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Ordinanza

Ordinanza n. 2152/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'ottemperanza - al decreto ingiuntivo n. 3153/2021 del 16/11/2021, RG n. 8511/2021, Repert. n. 5031/2022 del 14/12/2022 del Tribunale di SMCV che ha disposto la condanna a favore del ricorrente “… 145,50 per esborsi ed euro 540,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso totale ed oltre accessori come per legge, con attribuzione” notificato in formula esecutiva 23.09.2023;

Giustizia amministrativa202401561

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: decreto ingiuntivo del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere posto in esecuzione mediante giudizio di ottemperanza

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (commissario ad acta)

La controversia

A seguito dell’omesso pagamento spontaneo, da parte del Comune, delle somme dovute in forza del decreto ingiuntivo, si è insediato il commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza e ha esercitato i poteri sostitutivi assegnati. Il commissario ha quindi chiesto la liquidazione del compenso per l’attività svolta, consistita nell’esame della documentazione rilevante, nell’elaborazione della proposta di deliberazione per il riconoscimento del debito e nell’iscrizione del debito nel bilancio di previsione 2025/2027.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza del commissario ad acta e ha liquidato il compenso in Euro 970,42, ponendolo a carico del Comune inadempiente. Il Collegio ha ritenuto che la liquidazione dovesse essere parametrata all’attività effettivamente svolta, documentata nella relazione e nella delibera commissariale. Ha escluso l’applicazione del sistema delle vacazioni, ritenuto residuale dopo l’entrata in vigore del D.M. 20 luglio 2012, n. 140, e ha applicato la disciplina degli ausiliari del giudice prevista dal testo unico sulle spese di giustizia e dalle relative tabelle. In considerazione della natura delle attività, riconducibili all’art. 5 del D.M. 30 maggio 2002, della qualità della prestazione e dei valori previsti dalla norma, ha ritenuto congruo applicare il valore massimo dell’onorario, pari a Euro 970,42. Il compenso è stato posto a carico dell’amministrazione che, non avendo eseguito spontaneamente il titolo, ha determinato l’insediamento del commissario e l’esercizio dei poteri sostitutivi.

Norme richiamate

  • D.M. 20 luglio 2012, n. 140

    la riforma del micro ordinamento di settore concernente la determinazione dei compensi dei professionisti è imperniata sul passaggio dal sistema delle tariffe a quello dei parametri non vincolanti

    I parametri hanno valore orientativo per il giudice; il compenso deve riferirsi all’attività effettivamente svolta e non opera più, come criterio ordinario, il sistema delle vacazioni.

  • art. 9 D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27

    Costituisce la base normativa del regolamento sui parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi delle professioni regolamentate.

  • Testo unico sulle spese di giustizia

    Disciplina uniformemente la liquidazione delle spettanze degli ausiliari nominati dal giudice, compresi, secondo il TAR, il consulente tecnico e il commissario ad acta.

  • D.P.R. 27 luglio 1988, n. 352

    Le tabelle sono utilizzate per la liquidazione dei compensi degli ausiliari del giudice, tenendo conto della natura, complessità e durata dell’attività.

  • art. 5 D.M. 30 maggio 2002

    per la perizia o la consulenza tecnica in materia di inventari, rendiconti e situazioni contabili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 145,12 a euro 970,42

    La disposizione è stata ritenuta applicabile alle attività svolte dal commissario ad acta e ha consentito la liquidazione dell’onorario nel valore massimo di Euro 970,42.

Massime di principio

  • Il compenso del commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, deve essere liquidato in relazione all’attività effettivamente svolta e documentata, tenendo conto della natura, complessità, durata e qualità della prestazione.
  • La liquidazione del compenso del commissario ad acta segue la disciplina prevista per gli ausiliari del giudice dal testo unico sulle spese di giustizia e dalle relative tabelle, applicabili anche quando l’attività abbia contenuto contabile o di riconoscimento di debiti dell’amministrazione.
  • Il sistema delle vacazioni ha carattere residuale e non costituisce il criterio ordinario di liquidazione del compenso degli ausiliari del giudice dopo l’entrata in vigore della disciplina parametrica.
  • I parametri ministeriali per la liquidazione dei compensi hanno natura orientativa e consentono al giudice di determinare equitativamente l’importo sulla base della prestazione concretamente resa.
  • Il compenso del commissario ad acta può essere posto a carico dell’amministrazione inadempiente che, omettendo l’esecuzione spontanea del titolo, abbia reso necessario l’insediamento del commissario e l’esercizio dei poteri sostitutivi.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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