L.R. Umbria 20/2011
Abrogazione dell'istituto dell'assegno vitalizio e modificazioni alla legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8 (Norme sulla previdenza dei consiglieri regionali) e alla legge regionale 14 gennaio 1985, n. 2 (Soppressione del premio di reinserimento ed istituzione delle indennità di fine mandato per i consiglieri regionali).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge umbra abroga, dalla X legislatura, l’assegno vitalizio per i consiglieri regionali e ne disciplina il regime transitorio per chi aveva già maturato o poteva maturare il diritto nella IX legislatura. Prevede opzioni tra vitalizio e restituzione dei contributi, regole per contributi volontari e anticipazione dell’indennità di fine mandato. Sospende fino al 31 dicembre 2014 l’adeguamento oltre 1.400 euro.
Abrogazione dell'assegno vitalizio e disciplina transitoria per i consiglieri regionali umbri
Abrogazione dell’assegno vitalizio e disciplina transitoria per i consiglieri regionali umbri
La legge regionale dell’Umbria interviene sulla previdenza dei consiglieri regionali, sopprimendo l’assegno vitalizio per il futuro e regolando i diritti già maturati o in corso di maturazione nella IX legislatura regionale. Vengono inoltre modificate le regole sull’indennità di fine mandato e sull’aggiornamento degli assegni.
Ambito temporale e soppressione del vitalizio
A decorrere dalla X legislatura regionale è abrogato l’istituto dell’assegno vitalizio previsto dalla l.r. 8/1973. Dalla medesima legislatura i consiglieri non versano più i contributi di previdenza e solidarietà di cui all’articolo 4 della stessa legge. Per i consiglieri rieletti nella X legislatura e nelle successive, il periodo di ulteriore mandato non produce effetti giuridici ed economici rispetto a quanto già maturato per il vitalizio, salvo quanto previsto in materia di contributi e opzioni.
Salvaguardia dei diritti maturati nella IX legislatura
Restano tutelati i consiglieri regionali già cessati dal mandato o ancora in carica nella IX legislatura che:
- hanno versato i contributi previsti dalla l.r. 8/1973 per almeno cinque anni;
- maturano il requisito di età richiesto dalla normativa regionale entro la fine della IX legislatura.
Per tali soggetti permane il diritto all’assegno vitalizio secondo il regime applicabile a ciascuno.
Opzione tra assegno vitalizio e restituzione dei contributi
Ai consiglieri della IX legislatura che abbiano versato contributi per almeno cinque anni e maturino il requisito di età dopo la fine della legislatura è riconosciuta una scelta alternativa tra:
- mantenere il diritto all’assegno vitalizio, con decorrenza dal momento in cui si perfeziona il requisito di età;
- chiedere la restituzione in un’unica soluzione dei contributi versati.
La restituzione è disciplinata da modalità definite dall’Ufficio di presidenza, sentita la Giunta regionale, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, e l’importo è aggiornato annualmente dalla mensilità successiva all’entrata in vigore.
La stessa facoltà è riconosciuta anche ai soggetti di cui all’articolo 14 della l.r. 8/1973.
Modalità di esercizio dell’opzione e silenzio del consigliere
L’opzione può essere esercitata dall’inizio della X legislatura. Se il consigliere non ha scelto entro i termini previsti, il Presidente del Consiglio regionale gli richiede di dichiarare la propria opzione; in mancanza di risposta entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, il consigliere conserva solo il diritto al vitalizio. Per i consiglieri che devono optare mentre maturano il requisito di età, la facoltà è sospesa durante la carica e può essere esercitata solo alla cessazione, con comunicazione entro 30 giorni; in caso di inerzia, resta soltanto il diritto al vitalizio.
Contributi volontari e completamento delle frazioni di anno
I consiglieri della IX legislatura che abbiano versato contributi per almeno cinque anni possono effettuare versamenti volontari per completare frazioni di anno di contribuzione, secondo la tabella dell’articolo 12 della l.r. 8/1973. La facoltà deve essere esercitata entro 60 giorni dalla fine della IX legislatura. La stessa possibilità è estesa ai soggetti di cui all’articolo 14 della l.r. 8/1973.
Restituzione dei contributi già trattenuti
I contributi già trattenuti sono restituiti integralmente, senza interessi, ai consiglieri individuati per legge e ai soggetti dell’articolo 14 che non effettuano i contributi volontari nei termini previsti. Per chi opta per la restituzione complessiva, il pagamento avviene dopo la cessazione dal mandato, secondo le modalità attuative stabilite con l’atto dell’Ufficio di presidenza.
Modifiche all’indennità di fine mandato
La legge introduce nell’ambito della l.r. 2/1985 la possibilità per i consiglieri che abbiano già svolto almeno una legislatura e versato i contributi di chiedere, durante il mandato, l’anticipazione dell’indennità di fine mandato maturata nelle legislature precedenti. L’anticipazione:
- può essere richiesta una sola volta;
- è riconosciuta per una misura massima pari a una legislatura;
- è erogata con riduzione del 10%;
- non comporta l’adeguamento finale alla media previsto per l’indennità ordinaria. La richiesta deve essere motivata da esigenze documentate per acquisto, costruzione o ristrutturazione straordinaria della prima casa per sé o per i figli, oppure da spese mediche. Chi non si avvale dell’anticipazione riceve, a fine mandato, l’indennità aggiornata secondo l’indice ISTAT previsto dalla riforma.
Aggiornamento degli assegni e regole sulla frazione di anno
La l.r. 8/1973 è modificata anche per stabilire che:
- l’assegno vitalizio e l’assegno di reversibilità sono aggiornati annualmente sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per operai e impiegati;
- la frazione di anno vale per intero solo se il consigliere versa, entro 60 giorni dalla fine della IX legislatura, i contributi volontari relativi alla parte non coperta dal mandato;
- se tali contributi non sono versati, non è possibile la restituzione dei contributi riferiti alla frazione di anno.
Sospensione dell’adeguamento e termini finali
L’adeguamento annuale dell’assegno vitalizio, come ridisciplinato dalla legge, è sospeso fino al 31 dicembre 2014 per la parte dell’assegno eccedente 1.400 euro. Le facoltà previste dall’articolo 9 della l.r. 8/1973 possono essere esercitate entro 60 giorni dalla fine della IX legislatura regionale secondo le modalità definite dall’atto attuativo dell’Ufficio di presidenza.
Decorrenza ed efficacia
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
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