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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1317

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1317 della Commissione del 9 settembre 2020 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Normativa europea32020R1317

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione stabilisce la classificazione, nella nomenclatura combinata, di due prodotti a base di nitrato di ammonio nel codice NC 3602 00 00, relativo agli esplosivi preparati diversi dalle polveri propellenti. La Commissione motiva la scelta richiamando le regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata e le caratteristiche oggettive dei prodotti, considerate idonee alla fabbricazione di ANFO. È previsto un periodo transitorio di tre mesi per l’utilizzo delle ITV non conformi già rilasciate. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi.

Classificazione nella nomenclatura combinata di due prodotti a base di nitrato di ammonio come esplosivi preparati, codice NC 3602 00 00.

Ambito di applicazione

Si applica alle merci descritte nell’allegato del regolamento, in particolare a due prodotti costituiti da granuli porosi non agglomerati prevalentemente a base di nitrato di ammonio, con specifiche composizioni, densità apparente e capacità di assorbimento degli oli. Ha portata generale nell’Unione europea, in quanto stabilisce una classificazione tariffaria direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Rileva anche per le informazioni tariffarie vincolanti (ITV) già rilasciate per merci interessate e non conformi alla nuova classificazione, che possono continuare a essere invocate per un periodo transitorio di tre mesi.

Classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1317 della Commissione interviene per garantire un’applicazione uniforme della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87. La Commissione, facendo applicazione del regolamento (UE) n. 952/2013 e delle regole generali di interpretazione della NC, stabilisce la classificazione tariffaria di due prodotti a base di nitrato di ammonio destinati alla preparazione di esplosivi ANFO.

Finalità e base giuridica

La misura è adottata in base all’articolo 57, paragrafo 4, e all’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013. Nei considerando la Commissione chiarisce che occorre adottare disposizioni di classificazione per assicurare uniformità applicativa nell’Unione e che le merci descritte nell’allegato devono essere classificate secondo le regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata.

Ambito oggettivo della classificazione

L’allegato riguarda due prodotti costituiti da granuli porosi non agglomerati, prevalentemente a base di nitrato di ammonio, con composizione e caratteristiche tecniche differenti ma accomunati da:

  • destinazione funzionale alla fabbricazione di esplosivi ANFO;
  • presenza di additivi e di un rivestimento superficiale;
  • capacità di assorbimento degli oli superiore rispettivamente al 10% e al 7% in peso;
  • densità apparente pari, rispettivamente, a 0,72 g/cm3 e 0,80 g/cm3.

Classificazione nel codice NC 3602 00 00

Per entrambi i prodotti la Commissione conclude per la classificazione nel codice NC 3602 00 00, corrispondente a "esplosivi preparati, diversi dalle polveri propellenti". La motivazione fa leva sulla regola generale 1 e sul testo della voce 3602, ritenendo che le caratteristiche oggettive del prodotto lo rendano un materiale di base più adatto alla fabbricazione di esplosivi e quindi riconducibile alla voce degli esplosivi preparati.

Esclusione della voce 3102

L’allegato esclude espressamente la classificazione alla voce 3102, relativa ai concimi. La Commissione osserva che:

  • i prodotti sono specificamente preparati e formulati per l’uso come materiale di base per esplosivi;
  • gli additivi e il rivestimento non sono tecnicamente rilevanti ai fini dell’uso come concime;
  • non risultano quindi soddisfatte le condizioni della nota 2 del capitolo 31.

Effetti sulle informazioni tariffarie vincolanti

L’articolo 2 disciplina l’effetto sul piano amministrativo delle informazioni tariffarie vincolanti già rilasciate. Le ITV non conformi al regolamento possono continuare a essere invocate dal titolare per tre mesi dalla data di entrata in vigore, in linea con l’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Si tratta di una clausola di salvaguardia temporale rilevante per gli operatori economici che abbiano ottenuto classificazioni difformi prima dell’adozione del regolamento.

Entrata in vigore e efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti immediati e uniformi sull’attività doganale e sulla classificazione tariffaria delle merci interessate.

Disposizioni principali

Classificazione dei prodotti nell’allegato

L’articolo 1 dispone che le merci descritte nella colonna 1 della tabella in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2, cioè 3602 00 00.

Periodo transitorio per le informazioni tariffarie vincolanti

L’articolo 2 consente che le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento continuino a essere invocate per tre mesi dalla data di entrata in vigore, in conformità all’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Criteri di classificazione e motivazione tecnica

L’allegato spiega che la classificazione è determinata dalla regola generale 1 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo del codice NC 3602 00 00. Per entrambi i prodotti, la Commissione sottolinea che gli additivi e il rivestimento servono a conferire caratteristiche utili alla fabbricazione di esplosivi ANFO, escludendo la classificazione alla voce 3102 come concime.

Come è indicizzato

Materieunione doganaleclassificazione tariffarianomenclatura combinataesplosividazi doganali

Testo integrale

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