Sentenza del 20/10/2017 n. 624 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale che aveva annullato gli avvisi di accertamento IRPEF relativi al 2006. Gli avvisi rideterminavano una plusvalenza derivante dalla vendita di terreni edificabili, assumendo come prezzo di cessione il maggiore valore accertato o definito ai fini dell'imposta di registro. L'Ufficio sosteneva che tale valore, unitamente alla perizia di stima, dimostrasse l'esistenza di un corrispettivo maggiore rispetto a quello indicato nel rogito. I contribuenti contestavano invece che il valore rilevante per l'imposta di registro potesse essere automaticamente utilizzato per determinare la plusvalenza ai fini delle imposte dirette.
La decisione
La Commissione Tributaria ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato l'annullamento degli avvisi di accertamento. Ha ritenuto che il valore accertato ai fini dell'imposta di registro possa costituire, al massimo, una presunzione semplice o un indizio, ma non prova automatica dell'effettivo corrispettivo incassato dal venditore. L'Amministrazione avrebbe dovuto fornire ulteriori elementi concreti per dimostrare l'esistenza di un maggior prezzo di vendita. È stata inoltre esclusa la possibilità di trasferire automaticamente sul venditore il valore accettato dall'acquirente ai fini dell'imposta di registro. Le spese di giudizio sono state compensate per la complessità e la novità delle questioni.
Norme richiamate
Art. 5, comma 3, D.lgs. 14 settembre 2015, n. 147
L'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro, o delle imposte ipotecaria e catastale.
Il maggior valore attribuito a un immobile ai fini delle imposte indirette non dimostra automaticamente che il venditore abbia incassato un corrispettivo maggiore ai fini delle imposte dirette. Occorrono ulteriori elementi probatori riferiti al prezzo effettivamente percepito.
Artt. 58, 68, 85 e 86 del TUIR
Le disposizioni devono essere interpretate, alla luce dell'art. 5, comma 3, del D.lgs. n. 147/2015, nel senso che la plusvalenza deve essere determinata sulla base del corrispettivo concretamente realizzato e non del solo valore venale accertato ai fini dell'imposta di registro.
Sentenza della Corte di Cassazione n. 6135/2016
La pronuncia ha chiarito che il precedente orientamento, secondo cui il valore accertato ai fini dell'imposta di registro poteva fondare l'accertamento induttivo della plusvalenza salvo prova contraria del contribuente, deve considerarsi superato dallo ius superveniens introdotto dal D.lgs. n. 147/2015.
Massime di principio
- Il valore di mercato o il maggior valore accertato ai fini dell'imposta di registro non può essere automaticamente considerato il prezzo effettivamente incassato dal venditore ai fini della determinazione della plusvalenza.
- L'Amministrazione finanziaria può utilizzare l'accertamento di valore effettuato ai fini dell'imposta di registro come indizio o presunzione semplice, ma deve fornire ulteriori elementi concreti e coerenti per dimostrare l'esistenza di un maggior corrispettivo.
- In caso di contestazione, assumono rilievo documenti che dimostrino il prezzo effettivo della vendita, come il rogito, la contabilità dell'acquirente, perizie attendibili, pagamenti tracciabili e altri elementi economici oggettivi.
- L'adesione dell'acquirente a un maggior valore ai fini dell'imposta di registro non vincola automaticamente il venditore ai fini delle imposte dirette, perché le due imposte hanno presupposti e criteri di determinazione differenti.
- La plusvalenza deve essere calcolata sulla differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto e il corrispettivo effettivamente realizzato, non sulla mera stima del valore venale del bene.
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