L.R. Veneto 6/2023
Modifica dell'articolo 84 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" in materia di gestione delle acque meteoriche e di interventi atti a mitigare gli effetti di ...
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale del Veneto n. 6 del 26 aprile 2023 modifica l’art. 84 della l.r. n. 11/2001, ampliando gli interventi in materia di gestione delle acque meteoriche: tra essi rientrano anche quelli per il risparmio idrico, l’invaso antipiena e l’accumulo della risorsa idrica per fronteggiare periodi di crisi. Non prevede nuovi oneri finanziari e si applica dal giorno successivo alla pubblicazione nel BUR.
Integrazione della disciplina regionale sulle acque meteoriche e sugli interventi idrici antisisica
Modifica della disciplina regionale sulla gestione delle acque meteoriche
La legge regionale del Veneto n. 6 del 26 aprile 2023 interviene sull’articolo 84 della legge regionale n. 11 del 2001, ampliando il perimetro degli interventi collegati alla gestione delle acque meteoriche e alla prevenzione/mitigazione degli effetti di condizioni idriche critiche. La norma ha efficacia nel solo territorio della Regione del Veneto.
Ambito sostanziale dell’intervento
La modifica riguarda la lettera c) del comma 2 dell’articolo 84 della l.r. n. 11/2001. Alla disciplina già prevista vengono aggiunte espressamente le iniziative che perseguono finalità di gestione più efficiente della risorsa idrica e di adattamento alle criticità meteorologiche e idriche.
In particolare, rientrano ora nel novero degli interventi considerati anche quelli finalizzati:
- al risparmio idrico;
- all’invaso antipiena;
- all’accumulo della risorsa idrica per fronteggiare i periodi di crisi.
Effetti operativi della modifica
La disposizione estende quindi il contenuto della previgente previsione regionale, chiarendo che gli interventi attinenti alle acque meteoriche comprendono anche opere e misure funzionali a:
- ridurre il consumo di acqua;
- trattenere le acque in eccesso in funzione di sicurezza idraulica;
- conservare risorse idriche da utilizzare nei periodi di scarsità o crisi.
Il testo fornito non contiene ulteriori indicazioni procedurali, autorizzative o di riparto di competenze: la disciplina applicabile è quella risultante dall’integrazione dell’articolo 84.
Aspetti finanziari
La legge contiene una clausola di neutralità finanziaria. L’attuazione deve avvenire con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. Non emerge un limite temporale di applicazione: la modifica ha portata generale e permanente, salvo future modifiche o abrogazioni.
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