Sentenza del 14/04/2020 n. 1297 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società impugnava l'intimazione di pagamento emessa dall'Agente della riscossione relativa a numerose cartelle esattoriali (anni 2009-2016), deducendo la nullità delle notifiche perché effettuate via PEC e perché gli allegati erano in formato .pdf e non con estensione .p7m; eccepiva inoltre vizi nelle notifiche effettuate tramite Poste Italiane e contestava la condanna alle spese a carico dell'Agenzia delle entrate.
La decisione
La Corte d'appello ha accolto gli appelli dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia della riscossione, riformando la sentenza della C.T.P. di Latina che aveva annullato le notifiche. Sono state ritenute rituali le notifiche via PEC per le cartelle e le intimazioni (richiamando la normativa e la giurisprudenza che ammettono la notifica a mezzo PEC), è stato affermato che sia le firme digitali di tipo CAdES (.p7m) sia le firme di tipo PAdES (.pdf) vanno riconosciute valide ed efficaci, e sono state ritenute valide anche le notifiche effettuate con il sistema ordinario quando la consegna è avvenuta a persone incaricate a ricevere la corrispondenza. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 800 per il doppio grado, oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1973
Ammette la notificazione della cartella esattoriale via PEC nelle modalità del d.P.R. n. 68/2005, come modificato; la Corte ha ritenuto valida la notifica per le cartelle indicate.
art. 38, comma 4, lett. b) d.l. n. 78/2010 (modificato dalla legge n. 122/2010)
Norma richiamata nell'ambito della modificazione delle modalità di notifica via PEC per gli atti fiscali; la Corte la considera applicabile per la ritualità della notifica via PEC.
d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), artt. 20, 23, 24, 71
Rilevante per le modalità di comunicazione e firma digitale; la Corte non ha condiviso l'eccezione di nullità per l'uso della PEC e formati digitali .pdf.
Cass. n. 30948/2019
Giurisprudenza richiamata a supporto della validità della notifica delle cartelle via PEC.
Cass. n. 10266/2018
Giurisprudenza secondo cui le firme digitali CAdES (.p7m) e PAdES (.pdf) sono entrambe ammesse ed equivalenti per le notifiche.
Cass. n. 24622/2008; Cass. n. 14664/2006; Cass. n. 11804/2002
Giurisprudenza utilizzata per affermare la validità delle notifiche effettuate tramite sistema ordinario quando la consegna avviene a persone incaricate a ricevere la corrispondenza, salvo prova contraria a carico del destinatario.
art. 4-novies d.l. n. 34/2019 e art. 43, comma 4, t.u. n. 1611/1933
Richiamati in tema di rappresentanza in giudizio dell'Agenzia della riscossione: l'eccezione di mancata rappresentanza è stata respinta alla luce delle modifiche normative che disciplinano l'intervento e il patrocinio.
artt. 115, 116, 156, 160 c.p.c.
Citate dalle appellanti come norme processuali rilevanti per motivi relativi alla produzione documentale, notifica e valutazione delle prove; la Corte ha però ritenuto infondati i rilievi sulla non ritualità delle notifiche.
Massime di principio
- La notifica delle cartelle esattoriali e delle intimazioni di pagamento può essere effettuata validamente via PEC se rispetta le modalità normative (d.P.R. n. 68/2005 e disposizioni successive).
- Le firme digitali CAdES (.p7m) e PAdES (.pdf) devono essere considerate entrambe ammissibili ed efficaci per la sottoscrizione degli atti notificati digitalmente; il mero fatto che un allegato sia in .pdf non invalida la notifica se la firma digitale è riconosciuta.
- Le notifiche eseguite tramite il servizio postale ordinario sono valide se la consegna risulta effettuata a persone preposte o incaricate a ricevere la corrispondenza; incombe sul destinatario fornire prova contraria per dimostrare che i soggetti non fossero preposti.
- L'eccezione di inammissibilità dell'appello per presunta mancata rappresentanza dell'Agente della riscossione può essere superata alla luce delle normative recenti sul patrocinio e rappresentanza dell'Agenzia della riscossione; occorre verificare la specifica fattispecie e il regime della rappresentanza all'epoca del giudizio.
- In contenziosi tributari la soccombenza comporta la condanna alle spese, pertanto se il giudice ritiene valide le notifiche e rigetta il ricorso del contribuente, il contribuente sarà generalmente condannato alle spese di entrambi i gradi.
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