Cassazione Penale, Ordinanza n. 39346/2025 del 04/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha quindi confermato la decisione di merito nella parte in cui aveva affermato la penale responsabilità degli imputati per i reati fallimentari, con ulteriore condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Gli imputati hanno impugnato la sentenza della Corte di appello di Milano che, pur rimodulando il trattamento sanzionatorio, ha confermato la loro responsabilità per reati fallimentari. Con il primo motivo hanno contestato la configurabilità della bancarotta fraudolenta per distrazione, sostenendo che le somme prelevate dalla cassa sociale sarebbero state riferibili al pagamento di crediti maturati per l'attività di amministratore sociale. Con il secondo motivo hanno contestato la bancarotta per pagamento preferenziale, relativa al versamento effettuato dalla fallita in favore di un'altra società da essa partecipata. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi aspecifici e generici, perché non indicavano elementi concreti e specifici idonei a dimostrare il diritto ai prelievi, la congruità delle somme, né ragioni di fatto e di diritto sufficienti a censurare la motivazione della sentenza impugnata; inoltre le doglianze erano già state esaminate e disattese dal giudice di merito.
Norme richiamate
art. 15 c.p.
Richiamato solo implicitamente nel riferimento ai reati fallimentari ascritti, senza specifica applicazione nel testo fornito.
art. 216 l. fall.
La sentenza richiama la bancarotta fraudolenta per distrazione e il pagamento preferenziale come fattispecie fallimentari contestate, ma il riferimento normativo non è esplicitato nel testo.
art. 219 l. fall.
Non citato espressamente nel testo fornito; la decisione riguarda comunque reati di bancarotta.
art. 606 c.p.p.
La Corte valorizza il difetto di specificità dei motivi di ricorso, in coerenza con i limiti del giudizio di legittimità.
art. 616 c.p.p.
Applicato per la condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione contro una condanna per bancarotta patrimoniale fondata su prelievi di somme sociali, il ricorrente deve indicare specificamente gli elementi di fatto e di prova che dimostrino il diritto al compenso vantato e la congruità delle somme prelevate; la censura generica è inammissibile.
- La deduzione secondo cui somme prelevate dalla società sarebbero destinate al pagamento di crediti dell'amministratore non esclude, di per sé, la bancarotta per distrazione se mancano dati oggettivi di raffronto e giustificazione dell'esborso.
- Anche con riguardo al pagamento preferenziale, il ricorso è inammissibile quando si risolve in doglianze generiche o di merito, prive di puntuale critica alle rationes decidendi della sentenza impugnata.
- In sede di legittimità non sono proponibili censure meramente riproduttive di motivi già esaminati e disattesi dal giudice di merito, se non accompagnate da una specifica confutazione della motivazione della decisione impugnata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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