L.R. Umbria 17/2011
Misure urgenti in materia di tributi regionali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Umbria conferma per il solo anno d’imposta 2012 una maggiorazione dello 0,2% dell’addizionale IRPEF per i redditi oltre il primo scaglione e istituisce dal 1° gennaio 2012 un’imposta regionale sulla benzina, destinandone il gettito al sisma umbro del 15 dicembre 2009. Prevede aliquota 2012, versamenti mensili, controlli e copertura finanziaria.
Misure urgenti su addizionale IRPEF e imposta regionale sulla benzina
Misure urgenti in materia di tributi regionali
La legge regionale dell’Umbria interviene in materia di imposizione regionale per reperire risorse destinate a fronteggiare le spese connesse al sisma del 15 dicembre 2009. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio della Regione Umbria e contiene misure limitate a specifici periodi d’imposta e all’esercizio 2012.
Addizionale regionale IRPEF per l’anno d’imposta 2012
Per il solo anno di imposta 2012 è confermata una maggiorazione dello 0,2% dell’addizionale regionale all’IRPEF. L’incremento riguarda i redditi complessivi superiori al primo scaglione di reddito IRPEF e si applica all’intero ammontare del reddito complessivo, non solo alla parte eccedente lo scaglione.
Istituzione dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione
A decorrere dal 1° gennaio 2012 è istituita l’imposta regionale sulla benzina per autotrazione. La legge richiama la disciplina statale di riferimento e stabilisce aliquote differenziate nel tempo:
- per l’anno d’imposta 2012, euro 0,04 per litro di benzina;
- per l’anno d’imposta 2013, euro 0,025 per litro di benzina.
Il gettito è vincolato al finanziamento degli interventi necessari a far fronte alle spese conseguenti al sisma verificatosi in Umbria il 15 dicembre 2009, per il quale era stato dichiarato lo stato di emergenza.
Soggetti obbligati, base di calcolo e versamento
L’imposta è dovuta alla Regione dal concessionario e dal titolare dell’autorizzazione dell’impianto di distribuzione di carburante ubicato nel territorio regionale; in alternativa, per delega, può essere dovuta dalla società petrolifera unica fornitrice. Il prelievo è calcolato su base mensile e sui quantitativi individuati dalla normativa ministeriale richiamata.
Il versamento deve avvenire mensilmente, entro il mese successivo a quello di riferimento, tramite conto corrente postale dedicato oppure bonifico bancario alla tesoreria regionale. In caso di omesso o insufficiente versamento si applica una sanzione amministrativa pari al 50% dell’imposta non versata, oltre agli interessi moratori.
Accertamento, controlli e dichiarazioni
L’accertamento e la liquidazione dell’imposta sono attribuiti all’Agenzia delle Dogane, sulla base delle dichiarazioni annuali presentate dai soggetti passivi entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, secondo le modalità ministeriali richiamate. L’Agenzia trasmette inoltre alla Regione i dati sulla quantità di benzina erogata nel territorio di competenza.
La Regione può accedere ai dati delle registrazioni fiscali presenti presso gli impianti di distribuzione e può richiedere all’Agenzia delle Dogane i dati necessari per i controlli. Le eventuali infrazioni o irregolarità riscontrate devono essere segnalate alla stessa Agenzia.
Disciplina applicabile in via residuale
Per quanto non espressamente previsto dalla legge regionale, si applicano le disposizioni statali vigenti in materia di imposta regionale sulla benzina per autotrazione.
Disposizioni finanziarie e copertura
Le entrate derivanti dall’imposta regionale sulla benzina sono quantificate in 8 milioni di euro per l’esercizio 2012. Esse sono iscritte nel bilancio pluriennale 2011-2013 e destinate a coprire spese di pari importo connesse alla dichiarazione dello stato di emergenza conseguente al sisma del 2009, allocate in specifiche unità previsionali di base del bilancio regionale.
Decorrenza ed efficacia temporale
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Le misure fiscali principali hanno però un orizzonte temporale limitato: la maggiorazione IRPEF riguarda il solo anno d’imposta 2012, mentre l’imposta sulla benzina è istituita dal 1° gennaio 2012 e la misura 2013 è espressamente determinata dalla norma. Il contenuto è quindi legato a esercizi finanziari e fattispecie ormai concluse.
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