Sentenza del 14/04/2020 n. 7792 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile il ricorso avverso una cartella esattoriale relativa all'iscrizione a ruolo dell'INVIM per la compravendita del 23/06/1997. Il ricorrente sosteneva che, essendo intervenuto un giudicato favorevole nei confronti del condebitore M.A. (che aveva rideterminato la base imponibile a €597.636,00), tale giudicato dovesse estendersi anche alla sua posizione (applicazione dell'art.1306 c.c. e del principio di prevalenza del secondo giudicato), nonché denunciava omissione di pronuncia e violazione delle norme processuali (art.14 D.Lgs. n.546/1992; art.112 c.p.c.). Inoltre il ricorrente aveva effettuato un pagamento basandosi sul valore accertato nel giudizio di M.A., mentre l'Agenzia aveva iscritto a ruolo l'importo maggiore risultante dall'altro giudicato (valore accertato €803.917,00).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che: (i) non sussisteva litisconsorzio necessario tra i condebitori solidali; (ii) l'art.1306 c.c. non può estendere gli effetti del giudicato favorevole nei confronti del ricorrente quando esiste già un giudicato difforme e diretto nei suoi riguardi; (iii) non vi è stata omissione di pronuncia, poiché il giudice del gravame ha esaminato e rigettato la censura relativa alla prevalenza del secondo giudicato; (iv) il ricorrente avrebbe dovuto impugnare l'avviso di liquidazione (e non limitarsi a contestare solo la cartella) se voleva far valere vizi dell'atto. Spese di giudizio a carico del ricorrente e applicazione delle relative maggiorazioni contributive.
Norme richiamate
D.Lgs. n.546 del 1992, art. 14
Richiamata dal ricorrente per denunciare la nullità della pronuncia di primo grado; la Corte ha ritenuto che non fosse violata in quanto il giudice d'appello ha esaminato e motivato il rigetto della censura, non sussistendo omessa pronuncia.
Codice Civile, art. 1306
Riconosciuta applicabile all'obbligazione solidale tributaria; però la sua efficacia è limitata: l'effetto estensivo del giudicato favorevole nei confronti degli altri coobbligati è impedito se nei loro confronti è già sorto un giudicato difforme e diretto (cioè sfavorevole).
Codice di Procedura Civile, art. 112
Evocato per contestare omissione di pronuncia: la Corte ha rilevato che non c'è omessa pronuncia quando il giudice d'appello decide la censura con una costruzione logico-giuridica che comporta rigetto implicito o esplicito.
Costituzione della Repubblica Italiana
Richiamati dal ricorrente in via costituzionale (parità, capacità contributiva, buon andamento della pubblica amministrazione); la Corte non ha ritenuto che i principi costituzionali fossero violati dalla decisione, attesa la corretta applicazione delle regole processuali e del regime dei giudicati.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 26
Norma fiscale richiamata per collocare l'INVIM e la responsabilità dei venditori; conferma che le posizioni dei venditori (condebitori solidali) sono autonome e suscettibili di autonomi giudicati.
D.P.R. n.115 del 2002, art. 13
art. 13, comma 1 quater (e comma 1-bis)
Norma sul contributo unificato; la sentenza dà atto dell'obbligo per il ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.
Massime di principio
- In presenza di obbligazione solidale tributaria le cause relative a ciascun coobbligato possono formare giudicati autonomi: non sussiste automaticamente litisconsorzio necessario; il giudicato favorevole di un condebitore non si estende agli altri se contro questi ultimi è intervenuto un giudicato difforme e diretto.
- L'art.1306 c.c. (prevalenza del secondo giudicato) è applicabile anche in materia tributaria, ma solo se i giudicati confliggono tra le stesse parti sulla medesima questione; se esiste un giudicato sfavorevole diretto nei confronti del soggetto che invoca l'estensione, l'effetto estensivo è precluso.
- Chi riceve un avviso di liquidazione deve impugnarlo tempestivamente: contestare poi solo la cartella esattoriale senza aver impugnato l'atto di liquidazione espone al rischio di inammissibilità o di inefficacia della difesa, perché i vizi dell'avviso di liquidazione vanno dedotti nell'atto giusto.
- Il litisconsorzio tra coobbligati in materia di obbligazioni tributarie passive è generalmente facoltativo; pertanto, le questioni vanno valutate case-by-case e non si può pretendere automatica estensione degli effetti processuali tra soggetti distinti.
- In conflitti di giudicati tra le stesse parti sulla stessa questione il criterio temporale (prevalenza del secondo giudicato) risolve il contrasto; ma tale criterio non opera tra giudicati intervenuti in capo a parti diverse.
- Il giudice d'appello non commette omessa pronuncia quando, pur non adottando la stessa costruzione del ricorrente, esamina la questione e formula un motivo di rigetto coerente e motivato.
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