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Sentenza

Sentenza del 20/10/2017 n. 888 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

Processo - Parti - Ricorso socio e società - Litisconsorzio necessario - Ricorre

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la rettifica delle dichiarazioni dei redditi di una società di persone o associazione e dei relativi soci. Poiché l'accertamento del reddito della società e la sua imputazione ai soci sono unitari e inscindibili, il ricorso proposto da uno solo dei soggetti interessati coinvolge necessariamente la società e tutti i soci, salvo che siano dedotte esclusivamente questioni personali di un singolo soggetto. Ne deriva la necessità che tutti i litisconsorti partecipino allo stesso processo.

La decisione

La Corte di cassazione ha stabilito che il giudizio non può essere deciso soltanto nei confronti di alcuni soci o della società. Il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 546/1992, ferma la possibilità di riunire procedimenti separati ai sensi dell'art. 29 dello stesso decreto. Se il giudizio viene celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, esso è affetto da nullità assoluta, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

Norme richiamate

  • Art. 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    Imputazione ai soci dei redditi prodotti in forma associata

    La norma fonda l'unitarietà dell'accertamento relativo al reddito della società di persone o associazione e alla quota imputata a ciascun socio, rendendo normalmente inscindibile la controversia.

  • Art. 14 del d.lgs. n. 546/1992

    Litisconsorzio necessario

    Quando la controversia deve essere decisa nei confronti di più soggetti inscindibilmente, il giudice deve disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti pretermessi.

  • Art. 29 del d.lgs. n. 546/1992

    Riunione dei procedimenti

    Consente di riunire procedimenti separati aventi ad oggetto la medesima controversia o controversie connesse, così da garantire una decisione coordinata.

Massime di principio

  • Nelle controversie fiscali riguardanti società di persone e soci, l'impugnazione dell'accertamento deve normalmente coinvolgere la società e tutti i soci, perché la determinazione del reddito è comune e inscindibile.
  • Il giudizio celebrato senza uno dei litisconsorti necessari è nullo in modo assoluto; la nullità può essere rilevata anche d'ufficio e in qualsiasi fase del processo.
  • Se il ricorso è presentato solo da uno dei soggetti interessati, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio, anziché decidere limitatamente alle sole parti originarie.
  • L'obbligo di partecipazione di tutti i soggetti non opera quando la controversia riguarda esclusivamente una questione personale del singolo socio, estranea alla determinazione unitaria del reddito sociale o alla sua imputazione.
  • La riunione di ricorsi separati può evitare decisioni divergenti, ma non elimina la necessità di garantire la partecipazione processuale di tutti i soggetti cui l'accertamento unitario si riferisce.

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