Regolamento (UE) 2020/1288
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1288 della Commissione del 9 settembre 2020 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce la classificazione nella nomenclatura combinata di una specifica preparazione cosmetica per ciglia, individuandola nel codice NC 3304 99 00. La Commissione chiarisce inoltre che le informazioni tariffarie vincolanti non conformi possono continuare a essere invocate per tre mesi dall’entrata in vigore. Il provvedimento assicura così un’applicazione uniforme delle regole doganali in tutta l’Unione.
Classificazione doganale uniforme di una specifica preparazione cosmetica per ciglia nella nomenclatura combinata, con disciplina transitoria per le informazioni tariffarie vincolanti non conformi.
Ambito di applicazione
Si applica alle merci descritte nell’allegato del regolamento, in particolare a un balsamo per ciglia presentato in contenitore da 2 ml con pennellino, destinato a idratare, nutrire e favorire l’ispessimento e la crescita delle ciglia. L’effetto del regolamento è territoriale in tutti gli Stati membri dell’Unione, essendo direttamente applicabile. Sul piano temporale, entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Prevede inoltre una disciplina transitoria di tre mesi per le informazioni tariffarie vincolanti (ITV) non conformi.
Classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1288 della Commissione interviene per garantire un’applicazione uniforme della nomenclatura combinata in relazione a una specifica preparazione cosmetica per ciglia. Il provvedimento si fonda sul regolamento (UE) n. 952/2013, in particolare sull’articolo 57, paragrafo 4, e sull’articolo 58, paragrafo 2, e richiama il regolamento (CEE) n. 2658/87 quale base della nomenclatura tariffaria e delle regole generali di interpretazione.
Finalità e contesto normativo
La Commissione precisa che, per assicurare uniformità nell’interpretazione della nomenclatura combinata, è necessario adottare disposizioni specifiche di classificazione per le merci elencate nell’allegato. Il regolamento si inserisce quindi nella disciplina doganale dell’Unione e mira a prevenire difformità applicative tra gli Stati membri in materia di classificazione tariffaria.
Ambito applicativo
Il regolamento riguarda la merce descritta nell’allegato: un siero/balsamo per ciglia, incolore, confezionato in un contenitore cilindrico da 2 ml con pennellino nel tappo amovibile, presentato al minuto in scatola di cartone. Il prodotto contiene, tra gli ingredienti principali, biotina, dicloro diidrossi difluoro etilcloprostenolamide, biotinoil tripeptide-1, estratto di calendula ed estratto di ginseng. La disciplina si applica in tutti gli Stati membri in quanto il regolamento è direttamente applicabile.
Classificazione tariffaria stabilita
L’articolo 1 dispone che la merce descritta in allegato sia classificata nel codice NC 3304 99 00. La classificazione è effettuata sulla base delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del testo della voce 3304 e della sottovoce 3304 99 00.
Razionale della classificazione
La motivazione riportata nell’allegato chiarisce che:
- è esclusa la classificazione nella voce 3305, perché la preparazione è destinata a zone pilifere del corpo umano diverse dal cuoio capelluto;
- è esclusa la voce 3307, poiché il prodotto è qualificabile come prodotto di bellezza, in quanto contribuisce a migliorare flessibilità, idratazione e brillantezza.
In base a tale inquadramento, il prodotto rientra nella voce 3304, relativa ai prodotti di bellezza o trucco e alle preparazioni per la cura della pelle.
Informazioni tariffarie vincolanti e periodo transitorio
L’articolo 2 introduce una clausola transitoria per le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento. Tali ITV possono continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, in conformità all’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore ed efficacia
Ai sensi dell’articolo 3, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce inoltre la natura obbligatoria in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri, con effetto uniforme nell’ordinamento doganale dell’Unione.
Disposizioni principali
Classificazione della merce
Le merci descritte nell’allegato, costituite da un balsamo per ciglia in siero incolore contenuto in un recipiente cilindrico da 2 ml con pennellino, sono classificate nel codice NC 3304 99 00. La classificazione avviene in applicazione delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 3304 e 3304 99 00.
Motivazione della classificazione
La Commissione esclude la voce 3305 perché il prodotto è destinato ad essere applicato su zone pilifere diverse dal cuoio capelluto. Esclude anche la voce 3307 poiché il prodotto, in quanto preparazione che migliora flessibilità, idratazione e brillantezza e che rientra nella nozione di prodotto di bellezza, ricade nella voce 3304.
Disciplina transitoria per le ITV
Le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento possono continuare a essere invocate dal titolare per tre mesi dalla data di entrata in vigore, ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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