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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1289

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1289 della Commissione del 9 settembre 2020 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Normativa europea32020R1289

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce la classificazione uniforme, nella nomenclatura combinata, di specifiche salviette monouso impregnate di soluzione alcolica. La Commissione indica che tali merci devono essere classificate nel codice NC 3808 94 90 come disinfettanti condizionati per la vendita al minuto. È inoltre previsto un periodo transitorio di tre mesi per le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento.

Classificazione nella nomenclatura combinata di salviette monouso impregnate di soluzione alcolica come disinfettante, con indicazione del relativo codice NC.

Ambito di applicazione

Si applica alla classificazione doganale, nella nomenclatura combinata (NC), delle merci descritte nell’allegato del regolamento, in particolare alle salviette cartacee monouso in tessuto non tessuto impregnate di soluzione alcolica al 70% di alcole isopropilico e al 30% di acqua, confezionate per la vendita al minuto in scatole da 100 pezzi e destinate alla disinfezione generica della cute e di altre superfici. Ha effetto direttamente in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Sono previste esclusioni interpretative rispetto alle voci 3005 e 3402 per la merce descritta.

Classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1289 della Commissione interviene per assicurare un’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87. La misura riguarda una specifica tipologia di salviette monouso impregnate di soluzione alcolica e ne fissa il corretto inquadramento doganale, ai fini dell’uniformità interpretativa nell’Unione.

Contesto normativo e finalità

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 952/2013, codice doganale dell’Unione, in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2. Il fine è garantire che le merci descritte nell’allegato siano classificate in modo uniforme, in base alle regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata previste dal regolamento (CEE) n. 2658/87.

Ambito materiale della classificazione

L’allegato riguarda salviette cartacee monouso in tessuto non tessuto, di dimensioni approssimative 3 × 6 cm, confezionate singolarmente e vendute al minuto in scatole da 100 pezzi. Il prodotto è impregnato di una soluzione composta al 70% da alcole isopropilico e al 30% da acqua ed è destinato alla disinfezione generica della cute e di altre superfici, comprese superfici di strumenti medici non invasivi.

Codice NC applicabile

La Commissione stabilisce che tali merci vanno classificate nel codice NC 3808 94 90. La motivazione si fonda sulle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e sul testo delle sottovoci pertinenti. Il prodotto è qualificato come disinfettante condizionato per la vendita al minuto.

Esclusioni interpretative

Il regolamento chiarisce che non può applicarsi la voce 3005, perché la merce non è destinata a usi medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari specifici. È inoltre esclusa la voce 3402, in quanto la funzione prevalente del prodotto è la disinfezione e non la pulizia.

Informazioni tariffarie vincolanti e periodo transitorio

Per le informazioni tariffarie vincolanti già rilasciate che non risultino conformi al nuovo inquadramento, l’articolo 2 consente al titolare di continuare a invocarle per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. La disposizione rinvia espressamente all’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Entrata in vigore e efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Classificazione delle merci

Le merci descritte nell’allegato devono essere classificate nel codice NC 3808 94 90. La classificazione deriva dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 3808, 3808 94 e 3808 94 90.

Esclusione di altre voci doganali

La classificazione nella voce 3005 è esclusa perché le salviette non sono destinate a specifici impieghi medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari. È esclusa anche la voce 3402, poiché il prodotto è destinato principalmente alla disinfezione e non alla pulizia.

Informazioni tariffarie vincolanti non conformi

Le informazioni tariffarie vincolanti (ITV) non conformi al regolamento possono continuare a essere invocate dal titolare per tre mesi dalla data di entrata in vigore, in conformità all’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiedazi doganaliclassificazione tariffariaunione doganalenomenclatura combinata

Testo integrale

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