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Legge

L.R. Veneto 7/2023

Disposizioni per la promozione della diffusione e dell'impiego dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni.

Normativa regionaleL.R. Veneto 7/2023

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge del Veneto promuove l’installazione e l’uso dei DAE presso pubbliche amministrazioni con meno di 15 dipendenti e servizi aperti al pubblico, prevedendo criteri regionali, contributi fino a 1.000 euro per acquisto, regolamenti locali, formazione e campagne informative. È riferita alle attività di attuazione successive alla sua entrata in vigore e ai finanziamenti stanziati per il 2023.

Diffusione e impiego dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni nelle pubbliche amministrazioni venete

Promozione della diffusione dei defibrillatori nelle pubbliche amministrazioni venete

La legge regionale disciplina misure per favorire la presenza di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) e di personale formato presso specifiche pubbliche amministrazioni del Veneto. L’intervento è rivolto agli enti pubblici con meno di quindici dipendenti e con servizi aperti al pubblico, con finalità di prevenzione e di miglioramento della risposta alle emergenze cardiache.

Ambito di applicazione e finalità

La disciplina si applica alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 che abbiano:

  • meno di quindici dipendenti;
  • servizi aperti al pubblico.

L’obiettivo è promuovere sia la diffusione dei DAE sia la presenza di personale formato secondo la normativa nazionale vigente in materia.

Programmazione regionale, criteri di individuazione e contributi

Entro 120 giorni dall’entrata in vigore, la Giunta regionale deve individuare le amministrazioni destinatarie secondo un ordine di priorità fondato su:

  • ubicazione;
  • bacino di utenza di riferimento;
  • tempi di arrivo dei mezzi di soccorso.

La Giunta deve inoltre definire criteri e modalità per l’installazione dei DAE, con segnaletica appropriata e, ove possibile, collocazione in luoghi accessibili al pubblico 24 ore su 24. Nel caso venga adottato il decreto ministeriale previsto dall’articolo 1, comma 3, della legge n. 116/2021, la Giunta deve adeguare il proprio provvedimento attuativo.

Entro 60 giorni da quanto previsto per l’individuazione delle amministrazioni e per la disciplina attuativa, la Giunta predispone un avviso per la richiesta di contributi all’acquisto dei DAE da parte dei soggetti individuati dalla legge. Il contributo regionale è riconoscibile fino a un massimo di 1.000 euro per ciascun richiedente.

Per gli acquisti, i beneficiari devono utilizzare gli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. o dalla centrale di committenza regionale, nel rispetto della normativa vigente.

Regolamenti locali e obblighi connessi all’installazione

Entro 90 giorni dall’entrata in vigore, la Giunta regionale deve approvare un regolamento tipo, conforme alla normativa statale e regionale, cui gli enti territoriali devono attenersi nella redazione, nei 90 giorni successivi, dei propri regolamenti per l’installazione di postazioni di defibrillazione ad accesso pubblico.

I regolamenti locali devono prevedere postazioni:

  • adeguatamente segnalate;
  • dotate di sistemi automatici di chiamata e di segnalazione ai servizi di emergenza.

Il regolamento tipo disciplina anche:

  • la registrazione dei DAE presso le centrali operative del sistema regionale di emergenza urgenza “118”;
  • l’individuazione di un soggetto responsabile del corretto funzionamento dell’apparecchio;
  • l’adeguata informazione all’utenza presso le amministrazioni interessate.

I DAE collocati in luoghi pubblici devono essere, ove possibile, sistemati in teche accessibili 24 ore su 24 e devono essere indicati con segnaletica ben visibile e univoca, secondo la codificazione internazionale vigente.

Formazione e sensibilizzazione

La Giunta regionale disciplina, nel rispetto della normativa vigente, i corsi di formazione svolti dalla Fondazione Scuola di Sanità Pubblica (Fondazione SSP) per il rilascio dell’autorizzazione all’impiego extraospedaliero dei DAE.

La Regione del Veneto, anche con la collaborazione delle aziende ULSS e tramite la Fondazione SSP, organizza inoltre giornate informative e dimostrative sull’utilizzo dei defibrillatori, con finalità di sensibilizzazione e promozione della formazione.

Monitoraggio dell’attuazione

La Giunta regionale deve trasmettere alla competente Commissione consiliare una relazione sullo stato di attuazione della legge:

  • entro un anno dall’entrata in vigore;
  • successivamente, entro il 31 dicembre di ogni anno.

Copertura finanziaria

Per l’esercizio 2023 gli oneri sono quantificati in 200.000 euro. La copertura è assicurata mediante le risorse della Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 05 “Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, incrementate con corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 7, comma 2, della legge regionale n. 32/2022, allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”.

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