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Ordinanza

Ordinanza n. 13166/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’annullamento del provvedimento della Prefettura di Como in data 10 aprile 2026, prot. n. -OMISSIS-, con il quale è stata dichiarata inammissibile, per carenza dei prescritti requisiti reddituali, la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 23 febbraio 2024;

Giustizia amministrativa202606843

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio di inammissibilità della domanda di concessione della cittadinanza italiana per carenza dei requisiti reddituali

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (prefettura e ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Prefettura di Como che ha dichiarato inammissibile la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata il 23 febbraio 2024, ritenendo insussistenti i prescritti requisiti reddituali. Il Ministero dell’Interno si è costituito eccependo l’incompetenza territoriale del TAR Lazio. Il giudice ha esaminato preliminarmente tale eccezione, avvisando le parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.; l’istanza cautelare è stata quindi esaminata solo ai fini della competenza, senza decisione nel merito.

La decisione

Il TAR Lazio ha dichiarato la propria incompetenza territoriale e ha indicato come competente il TAR Lombardia, Milano, ai sensi dell’art. 15, comma 4, c.p.a. Il collegio ha applicato il criterio di competenza territoriale elaborato dall’Adunanza Plenaria: il criterio principale è quello della sede dell’autorità emanante, sostituito dal criterio dell’efficacia spaziale quando gli effetti diretti dell’atto si producano esclusivamente nell’ambito territoriale di un TAR periferico. Nel caso esaminato, il provvedimento prefettizio di inammissibilità della domanda di cittadinanza incide soltanto sulla regolarità preliminare della domanda e non sullo status sostanziale del richiedente; non avendo efficacia erga omnes o ultraregionale, trova applicazione il criterio della sede della Prefettura di Como, con conseguente competenza del TAR Lombardia, Milano. In applicazione dell’art. 15, comma 2, c.p.a., il TAR non ha deciso l’istanza cautelare, poiché il giudice deve pronunciarsi sulla competenza prima della cautelare e, ove si ritenga incompetente, non può decidere su quest’ultima. Le spese della fase sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1, c.p.a.

    Il rapporto tra i due criteri di competenza territoriale segue una logica di complementarietà e di reciproca integrazione.

    Il criterio principale è la sede dell’autorità che ha adottato l’atto; il criterio dell’efficacia spaziale prevale quando gli effetti diretti del provvedimento si producono esclusivamente nell’ambito territoriale di un TAR periferico.

  • art. 15, comma 2, c.p.a.

    Il giudice decide sulla competenza prima di provvedere sulla domanda cautelare e, se non riconosce la propria competenza ai sensi degli articoli 13 e 14, non decide sulla stessa.

    La declaratoria di incompetenza impedisce al giudice adito di esaminare l’istanza cautelare.

  • art. 15, comma 4, c.p.a.

    Consente al giudice di dichiarare la propria incompetenza territoriale indicando il giudice ritenuto competente.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Impone il previo avviso alle parti quando il giudice intenda porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio.

  • ordinanza Adunanza Plenaria Consiglio di Stato 13 luglio 2021, n. 13

    Nel caso di specie (…) non si è al cospetto di un provvedimento di diniego della cittadinanza, ma di una decisione prefettizia di inammissibilità, che si esaurisce sul piano procedimentale e non attribuisce né nega lo status di cittadino valido erga omnes.

    L’inammissibilità prefettizia della domanda di cittadinanza, fondata sulla carenza dei requisiti reddituali, non incide sulla pretesa sostanziale né sullo status del richiedente e non produce efficacia ultraregionale; la competenza si determina quindi in base alla sede della Prefettura emanante.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce la base normativa per l’oscuramento delle generalità della parte a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quali ulteriori presupposti per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Ai fini della competenza territoriale ex art. 13, comma 1, c.p.a., il criterio della sede dell’autorità che ha adottato l’atto costituisce il criterio principale; esso è sostituito dal criterio dell’efficacia spaziale quando gli effetti diretti del provvedimento si producono esclusivamente nel territorio di un TAR periferico.
  • Un provvedimento prefettizio che dichiara inammissibile una domanda di concessione della cittadinanza per carenza dei requisiti reddituali incide soltanto sulla regolarità preliminare della domanda e non sullo status sostanziale dell’interessato; pertanto non ha efficacia erga omnes o ultraregionale.
  • Quando il giudice amministrativo dichiara la propria incompetenza territoriale, deve astenersi dal decidere la domanda cautelare proposta nel medesimo giudizio, poiché la competenza deve essere definita previamente.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaCompetenza
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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