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Legge

L.R. Veneto 4/2023

Valorizzazione del patrimonio regionale delle malghe.

Normativa regionaleL.R. Veneto 4/2023

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce in Veneto un sistema di valorizzazione delle malghe: definisce la malga pubblica, prevede un registro regionale, linee guida per gestione e alpeggio, un logo identificativo e la possibile partecipazione a un’associazione di settore. Sono previsti termini per l’adozione degli atti attuativi (180 e 365 giorni) e coperture finanziarie per il 2023-2025.

Valorizzazione del patrimonio regionale delle malghe del Veneto

Valorizzazione del patrimonio regionale delle malghe

La legge disciplina la promozione e la valorizzazione del patrimonio regionale delle malghe nel Veneto, riconoscendone il ruolo nell’agricoltura tradizionale, nel paesaggio montano, nella tutela ambientale e nei servizi ecosistemici. Il provvedimento introduce strumenti organizzativi, criteri gestionali e misure promozionali per le malghe pubbliche e, in parte, per quelle private che si conformino alle linee guida regionali.

Finalità e ambito di applicazione

La Regione del Veneto promuove la corretta gestione delle malghe e dell’attività di alpeggio come azioni essenziali per:

  • conservare il valore agricolo delle aree montane;
  • tutelare biodiversità e paesaggio;
  • contribuire alla stabilità idrogeologica del territorio;
  • valorizzare le funzioni ambientali e socio-economiche del sistema malghivo.

La disciplina opera esclusivamente nel territorio regionale veneto e riguarda il patrimonio regionale delle malghe, con specifico riferimento alle strutture pubbliche e, in via volontaria, a quelle private che aderiscano al sistema regionale.

Definizione di malga pubblica

Ai fini della legge, per malga pubblica si intende un complesso fondiario:

  • di proprietà o in gestione a enti pubblici o ad amministrazioni separate dei beni di uso civico, in forma singola o consortile;
  • funzionale all’attività agricola in area montana per una frazione dell’anno, di norma non superiore a otto mesi;
  • costituito da superfici a prato o pascolo permanente e, se presenti, da superfici a prato o pascolo arborato;
  • destinato esclusivamente o prevalentemente al pascolamento;
  • eventualmente comprensivo di edifici annessi.

Registro regionale del patrimonio delle malghe

Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve istituire il registro del patrimonio regionale delle malghe, gestito e aggiornato dalla struttura regionale competente in materia di economia montana.

Nel registro sono iscritte le malghe pubbliche:

  • correntemente utilizzate per attività agricola;
  • soggette a un’unica gestione.

È prevista anche una sezione separata per le malghe private che chiedano l’iscrizione e che si conformino alle linee guida regionali.

Il registro è reso consultabile tramite apposita sezione del sito istituzionale regionale o con altre modalità telematiche. Può inoltre essere integrato con l’elenco delle malghe temporaneamente non più soggette a pascolamento.

L’iscrizione al registro può costituire, compatibilmente con la programmazione dei fondi comunitari, nazionali e regionali, condizione di priorità nell’assegnazione dei finanziamenti.

Linee guida per gestione e alpeggio

Entro 365 giorni dall’entrata in vigore, la Giunta regionale deve approvare, previo parere della competente commissione consiliare, le linee guida per la gestione del patrimonio regionale delle malghe e per l’esercizio dell’attività di alpeggio.

Prima dell’approvazione devono essere sentiti:

  • unioni montane o altre forme associative previste dal TUEL;
  • comuni ed enti gestori interessati;
  • Regole e soggetti equiparati;
  • organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale.

Le linee guida devono essere coerenti con la disciplina della transumanza e tenere conto dei percorsi di transumanza, oltre a fornire indicazioni sulle procedure di concessione e di affitto delle malghe e dei pascoli, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria e degli strumenti di pianificazione dei beni silvo-pastorali previsti dalla normativa regionale.

Le linee guida devono in particolare disciplinare:

  • il contenuto base del disciplinare tecnico-economico;
  • le modalità operative di consegna e riconsegna della malga;
  • i criteri per determinare il carico ottimale per ciascuna unità gestionale;
  • le eventuali attività connesse;
  • la valutazione e la compensazione dei servizi ecosistemici erogati;
  • la gestione e la concessione delle malghe nei territori soggetti ad uso civico.

Ruolo delle unioni montane

I disciplinari di consegna e riconsegna delle malghe previsti dalla normativa sulle unioni montane devono essere adeguati alle linee guida regionali.

Le unioni montane possono disciplinare tali fasi anche mediante:

  • convenzioni o accordi con comuni, enti gestori, altre unioni montane o forme associative del TUEL;
  • accordi con l’autorità forestale regionale competente.

Logo delle malghe del Veneto

La legge istituisce il logo delle malghe del Veneto. La Giunta regionale deve stabilire:

  • il modello regionale della simbologia;
  • le modalità di utilizzo;
  • i criteri e le condizioni per l’uso del logo.

L’uso del logo è concesso unitamente all’iscrizione al registro regionale delle malghe.

Associazione delle malghe venete

La Giunta regionale è autorizzata a compiere gli atti necessari per promuovere la costituzione e la partecipazione della Regione del Veneto all’“Associazione delle malghe venete”, con la finalità di favorire coordinamento e partecipazione dei portatori di interessi nella valorizzazione del patrimonio malghivo e dell’alpeggio.

La partecipazione regionale è subordinata al conseguimento della personalità giuridica da parte dell’associazione. La Giunta è inoltre autorizzata a contribuire alla gestione delle attività associative.

Aspetti finanziari

La legge prevede coperture di spesa per gli esercizi 2023-2025.

Gli oneri derivanti dagli articoli relativi a registro, linee guida e logo sono quantificati in 80.000 euro per il 2023.

Gli oneri connessi alla costituzione dell’associazione sono quantificati in 5.000 euro per il 2023.

Gli oneri derivanti dalla partecipazione e dal contributo alle attività dell’associazione sono quantificati in 10.000 euro per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025.

Il testo contiene inoltre una rettifica successiva al comma 2 dell’articolo 8 pubblicata nel BUR n. 50 del 7 aprile 2023.

Valutazione di attualità

La legge disciplina un assetto organizzativo e promozionale che può ancora avere utilità applicativa, soprattutto per il sistema regionale delle malghe, il registro, il logo e le linee guida gestionali. Non risulta un provvedimento meramente storico o esaurito nei suoi effetti finanziari, pur riferendosi anche a stanziamenti di esercizi già trascorsi.

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