Ordinanza n. 417/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a. del Disciplinare di gara - nella parte in cui all'art. 6.2.1 Requisiti di capacità tecnica e professionale - LOTTO 1 - COLLEGI UNIVERSITARI IN VARESE prevede un requisito di partecipazione sproporzionato e restrittivo della concorrenza; - nella parte in cui all'art. 6.2.2 Requisiti di capacità tecnica e professionale LOTTO 2 - COLLEGIO SANTA TERESA IN COMO prevede un requisito di partecipazione sproporzionato e restrittivo della concorrenza; - nella parte in cui all'art. 6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI IN CASO DI AGGIUDICAZIONE DI ENTRAMBI I LOTTI AL MEDESIMO CONCORRENTE prevede un requisito sproporzionato e restrittivo della concorrenza; b. del Bando di gara, nella parte in cui richiama e fa propri i requisiti previsti dal Disciplinare di gara e nella parte in cui fissa il termine per la presentazione delle offerte al 19.01.2026; c. ove lesivi, dei Chiarimenti pubblicati dalla Stazione Appaltante in data 19.12.2025 e in particolare della risposta al quesito n. 4.3, con cui l'Amministrazione ha confermato la legittimità della clausola impugnata, respingendo la richiesta di modifica; d. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresa la deliberazione a contrarre n. 263 del 29 settembre 2025, ove lesiva degli interessi della ricorrente. B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 24.3.2026: g. la proposta di aggiudicazione del RUP del 16 marzo 2026; h. i verbali di gara, inclusi quelli relativi alla valutazione dell'offerta tecnica ed economica e alla verifica della congruità dell'offerta dell'unica partecipante; i. il provvedimento con cui il RUP ha dichiarato congrua, seria, sostenibile e realizzabile l'offerta della controinteressata; nonché per la declaratoria di inefficacia/annullamento del contratto nelle more eventualmente sottoscritto ex artt. 121, 122 124 CPA e, in ogni caso, con ogni effetto ed onere conseguente compresa la eventuale declaratoria di subentro nel contratto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: clausole del disciplinare e del bando di gara relative ai requisiti di capacità tecnica e professionale, chiarimenti della stazione appaltante, nonché atti successivi della procedura, inclusa la proposta di aggiudicazione e la verifica di congruità dell'offerta
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato le clausole della lex specialis relative ai requisiti di capacità tecnica e professionale per i due lotti e per la partecipazione a entrambi. Per il Lotto 1 era richiesto l’aver eseguito, negli ultimi dieci anni, almeno quattro servizi analoghi, ciascuno di importo annuo non inferiore a 950.000 euro; per il Lotto 2 almeno quattro servizi analoghi, ciascuno di importo annuo non inferiore a 290.000 euro; per entrambi i lotti, alternativamente, quattro contratti da 1.240.000 euro ciascuno oppure otto contratti, di cui quattro da 950.000 euro e quattro da 290.000 euro. La ricorrente ha dedotto l’illegittimità, sproporzione e natura restrittiva della concorrenza dei requisiti, sostenendo che le clausole avessero carattere immediatamente escludente e le impedissero di partecipare. Con motivi aggiunti ha inoltre impugnato la proposta di aggiudicazione, i verbali di gara e il provvedimento di valutazione di congruità dell’offerta dell’unica partecipante, chiedendo anche la declaratoria di inefficacia o annullamento del contratto eventualmente stipulato e il subentro.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, riservando al giudizio di merito ogni valutazione sulla fondatezza delle censure relative alla legittimità e proporzionalità dei requisiti di partecipazione. Ha ritenuto assorbente l’insussistenza del periculum in mora. Il pregiudizio lamentato è stato considerato integralmente ristorabile all’esito del merito, poiché, ove il ricorso fosse accolto, la gara potrebbe essere caducata e nuovamente bandita con clausole emendate, ampliando la platea dei partecipanti. Il Collegio ha inoltre valorizzato il fatto che la ricorrente non aveva presentato domanda di partecipazione e che, quale mero gestore uscente, il suo interesse alla prosecuzione dell’attività doveva recedere rispetto all’interesse della stazione appaltante a concludere l’affidamento al nuovo operatore, salvi gli esiti del giudizio. È stata confermata l’udienza pubblica già fissata per il 14 ottobre 2026 e sono state compensate le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata valutata alla luce dei presupposti cautelari, con particolare riguardo all’insussistenza del periculum in mora.
artt. 121, 122 e 124 c.p.a.
Norme richiamate nella domanda relativa alla possibile inefficacia o annullamento del contratto e all’eventuale subentro; non sono state applicate in questa fase cautelare.
Massime di principio
- La domanda cautelare deve essere respinta quando il pregiudizio allegato dal ricorrente è integralmente ristorabile mediante la riedizione della procedura amministrativa all’esito del giudizio di merito, senza che risulti un danno irreversibile o non adeguatamente riparabile.
- Quando sono impugnate clausole della lex specialis asseritamente escludenti e il ricorrente non ha presentato domanda di partecipazione, l’assenza di periculum può essere desunta dalla possibilità che, in caso di accoglimento del ricorso, la gara venga caducata e nuovamente bandita con clausole emendate.
- Nella fase cautelare, la valutazione dell’illegittimità delle clausole di gara può essere riservata al merito quando l’insussistenza del periculum in mora è ritenuta assorbente.
- L’interesse del gestore uscente alla prosecuzione del servizio può recedere, in sede cautelare, rispetto all’interesse della stazione appaltante a procedere all’affidamento a un nuovo operatore, salva la tutela derivante dall’eventuale accoglimento del ricorso nel merito.
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