L.R. Umbria 19/2011
Ulteriori modificazioni della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 25 (Riduzione della spesa per gli apparati politici della Regione - Modificazioni di leggi regionali).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge integra la l.r. Umbria 25/2010 adeguando i riferimenti ai decreti-legge statali e introducendo, per consiglieri e assessori regionali, una riduzione dell’indennità dal mese di ottobre 2011 fino a tutto il 2013, senza effetti previdenziali. Alcune disposizioni della l.r. 25/2010 cessano di produrre effetti da ottobre 2011 e sono abrogate all’entrata in vigore della legge.
Ulteriori modifiche alla disciplina regionale umbra sulla riduzione della spesa per gli apparati politici
Ulteriori modifiche alla disciplina regionale sulla riduzione della spesa per gli apparati politici della Regione Umbria
La legge regionale interviene sulla l.r. Umbria 10 dicembre 2010, n. 25, che disciplina interventi di riduzione della spesa per gli apparati politici regionali. Il provvedimento aggiorna i richiami normativi e introduce una misura temporanea sul trattamento economico di consiglieri e assessori regionali.
Aggiornamento dei riferimenti normativi
La legge modifica il comma 1 dell’articolo 1 della l.r. n. 25/2010, sostituendo il riferimento generico al singolo “decreto-legge” con quello ai “decreti-legge” e integrando il richiamo al d.l. 30 luglio 2010, n. 122 con quello al d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
Riduzione del trattamento economico di consiglieri e assessori regionali
È inserito l’articolo 2-bis nella l.r. n. 25/2010, che prevede una riduzione dell’indennità corrisposta:
- ai membri del Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della l.r. 16 maggio 2007, n. 17;
- agli assessori regionali.
La riduzione decorre dal mese di ottobre 2011 e si applica fino a tutto l’anno 2013. Essa è disposta senza effetti ai fini previdenziali ed è effettuata secondo quanto previsto dall’articolo 13, comma 1, del d.l. n. 138/2011.
Cessazione di effetti e abrogazione di disposizioni precedenti
La legge stabilisce che l’articolo 2 e il comma 3 dell’articolo 4 della l.r. n. 25/2010:
- cessano di produrre effetti dal mese di ottobre 2011;
- sono abrogati dall’entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore e durata dell’efficacia
La legge è dichiarata urgente e entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. La parte sostanziale più rilevante ha comunque portata temporanea, poiché la riduzione del trattamento economico opera solo da ottobre 2011 a tutto il 2013.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 23 dic 2011L.R. Umbria 20/2011
- Legge · 23 dic 2011L.R. Umbria 18/2011
- Legge · 9 dic 2011L.R. Umbria 17/2011
- Legge · 9 dic 2011L.R. Umbria 16/2011
- Legge · 29 nov 2011L.R. Umbria 15/2011
- Legge · 24 nov 2011L.R. Umbria 14/2011
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →