Cassazione Civile, Ordinanza n. 06063/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (conduttore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di locazione stipulato nel 2002 e proseguito in capo alla locatrice subentrante. Il tribunale aveva dichiarato la risoluzione del contratto per grave inadempimento della conduttrice; la conduttrice aveva proposto appello sostenendo, tra l'altro, che la risoluzione non fosse stata richiesta dalla locatrice e che non fosse stato correttamente valutato l'asserito pagamento dei canoni sulla base di una scrittura privata. La Corte d'appello ha però dichiarato l'appello inammissibile perché tardivo, ritenendo scaduto il termine breve il 1 aprile 2024. In cassazione la ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 155, comma 4, c.p.c. e, più in generale, error in iudicando e nullità della sentenza, sostenendo che il termine per appellare non scadeva il 1 aprile 2024, giorno festivo (lunedì dopo Pasqua), bensì il 2 aprile 2024; dunque il ricorso in appello, depositato il 2 aprile 2024, era tempestivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha rilevato che la sentenza di primo grado era stata notificata il 1 marzo 2024 e che la Corte d'appello, pur avendo correttamente individuato la data di deposito dell'appello nel 2 aprile 2024, ha erroneamente considerato scaduto il termine breve il 1 aprile 2024 senza considerare che quel giorno era festivo. Applicando l'art. 155, comma 4, c.p.c., il termine doveva slittare al giorno successivo, 2 aprile 2024. Per tale ragione l'appello doveva considerarsi tempestivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, che dovrà riesaminare l'appello nel merito.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è richiamato nel motivo come base della censura per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
art. 155, comma 4, c.p.c.
se il termine scade in giorno festivo, esso è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo; nel caso concreto il termine per proporre appello slittava dal 1 aprile 2024 al 2 aprile 2024.
art. 378 c.p.c.
menzionato solo per il deposito della memoria da parte della ricorrente in vista della camera di consiglio.
legge 27 maggio 1949, n. 260
citata nel motivo insieme alle norme sulla festività, come supporto alla censura sulla scadenza del termine in giorno festivo.
legge 31 marzo 1954, n. 90
citata nel motivo insieme alle norme sulla festività.
legge 5 marzo 1977, n. 54
citata nel motivo insieme alle norme sulla festività.
Massime di principio
- Nel computo dei termini processuali, se il giorno di scadenza cade in giorno festivo, la scadenza è automaticamente prorogata al primo giorno seguente non festivo.
- La tempestività dell'impugnazione deve essere valutata tenendo conto non solo della data di decorrenza del termine breve, ma anche dell'eventuale coincidenza della scadenza con una festività legale.
- Una declaratoria di inammissibilità per tardività è censurabile in cassazione quando il giudice di merito abbia erroneamente computato il termine senza applicare la proroga prevista per i giorni festivi.
- Se l'impugnazione è stata depositata nel primo giorno utile successivo a una scadenza cadente in festivo, essa deve essere considerata tempestiva.
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