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Sentenza

Sentenza del 14/04/2020 n. 1300 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento - Movimentazioni bancarie - Contestazione di poste successivamente alla presentazione del ricorso - Configurano domande nuove - Inammissibilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento che contestava al contribuente redditi non dichiarati e maggiori imposte, con particolare rilievo alle movimentazioni bancarie su conti intestati a familiari; il contribuente non aveva specificamente impugnato in ricorso le contestazioni relative a tre conti bancari, ma le ha sollevate solo in udienza successiva. L'Ufficio ha proposto appello contestando l'inammissibilità delle integrazioni tardive, vizi di motivazione e la determinazione dell'imponibile.

La decisione

L'appello dell'Agenzia è stato parzialmente accolto. Il Collegio ha ritenuto inammissibili le contestazioni sulle movimentazioni bancarie introdotte solo dopo il deposito del ricorso originario e dopo la prima udienza (qualificate come "domande nuove" ai sensi degli artt. 18, 22 e 24 d.lgs. n. 546/1992) e ha accolto l'eccezione sulla tardiva contestazione della delega di firma. Ha invece respinto l'impugnazione dell'Ufficio relativa alla presunta omessa motivazione della CTP e ha confermato che le prove fornite dal contribuente (anche non bancarie) potevano essere valutate come circostanziate. Tuttavia il Collegio ha ritenuto immotivata la riduzione del reddito del 40% operata dalla CTP e ha accolto il motivo di appello relativo alla determinazione dell'imponibile, rinviando l'Ufficio a rideterminare l'imponibile e ricalcolare le imposte. Spese compensate.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 546/1992 - art. 18

    Disciplina i termini e i contenuti del ricorso: atti e deduzioni introdotti oltre i termini e dopo il deposito del ricorso possono essere considerati domande nuove e quindi inammissibili.

  • d.lgs. n. 546/1992 - art. 22

    Regola il deposito di memorie e documenti; serve a valutare la tempestività delle deduzioni: produzioni tardive possono essere escluse.

  • d.lgs. n. 546/1992 - art. 24

    Consente al giudice di dichiarare inammissibili deduzioni o eccezioni introdotte tardivamente; applicata per escludere le domande nuove e la tardiva eccezione sulla delega di firma.

  • d.lgs. n. 546/1992 - art. 36, comma 2, n. 4

    Consente al giudice tributario motivazioni succinte nelle sentenze; qui la CTP è stata ritenuta sufficientemente motivata anche se concisa.

  • D.P.R. n. 633/1972 - art. 51, comma 1, n. 7

    Riferimento normativo alle indagini fiscali ai fini IVA usato dall'Ufficio per fondare le contestazioni emerse dalle indagini finanziarie.

  • D.P.R. n. 600/1973 - art. 32, comma 1, n. 7

    Norma sulle indagini bancarie e finanziarie ai fini d'imposta; il giudice valuta anche l'onere della prova derivante da tali indagini e la necessità del contraddittorio amministrativo.

  • Codice Civile - art. 2697

    Stabilisce l'onere della prova per chi afferma un fatto impeditivo o estintivo; la CTP ha ritenuto che il contribuente abbia fornito prove analitiche sufficienti per tali fatti.

  • Codice di Procedura Civile - art. 115

    Principio di non contestazione: fatti non dedotti o non contestati possono essere considerati assunti; richiamato per sottolineare che deduzioni tardive non possono riaprire questioni già acclarate.

  • Codice di Procedura Civile - art. 112

    Regole sulle conclusioni e sul contenuto delle memorie; richiamato dall'Ufficio ma il Collegio non ha ritenuto gli argomenti dell'Ufficio sufficientemente puntuali.

Massime di principio

  • Se il contribuente non contesta espressamente in ricorso una specifica parte dell'avviso (es. movimenti bancari indicati), ogni integrazione sollevata successivamente in udienza può essere qualificata come "domanda nuova" e risultare inammissibile ai sensi degli artt. 18, 22 e 24 d.lgs. 546/1992.
  • Le giustificazioni offerte dal contribuente non devono necessariamente essere esclusivamente documenti bancari: documentazione 'di altro tipo' può costituire prova circostanziata e specifica idonea a superare le presunzioni dell'Ufficio, purché il giudice svolga uno scrutinio analitico.
  • L'Ufficio che contesta le giustificazioni del contribuente deve fornire una confutazione puntuale e analitica: mere affermazioni apodittiche di insufficienza probatoria non sono sufficienti per capovolgere la valutazione del primo giudice.
  • Eccezioni formali (es. contestazione della delega di firma) devono essere proposte entro i termini processuali; la loro introduzione tardiva può comportare inammissibilità.
  • Quando il giudice di primo grado accoglie il contribuente su fatti provati ma compie errori nella determinazione quantitativa dell'imponibile, il giudice d'appello può rimettere la pratica all'Ufficio per la rideterminazione dell'imposta in conformità alla valutazione probatoria corretta.
  • Le parti devono curare la completezza e la puntualità delle deduzioni e delle produzioni documentali fin dal ricorso/memorie; le integrazioni in udienza sono soggette a rigore e possono essere escluse.

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