L.R. Umbria 16/2011
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2012.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge autorizza per l’Umbria l’esercizio provvisorio del bilancio 2012 per il primo trimestre, consentendo entrate e spese sulla base del bilancio 2011, entro il limite di un dodicesimo degli stanziamenti. Prevede l’uso del bilancio 2012 dalla sua presentazione al Consiglio e deroghe per spese obbligatorie e vincolate. In vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.
Esercizio provvisorio del bilancio regionale 2012
Autorizzazione dell’esercizio provvisorio del bilancio 2012
La legge regionale dell’Umbria disciplina l’esercizio provvisorio per l’anno finanziario 2012, consentendo la gestione contabile in attesa dell’approvazione del bilancio di previsione. La disciplina vale esclusivamente per la Regione Umbria e si applica al primo trimestre del 2012, con specifiche deroghe per alcune tipologie di spesa.
Ambito temporale e base di riferimento
Per il primo trimestre dell’anno finanziario 2012 sono autorizzati:
- l’accertamento e la riscossione delle entrate;
- l’impegno e il pagamento delle spese.
Tali operazioni avvengono sulla base delle previsioni del bilancio per il 2011. Per la parte di spesa, la gestione è limitata a un dodicesimo dei relativi stanziamenti, con esclusione degli stanziamenti la cui efficacia è cessata il 31 dicembre 2011.
Passaggio al bilancio 2012
Dal momento in cui il bilancio per l’anno 2012 viene presentato al Consiglio regionale, le autorizzazioni previste per l’esercizio provvisorio non si fondano più sul bilancio 2011, ma sulle previsioni del bilancio 2012 presentato.
Deroghe al limite dei dodicesimi
Il limite di un dodicesimo non si applica nei seguenti casi:
- spese obbligatorie non suscettibili di impegno e pagamento frazionati in dodicesimi;
- spese finanziate da assegnazioni statali o comunitarie a destinazione vincolata;
- somme comunque reiscritte alla competenza dell’anno 2012 ai sensi del comma 6 dell’articolo 82 della l.r. 13/2000.
Per queste fattispecie, la gestione dei relativi stanziamenti è autorizzata senza la limitazione prevista per l’esercizio provvisorio.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente e entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.
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