Sentenza del 20/10/2017 n. 623 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente sosteneva che l’IRAP fosse stata indebitamente versata perché l’attività professionale era svolta senza autonoma organizzazione: mancavano una stabile struttura organizzativa, beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile, collaboratori stabili e costi di gestione significativi. In appello contestava che i compensi corrisposti a terzi, pari complessivamente a 96.808 euro, fossero sufficienti a dimostrare l’esistenza del presupposto impositivo, affermando che si trattava di prestazioni occasionali e comunque esterne alla propria struttura. L’Agenzia delle Entrate sosteneva invece che l’entità dei compensi a terzi e delle spese complessive, pari a 125.178 euro, dimostrasse l’impiego non occasionale di lavoro altrui e quindi la presenza di autonoma organizzazione.
La decisione
La Commissione Tributaria ha rigettato l’appello e confermato la decisione di primo grado, ritenendo sussistente il presupposto dell’autonoma organizzazione ai fini IRAP. È stato valorizzato il rilevante ammontare dei compensi corrisposti a terzi e il fatto che il contribuente non avesse chiarito a quali soggetti fossero stati pagati, per quali prestazioni e, soprattutto, non avesse dimostrato il carattere occasionale delle collaborazioni. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese del grado d’appello, liquidate in 1.500 euro oltre accessori di legge, nonché al versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Norme richiamate
Art. 2 del d.lgs. 15 settembre 1997, n. 446
Con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente sia responsabile dell’organizzazione, impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui oltre la soglia di un collaboratore con mansioni di segreteria o meramente esecutive.
L’IRAP è dovuta dal professionista quando l’attività non si basa esclusivamente sul lavoro personale, ma presenta un’autonoma organizzazione qualificata dalla disponibilità di beni strumentali eccedenti il minimo necessario o dall’impiego non occasionale di lavoro altrui. L’accertamento concreto spetta al giudice di merito.
Cassazione, Sezioni Unite, n. 9451/2016
Il requisito dell’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente sia responsabile dell’organizzazione, impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore per mansioni di segreteria o meramente esecutive.
La sentenza richiama il principio secondo cui l’autonoma organizzazione deve essere valutata in concreto, considerando il ruolo del professionista, i beni utilizzati e l’apporto di collaboratori o terzi.
Cassazione, sezione VI, 19 dicembre 2016, n. 26255
L’attività di un professionista è soggetta ad IRAP in presenza di notevoli compensi corrisposti a terzi, in ogni anno considerato, poiché tale elemento costituisce dimostrazione della sussistenza del presupposto dell’autonoma organizzazione.
Compensi elevati e ripetuti a terzi, quando riferibili all’attività professionale, possono dimostrare l’esistenza di un’organizzazione autonoma, anche se il professionista non utilizza formalmente dipendenti.
Cassazione, ordinanza n. 3501/2017
L’impiego non occasionale di lavoro altrui sussiste se il professionista eroga elevati compensi a terzi per prestazioni afferenti l’esercizio della propria attività, restando indifferente il mezzo giuridico utilizzato.
Ai fini IRAP è irrilevante che l’apporto lavorativo derivi da dipendenti, società di servizi, collaboratori autonomi o associazioni professionali: conta l’effettivo utilizzo non occasionale di lavoro altrui e la sua rilevanza economica.
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/2002
Quando l’impugnazione è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
La parte soccombente in un’impugnazione integralmente respinta deve versare un ulteriore contributo unificato di importo pari a quello originariamente dovuto.
Massime di principio
- Per stabilire se un professionista è soggetto a IRAP non è sufficiente verificare l’assenza di dipendenti o di una sede strutturata: occorre valutare complessivamente beni strumentali, costi e utilizzo di lavoro altrui.
- Compensi elevati e ripetuti corrisposti a terzi per prestazioni inerenti all’attività professionale possono integrare autonomamente il requisito dell’autonoma organizzazione, anche se i terzi non sono dipendenti e le prestazioni sono formalmente affidate a professionisti o società esterne.
- Chi chiede il rimborso IRAP deve documentare concretamente la natura occasionale delle collaborazioni, l’identità dei soggetti pagati, il tipo di prestazioni rese e la loro effettiva estraneità all’organizzazione professionale.
- La mera contestazione dell’interpretazione dei dati contabili non è sufficiente in appello: occorre indicare elementi specifici e prove idonee a dimostrare l’assenza del presupposto impositivo.
- In caso di rigetto integrale dell’impugnazione, il soccombente può essere condannato sia alle spese di giudizio sia al pagamento dell’ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
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