconoscimento giudiziale ex post.
  • La cancelleria e la Corte devono comunicare tempestivamente la fissazione dell'udienza nel procedimento di rinvio pregiudiziale; tuttavia la mancata comunicazione può essere sanata se le parti e il PM non sollevano obiezioni e gli scopi processuali sono raggiunti.

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