Cassazione Penale, Sentenza n. 21317/2025 del 06/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano il decreto di rigetto della richiesta di revoca della confisca patrimoniale; i motivi di ricorso sono: omesso avviso alle parti e ai difensori della fissazione dell'udienza camerale (art. 127 c.p.p.); incompetenza funzionale della Corte d'appello in base all'art. 28 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159; mancata applicazione della sentenza n. 24/2019 della Corte Costituzionale; assenza di correlazione temporale tra i fatti costitutivi della pericolosità e l'acquisto dei beni confiscati (art. 24 D.Lgs. 159/2011); vizio di motivazione per omissione della correlazione temporale
La decisione
La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Sulla notifica (art. 127 c.p.p.) rileva la regolarità: la vocatio in ius è stata notificata e ricevuta presso lo studio del difensore domiciliatario il 16/08/2024. L'eccezione di incompetenza funzionale è ritenuta inammissibile per essere enunciata senza sviluppo e perché la Corte di cassazione aveva già individuato il giudice competente al momento della conversione del ricorso in appello (foro irretrattabile). La Corte segnala l'errore procedurale dei ricorrenti nell'aver presentato l'istanza di revoca innanzi al Tribunale invece che alla Corte d'appello. Sul merito la Corte d'appello aveva fondato la misura anche sull'art. 11, lett. b) del D.Lgs. n. 159/2011, quindi la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 1, lett. a) (sent. n. 24/2019) non travolge il provvedimento. La Corte d'appello ha inoltre motivato in modo congruo, riscontrando la stabile partecipazione dei ricorrenti in contesti delinquenziali con condanne e procedimenti in corso e la disponibilità di beni e somme ingenti non giustificate. Per tali ragioni il ricorso è inammissibile e i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 615 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 127 cod. proc. pen.
La Corte ha verificato la regolarità della notifica dell'avviso di udienza (vocatio in ius) presso il difensore domiciliatario e ha ritenuto infondata l'eccezione di nullità per omessa comunicazione
art. 28 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Richiamato in relazione all'incompetenza funzionale; la questione è stata considerata infondata o non adeguatamente sviluppata e, inoltre, la competenza era già stata fissata dalla Corte di cassazione in sede di conversione del ricorso in appello
art. 24 D.Lgs. 159/2011
Il vizio contestato relativo alla mancanza di correlazione temporale tra fatti di pericolosità e acquisizione dei beni è stato esaminato sul piano motivazionale e ritenuto infondato alla luce delle risultanze che indicano disponibilità di beni ingiustificata rispetto agli scarsi redditi leciti
art. 11, lett. b) D.Lgs. 159/2011
La misura di prevenzione patrimoniale è stata adottata anche sulla base di questa disposizione; perciò la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 1, lett. a) non ha efficacia tale da annullare il provvedimento impugnato
art. 1, lett. a) D.Lgs. 159/2011 (censurata dalla Corte Cost.)
La sentenza n. 24/2019 della Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità di talune parti, ma la Cassazione osserva che tale declaratoria non coinvolge i presupposti normativi alternativi (es. art. 11 lett. b) ) sui quali è fondato il provvedimento impugnato
art. 611 cod. proc. pen.
Richiamata per indicare che il procedimento in Cassazione è stato trattato in camera di consiglio secondo le forme previste per la decisione sui ricorsi
art. 615 cod. proc. pen.
Applicato per la condanna alle spese del procedimento e per il pagamento alla Cassa delle ammende a carico dei ricorrenti in caso di inammissibilità
Sentenza Corte Cost. n. 24/2019
Citata dai ricorrenti come motivo di revoca della confisca; la Corte di cassazione ha ritenuto che la declaratoria di illegittimità non incide sul provvedimento quando questo abbia fondamento anche su diverse previsioni normative
Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001 (Policastro, Rv. 220094)
Richiamata per affermare che la Corte di legittimità può esaminare il carteggio processuale quando il vizio denunciato ha natura processuale, consentendo così di accertare la regolarità della notifica
Sez. 1 n. 20156 del 22/04/2021, Rv. 281637
Richiamata per qualificare correttamente l'istanza come revoca della confisca a seguito della sentenza n. 24/2019 e per sottolineare rilevanza procedurale sulla competenza
Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Citata in tema di determinazione della somma da versare alla Cassa delle ammende e del principio secondo cui la sanzione economica può essere comminata anche in mancanza di assenza di colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità
Massime di principio
- Verificare sempre la regolarità formale delle notifiche (vocatio in ius): una notifica regolare al difensore domiciliatario può far cadere l'eccezione di nullità per mancato avviso
- Le eccezioni di incompetenza devono essere svolte e motivate; enunciarle sommariamente è causa di inammissibilità
- Presentare la domanda davanti al giudice funzionalmente competente: istanze di revoca della confisca connesse a pronunce costituzionali vanno proposte davanti alla Corte d'appello se la normativa lo richiede
- Se il provvedimento impugnato è fondato su più basi normative, la declaratoria di incostituzionalità di una sola di esse può non determinare l'annullamento automatico della misura
- Per ottenere la revoca della confisca è cruciale dimostrare la correlazione temporale e causale tra i fatti di pericolosità e l'acquisizione dei beni; argomentazioni generiche o non provate sono destinate a fallire
- Ricorsi generici o manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e sanzioni (Cassa delle ammende)
- Durante la predisposizione del ricorso è essenziale sviluppare ogni censura con riferimenti normativi e fattuali puntuali e produrre prove o elementi che contrastino la motivazione del provvedimento impugnato
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