Sentenza del 20/10/2017 n. 890 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Iva - Operazioni intraunione - Operazioni non imponibili - Codice identificativo del cessionario errato - Irrilevanza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'indicazione erronea del codice identificativo del cessionario, di per sé, non fa venir meno il regime di non imponibilità. Il soggetto che intende beneficiare del regime deve però fornire la prova dell'effettività delle operazioni, poiché non ha rispettato gli obblighi formali utili a dimostrarne la natura intracomunitaria. Il testo non specifica l'esito concreto del giudizio né l'eventuale annullamento o conferma dell'accertamento.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'indicazione errata del codice identificativo IVA del cessionario nelle cessioni intracomunitarie. Il giudice ha valutato se tale errore formale potesse comportare la perdita del regime di non imponibilità IVA. È stato chiarito che il codice identificativo corretto non costituisce un requisito sostanziale dell'operazione; tuttavia, quando l'errore impedisce il regolare funzionamento dei controlli fiscali sugli scambi intracomunitari, il cedente deve dimostrare con elementi concreti che le operazioni siano realmente avvenute e abbiano natura intracomunitaria.
Norme richiamate
Normativa IVA sulle cessioni intracomunitarie non imponibili
regime di non imponibilità di cui alla normativa citata
Il beneficio della non imponibilità non può essere negato per un mero errore formale relativo al codice identificativo del cessionario, purché sia dimostrata l'effettività dell'operazione e la sua natura intracomunitaria.
Cassazione civile, Sezione V, sentenza n. 15871 del 29 luglio 2016
Richiamata come precedente secondo cui l'errore nell'indicazione del codice identificativo non costituisce automaticamente una violazione sostanziale, ferma la necessità di provare l'effettività delle cessioni.
Cassazione civile, Sezione V, sentenza n. 26466 del 17 dicembre 2014
Richiamata a sostegno della distinzione tra irregolarità formali e requisiti sostanziali del regime di non imponibilità.
Cassazione civile, Sezione V, sentenza n. 3603 del 13 febbraio 2009
Richiamata come ulteriore precedente sulla necessità di dimostrare concretamente l'effettività delle operazioni intracomunitarie quando gli adempimenti formali risultano irregolari.
Massime di principio
- Un errore formale nei dati identificativi del cessionario non comporta automaticamente la perdita di un regime fiscale agevolato o di non imponibilità, se non incide sulla sostanza dell'operazione.
- Quando un adempimento formale errato impedisce o rende più difficili i controlli dell'Amministrazione finanziaria, l'onere della prova si sposta sul contribuente che invoca il regime fiscale speciale.
- Per dimostrare l'effettività di una cessione intracomunitaria è opportuno conservare documentazione coerente e convergente, come fatture, documenti di trasporto, pagamenti, ordini, contratti e prova della consegna dei beni in altro Stato membro.
- La tolleranza dell'errore formale non opera se l'operazione è inesistente, se il cessionario non è individuabile o se mancano elementi sufficienti per provare la reale destinazione intracomunitaria dei beni.
- La valutazione deve distinguere sempre tra requisiti sostanziali dell'operazione e obblighi formali: la violazione formale può essere irrilevante, ma non elimina l'obbligo di dimostrare i presupposti sostanziali del beneficio fiscale.
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