Sentenza del 20/10/2017 n. 24863 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
G.A. ha impugnato l'accertamento relativo alle sanzioni amministrative per l'anno 2005, contestando di essere stato il reale soggetto economico e socio occulto della 3D s.r.l. Ha inoltre dedotto la mancata notifica del processo verbale di constatazione, la violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, l'insufficiente motivazione dell'accertamento e della sentenza della CTR, nonché l'erronea valutazione degli elementi utilizzati per attribuirgli la gestione di fatto della società.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che G.A. avesse censurato in modo generico le valutazioni di fatto della CTR, senza indicare specificamente gli atti, i documenti e le circostanze decisive, come richiesto dall'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. La CTR aveva valorizzato le dichiarazioni di ventiquattro dipendenti, il ruolo del nucleo familiare di G.A. nel Consorzio Cesap e nelle società collegate, nonché l'assenza di effettivi rapporti dei lavoratori con gli amministratori formali. Tali valutazioni di merito non erano riesaminabili in sede di legittimità. È stata inoltre ritenuta logicamente infondata la contestazione relativa alla mancata notifica del PVC, poiché la qualità di socio occulto implicava la conoscenza del suo contenuto. G.A. è stato condannato al pagamento di 3.000 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Art. 366, comma 1, n. 4, codice di procedura civile
Il ricorso per cassazione deve indicare in modo specifico i motivi di impugnazione. Non è sufficiente rinviare genericamente agli atti dei precedenti gradi di giudizio: il ricorso deve contenere gli elementi necessari per consentire alla Corte di verificare la decisività delle censure.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42
Richiamato dal contribuente con riferimento all'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento e alla motivazione per relationem.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56
Richiamato dal contribuente in relazione ai requisiti di motivazione degli atti impositivi in materia di IVA.
Legge n. 212 del 2000, art. 7
Richiamato in tema di motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria e di conoscibilità degli elementi posti a fondamento della pretesa tributaria.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, il giudice dà atto dell'obbligo di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Art. 2612 codice civile
Richiamato dal ricorrente per qualificare il rapporto tra il consorzio con attività esterna e le imprese consorziate; la Corte non ha esaminato nel merito tale ricostruzione, ritenendo il ricorso inammissibile.
Massime di principio
- In cassazione non è sufficiente contestare genericamente la ricostruzione dei fatti effettuata dai giudici di merito: occorre indicare con precisione l'errore giuridico o processuale e gli atti rilevanti.
- La Corte di cassazione non costituisce un terzo grado di merito e, salvo anomalie motivazionali gravi o specifiche violazioni di legge, non può sostituire la propria valutazione a quella della CTR sugli elementi probatori.
- La qualifica di amministratore o socio occulto può essere desunta da una pluralità di indizi concordanti, tra cui il controllo effettivo dell'attività, le dichiarazioni dei dipendenti, i rapporti familiari e societari e l'assenza di un ruolo concreto degli amministratori formali.
- La mancata notifica del PVC non determina automaticamente la nullità dell'accertamento, soprattutto quando il contribuente abbia comunque avuto conoscenza del contenuto dell'atto o quando l'avviso riporti adeguatamente gli elementi essenziali della verifica.
- Chi deduce la violazione del contraddittorio o del diritto di difesa deve dimostrare concretamente quale pregiudizio difensivo abbia subito e quali elementi avrebbe potuto far valere se fosse stato previamente coinvolto.
- Le questioni nuove o le ricostruzioni fattuali non dedotte nei precedenti gradi di giudizio non possono essere introdotte per la prima volta davanti alla Corte di cassazione.
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