Ordinanza n. 2152/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'ottemperanza - al decreto ingiuntivo n. 3153/2021 del 16/11/2021, RG n. 8511/2021, Repert. n. 5031/2022 del 14/12/2022 del Tribunale di SMCV che ha disposto la condanna a favore del ricorrente “… 145,50 per esborsi ed euro 540,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso totale ed oltre accessori come per legge, con attribuzione” notificato in formula esecutiva 23.09.2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ingiuntivo del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere posto in esecuzione mediante giudizio di ottemperanza
Esito
Favorevole al ricorrente (commissario ad acta)
La controversia
A seguito dell’omesso pagamento spontaneo, da parte del Comune, delle somme dovute in forza del decreto ingiuntivo, si è insediato il commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza e ha esercitato i poteri sostitutivi assegnati. Il commissario ha quindi chiesto la liquidazione del compenso per l’attività svolta, consistita nell’esame della documentazione rilevante, nell’elaborazione della proposta di deliberazione per il riconoscimento del debito e nell’iscrizione del debito nel bilancio di previsione 2025/2027.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza del commissario ad acta e ha liquidato il compenso in Euro 970,42, ponendolo a carico del Comune inadempiente. Il Collegio ha ritenuto che la liquidazione dovesse essere parametrata all’attività effettivamente svolta, documentata nella relazione e nella delibera commissariale. Ha escluso l’applicazione del sistema delle vacazioni, ritenuto residuale dopo l’entrata in vigore del D.M. 20 luglio 2012, n. 140, e ha applicato la disciplina degli ausiliari del giudice prevista dal testo unico sulle spese di giustizia e dalle relative tabelle. In considerazione della natura delle attività, riconducibili all’art. 5 del D.M. 30 maggio 2002, della qualità della prestazione e dei valori previsti dalla norma, ha ritenuto congruo applicare il valore massimo dell’onorario, pari a Euro 970,42. Il compenso è stato posto a carico dell’amministrazione che, non avendo eseguito spontaneamente il titolo, ha determinato l’insediamento del commissario e l’esercizio dei poteri sostitutivi.
Norme richiamate
D.M. 20 luglio 2012, n. 140
la riforma del micro ordinamento di settore concernente la determinazione dei compensi dei professionisti è imperniata sul passaggio dal sistema delle tariffe a quello dei parametri non vincolanti
I parametri hanno valore orientativo per il giudice; il compenso deve riferirsi all’attività effettivamente svolta e non opera più, come criterio ordinario, il sistema delle vacazioni.
art. 9 D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27
Costituisce la base normativa del regolamento sui parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi delle professioni regolamentate.
Testo unico sulle spese di giustizia
Disciplina uniformemente la liquidazione delle spettanze degli ausiliari nominati dal giudice, compresi, secondo il TAR, il consulente tecnico e il commissario ad acta.
D.P.R. 27 luglio 1988, n. 352
Le tabelle sono utilizzate per la liquidazione dei compensi degli ausiliari del giudice, tenendo conto della natura, complessità e durata dell’attività.
art. 5 D.M. 30 maggio 2002
per la perizia o la consulenza tecnica in materia di inventari, rendiconti e situazioni contabili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 145,12 a euro 970,42
La disposizione è stata ritenuta applicabile alle attività svolte dal commissario ad acta e ha consentito la liquidazione dell’onorario nel valore massimo di Euro 970,42.
Massime di principio
- Il compenso del commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, deve essere liquidato in relazione all’attività effettivamente svolta e documentata, tenendo conto della natura, complessità, durata e qualità della prestazione.
- La liquidazione del compenso del commissario ad acta segue la disciplina prevista per gli ausiliari del giudice dal testo unico sulle spese di giustizia e dalle relative tabelle, applicabili anche quando l’attività abbia contenuto contabile o di riconoscimento di debiti dell’amministrazione.
- Il sistema delle vacazioni ha carattere residuale e non costituisce il criterio ordinario di liquidazione del compenso degli ausiliari del giudice dopo l’entrata in vigore della disciplina parametrica.
- I parametri ministeriali per la liquidazione dei compensi hanno natura orientativa e consentono al giudice di determinare equitativamente l’importo sulla base della prestazione concretamente resa.
- Il compenso del commissario ad acta può essere posto a carico dell’amministrazione inadempiente che, omettendo l’esecuzione spontanea del titolo, abbia reso necessario l’insediamento del commissario e l’esercizio dei poteri sostitutivi.
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