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Legge

L.R. Umbria 19/2011

Ulteriori modificazioni della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 25 (Riduzione della spesa per gli apparati politici della Regione - Modificazioni di leggi regionali).

Normativa regionaleL.R. Umbria 19/2011Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge integra la l.r. Umbria 25/2010 adeguando i riferimenti ai decreti-legge statali e introducendo, per consiglieri e assessori regionali, una riduzione dell’indennità dal mese di ottobre 2011 fino a tutto il 2013, senza effetti previdenziali. Alcune disposizioni della l.r. 25/2010 cessano di produrre effetti da ottobre 2011 e sono abrogate all’entrata in vigore della legge.

Ulteriori modifiche alla disciplina regionale umbra sulla riduzione della spesa per gli apparati politici

Ulteriori modifiche alla disciplina regionale sulla riduzione della spesa per gli apparati politici della Regione Umbria

La legge regionale interviene sulla l.r. Umbria 10 dicembre 2010, n. 25, che disciplina interventi di riduzione della spesa per gli apparati politici regionali. Il provvedimento aggiorna i richiami normativi e introduce una misura temporanea sul trattamento economico di consiglieri e assessori regionali.

Aggiornamento dei riferimenti normativi

La legge modifica il comma 1 dell’articolo 1 della l.r. n. 25/2010, sostituendo il riferimento generico al singolo “decreto-legge” con quello ai “decreti-legge” e integrando il richiamo al d.l. 30 luglio 2010, n. 122 con quello al d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

Riduzione del trattamento economico di consiglieri e assessori regionali

È inserito l’articolo 2-bis nella l.r. n. 25/2010, che prevede una riduzione dell’indennità corrisposta:

  • ai membri del Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della l.r. 16 maggio 2007, n. 17;
  • agli assessori regionali.

La riduzione decorre dal mese di ottobre 2011 e si applica fino a tutto l’anno 2013. Essa è disposta senza effetti ai fini previdenziali ed è effettuata secondo quanto previsto dall’articolo 13, comma 1, del d.l. n. 138/2011.

Cessazione di effetti e abrogazione di disposizioni precedenti

La legge stabilisce che l’articolo 2 e il comma 3 dell’articolo 4 della l.r. n. 25/2010:

  • cessano di produrre effetti dal mese di ottobre 2011;
  • sono abrogati dall’entrata in vigore della presente legge.

Entrata in vigore e durata dell’efficacia

La legge è dichiarata urgente e entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. La parte sostanziale più rilevante ha comunque portata temporanea, poiché la riduzione del trattamento economico opera solo da ottobre 2011 a tutto il 2013.

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