L.R. Veneto 8/2023
Modifiche alla legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Veneto n. 8/2023 modifica l’art. 25 della l.r. n. 55/1982 sull’assistenza sociale, consentendo alla Giunta regionale di autorizzare deroghe al vincolo di destinazione dei beni ex O.N.P.I. per comprovati motivi di interesse pubblico e previa valutazione del livello di assistenza sociale sul territorio. Nessun nuovo onere finanziario; in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.
Deroghe al vincolo di destinazione dei beni ex O.N.P.I.
Deroghe al vincolo di destinazione dei beni ex O.N.P.I.
La legge regionale del Veneto n. 8 del 5 maggio 2023 interviene sulla disciplina regionale dell’assistenza sociale modificando l’articolo 25 della l.r. 15 dicembre 1982, n. 55. L’intervento riguarda esclusivamente il territorio della Regione del Veneto e introduce una possibilità di deroga al vincolo di destinazione dei beni ex Opera Nazionale Pensionati d’Italia (O.N.P.I.).
Contenuto della modifica
Nel testo dell’articolo 25 viene aggiunto un nuovo comma 1-bis, che consente deroghe al vincolo di destinazione dei beni ex O.N.P.I. solo in presenza di specifiche condizioni. La deroga non opera automaticamente, ma richiede un atto autorizzativo della Giunta regionale.
Condizioni per la deroga
La Giunta regionale può autorizzare la deroga soltanto quando ricorrano:
- comprovati motivi di interesse pubblico;
- una previa valutazione del livello di assistenza sociale presente sul territorio.
La norma, quindi, collega l’eventuale superamento del vincolo a un apprezzamento discrezionale dell’amministrazione regionale, fondato sia su esigenze di pubblico interesse sia sulla situazione effettiva dei servizi di assistenza sociale nel contesto territoriale interessato.
Regime finanziario
La legge reca una clausola di neutralità finanziaria. La sua attuazione deve avvenire con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Rilevanza pratica
Si tratta di una modifica puntuale della disciplina sui beni ex O.N.P.I., utile per valutare eventuali operazioni di destinazione o riutilizzo di tali beni nel rispetto del nuovo regime autorizzatorio regionale.
Testo integrale
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