Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 14/04/2020 n. 1297 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società impugnava l'intimazione di pagamento emessa dall'Agente della riscossione relativa a numerose cartelle esattoriali (anni 2009-2016), deducendo la nullità delle notifiche perché effettuate via PEC e perché gli allegati erano in formato .pdf e non con estensione .p7m; eccepiva inoltre vizi nelle notifiche effettuate tramite Poste Italiane e contestava la condanna alle spese a carico dell'Agenzia delle entrate.

La decisione

La Corte d'appello ha accolto gli appelli dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia della riscossione, riformando la sentenza della C.T.P. di Latina che aveva annullato le notifiche. Sono state ritenute rituali le notifiche via PEC per le cartelle e le intimazioni (richiamando la normativa e la giurisprudenza che ammettono la notifica a mezzo PEC), è stato affermato che sia le firme digitali di tipo CAdES (.p7m) sia le firme di tipo PAdES (.pdf) vanno riconosciute valide ed efficaci, e sono state ritenute valide anche le notifiche effettuate con il sistema ordinario quando la consegna è avvenuta a persone incaricate a ricevere la corrispondenza. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 800 per il doppio grado, oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1973

    Ammette la notificazione della cartella esattoriale via PEC nelle modalità del d.P.R. n. 68/2005, come modificato; la Corte ha ritenuto valida la notifica per le cartelle indicate.

  • art. 38, comma 4, lett. b) d.l. n. 78/2010 (modificato dalla legge n. 122/2010)

    Norma richiamata nell'ambito della modificazione delle modalità di notifica via PEC per gli atti fiscali; la Corte la considera applicabile per la ritualità della notifica via PEC.

  • d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), artt. 20, 23, 24, 71

    Rilevante per le modalità di comunicazione e firma digitale; la Corte non ha condiviso l'eccezione di nullità per l'uso della PEC e formati digitali .pdf.

  • Cass. n. 30948/2019

    Giurisprudenza richiamata a supporto della validità della notifica delle cartelle via PEC.

  • Cass. n. 10266/2018

    Giurisprudenza secondo cui le firme digitali CAdES (.p7m) e PAdES (.pdf) sono entrambe ammesse ed equivalenti per le notifiche.

  • Cass. n. 24622/2008; Cass. n. 14664/2006; Cass. n. 11804/2002

    Giurisprudenza utilizzata per affermare la validità delle notifiche effettuate tramite sistema ordinario quando la consegna avviene a persone incaricate a ricevere la corrispondenza, salvo prova contraria a carico del destinatario.

  • art. 4-novies d.l. n. 34/2019 e art. 43, comma 4, t.u. n. 1611/1933

    Richiamati in tema di rappresentanza in giudizio dell'Agenzia della riscossione: l'eccezione di mancata rappresentanza è stata respinta alla luce delle modifiche normative che disciplinano l'intervento e il patrocinio.

  • artt. 115, 116, 156, 160 c.p.c.

    Citate dalle appellanti come norme processuali rilevanti per motivi relativi alla produzione documentale, notifica e valutazione delle prove; la Corte ha però ritenuto infondati i rilievi sulla non ritualità delle notifiche.

Massime di principio

  • La notifica delle cartelle esattoriali e delle intimazioni di pagamento può essere effettuata validamente via PEC se rispetta le modalità normative (d.P.R. n. 68/2005 e disposizioni successive).
  • Le firme digitali CAdES (.p7m) e PAdES (.pdf) devono essere considerate entrambe ammissibili ed efficaci per la sottoscrizione degli atti notificati digitalmente; il mero fatto che un allegato sia in .pdf non invalida la notifica se la firma digitale è riconosciuta.
  • Le notifiche eseguite tramite il servizio postale ordinario sono valide se la consegna risulta effettuata a persone preposte o incaricate a ricevere la corrispondenza; incombe sul destinatario fornire prova contraria per dimostrare che i soggetti non fossero preposti.
  • L'eccezione di inammissibilità dell'appello per presunta mancata rappresentanza dell'Agente della riscossione può essere superata alla luce delle normative recenti sul patrocinio e rappresentanza dell'Agenzia della riscossione; occorre verificare la specifica fattispecie e il regime della rappresentanza all'epoca del giudizio.
  • In contenziosi tributari la soccombenza comporta la condanna alle spese, pertanto se il giudice ritiene valide le notifiche e rigetta il ricorso del contribuente, il contribuente sarà generalmente condannato alle spese di entrambi i gradi.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.